Deliberazione 15 dicembre 2010 Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8 intermediazione e commercio dei rifiuti.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Deliberazione 15 dicembre 2010
Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti.
IL COMITATO NAZIONALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che  individua tra le imprese tenute ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, gli intermediari e i commercianti di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell’ambiente di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Albo, e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato Nazionale dell’Albo la
determinazione dei criteri per l’iscrizione nelle diverse categorie e classi;
Considerato che l’iscrizione all’Albo è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità tecnica e
di capacità finanziaria di cui all’articolo 11 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la deliberazione prot. n. 003 del 16 luglio 1999, del Comitato nazionale dell’Albo relativa ai
requisiti dei responsabili tecnici;
Vista la propria deliberazione n. 003 del 4 aprile 2000, relativa ai criteri e requisiti per l’iscrizione
nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti;
Ritenuto, anche sulla base del mutato panorama normativo, di dover provvedere alla revisione dei
requisiti per l’iscrizione degli intermediari e dei commercianti di rifiuti senza detenzione dei
rifiuti stessi di cui alle suddette deliberazioni n. 003 del 16 luglio 1999 e n. 003 del 4 aprile 2000;
Considerata la necessità di limitare il numero delle imprese che possono essere assistite
contemporaneamente da uno stesso responsabile tecnico in attesa della revisione delle competenze
e responsabilità dello stesso;
DELIBERA
Articolo 1
(Requisiti per l’iscrizione)
1. Le imprese che intendono iscriversi all’Albo nella categoria 8 per svolgere l’attività di
commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi devono essere in possesso
dei requisiti di cui alla tabella allegata sotto la lettera “A”.
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2. La dotazione minima di personale è costituita da:
a) il legale rappresentante dell’impresa e, comunque, chi ha la responsabilità della gestione della
stessa;
b) i lavoratori dipendenti anche a tempo parziale e i lavoratori a progetto;
c) i soci delle società purché prestatori d’opera all’interno dell’impresa.
3. Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione di cui al comma 1 si intende soddisfatto con gli
importi di cui alla tabella allegata sotto la lettera “B”. Tale requisito è dimostrato con le modalità di
cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante la presentazione
di un’attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito
o dell’intermediazione finanziaria con capitale sociale non inferiore a Euro 2.500.000,00 secondo lo
schema allegato sotto la lettera “C”.
Articolo 2
(Responsabile tecnico)
1. Il responsabile tecnico può essere:
a) il legale rappresentante dell’impresa e, comunque, chi ha la responsabilità della gestione della
stessa;
b) un lavoratore dipendente anche a tempo parziale;
c) un socio della società purché prestatore d’opera all’interno dell’impresa;
d) un professionista esterno all’organizzazione dell’impresa che ricopra lo stesso incarico per
non più di dieci imprese iscritte all’Albo.
2. I requisiti professionali del responsabile tecnico delle imprese che intendono iscriversi all’Albo
nella categoria 8 sono individuati nell’allegato “D”.
3. L’elenco delle materie d’insegnamento di cui al modulo D dell’allegato “A” alla deliberazione
del Comitato nazionale dell’Albo prot. n. 003 del 16 luglio 1999 è sostituito dall’elenco di cui
all’allegato “E” alla presente deliberazione. Tale modulo ha una durata minima di 40 ore.
Articolo 3
(Disposizioni transitorie)
1. Le imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente deliberazione presentano
domanda d’iscrizione all’Albo entro il termine di sessanta giorni da tale data, ai sensi dell’articolo
23, comma 6, del decreto 28 aprile 1998, n. 406.
2. L’incarico di responsabile tecnico delle imprese in attività alla data di entrata in vigore della
presente deliberazione e che presentano domanda d’iscrizione nei termini di cui al comma 1, può
essere assunto dal legale rappresentante dell’impresa, anche in assenza dei requisiti di cui
all’articolo 2. Le imprese interessate hanno l’obbligo di soddisfare tali requisiti entro tre anni dalla
data dell’iscrizione.
3. Al fine di dimostrare lo svolgimento dell’attività di intermediazione o commercio dei rifiuti alla
data di entrata in vigore della presente deliberazione, le imprese devono attestare, utilizzando il
modello di cui all’allegato “F”, di aver adempiuto all’obbligo di informazione al Sistri ai sensi
dell’articolo 5 del D.M. 17 dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, o all’obbligo di
tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, relativamente all’anno precedente o all’anno nel quale viene effettuata la domanda d’iscrizione
all’Albo.
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Articolo 4
(Entrata in vigore e abrogazioni)
1. L’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto
riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore
dello Stato di cui all’articolo 212, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La deliberazione prot. n. 003 del 4 aprile 2000 è abrogata.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Anna Silvestri dott. Eugenio Onori

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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