Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8 intermediazione e commercio dei rifiuti

Delibera n. 2 del 15/12/2010
Deliberazione 15 dicembre 2010. Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8 intermediazione e commercio dei rifiuti.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Deliberazione 15 dicembre 2010
Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti.
IL COMITATO NAZIONALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
individua tra le imprese tenute ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali, in

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Articolo 1 DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n.205

Articolo 1  (Modifiche all’articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L’articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e’ sostituito dal seguente:  “Articolo 177
(Campo di applicazione e finalita’)

1. La parte quarta del presente decreto  disciplina  la  gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti  inquinati,  anche  in  attuazione delle  direttive  comunitarie,   in   particolare   della   direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte  a  proteggere  l’ambiente  e  la salute umana, prevenendo  o  riducendo  gli  impatti  negativi  della
produzione e  della  gestione  dei  rifiuti,  riducendo  gli  impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia.
2. La gestione dei  rifiuti  costituisce  attivita’  di  pubblico interesse.
3.  Sono  fatte  salve  disposizioni  specifiche,  particolari  o complementari, conformi ai principi di  cui  alla  parte  quarta  del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie  che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare

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Principi gestione dei rifiuti Articolo 2 DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n.205

(Modifiche all’articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152)

1. L’articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e’ sostituito dal seguente:  “Articolo 178

1.  La  gestione  dei  rifiuti  e’  effettuata  conformemente  ai principi  di  precauzione,  di  prevenzione,  di  sostenibilita’,  di proporzionalita’, di responsabilizzazione e di cooperazione di  tutti i  soggetti  coinvolti   nella   produzione,   nella   distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di  beni  da  cui  originano  i  rifiuti, nonche’ del principio chi inquina paga. A tale fine la  gestione  dei rifiuti e’  effettuata  secondo  criteri  di  efficacia,  efficienza, economicita’, trasparenza, fattibilita’ tecnica ed economica, nonche’ nel rispetto delle norme vigenti in materia di  partecipazione  e  di accesso alle informazioni ambientali.”.

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