ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Deliberazione 15 dicembre 2010
Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti.
IL COMITATO NAZIONALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese tenute ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, gli intermediari e i commercianti di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell’ambiente di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Albo, e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato Nazionale dell’Albo la
determinazione dei criteri per
Autore: Mariano Fabris
Attività professionale di intermediazione dei rifiuti senza detenzione
Sulla GU n. 10 del 14 gennaio 2011 sono stati pubblicati i comunicati di avviso che i testi integrali delle delibere sono consultabili all’indirizzo http://www.albogestionerifiuti.it
La Delibera n. 2/2010 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali ha introdotto dei limiti allo svolgimento dell’attività di intermediazione dei rifiuti, dovendo ora dimostrare la “capacità finanziaria” e dove non già presente, dotarsi di personale interno o esterno all’ azienda, in possesso dei
Tempi di iscrizione categoria 8 albo gestori ambientali e garanzie finanziarie.
Commercianti e intermediari di rifiuti con e senza detenzione, a seguito della Delibera 15 dicembre 2010 “Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8 intermediazione e commercio dei rifiuti” hanno tempo 60 giorni per iscriversi nella categoria 8 dell’Albo GestoriAmbientali, potendo inserire come Responsabile Tecnico il legale rappresentante dell’impresa, anche in assenza di requisiti minimi “possesso di specifica qualifica professionale attraverso i corsi di formazione o esperienza nel settore specifico da uno a 10 anni, quando in possesso di diploma o laurea (questo dipende dalla categoria e classe di iscrizione), ci sarà
DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010 n 219 qualita’ ambientale nel settore della politica delle acque
Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualita’ ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche’ modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. (10G0244)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita’ ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonche’ modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla