Il codice dell’ambiente – dopo aver posto, all’art. 183, comma 1, lettera a, la definizione di rifiuto quale “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta del presente decreto (recante l’elenco delle categorie di rifiuti) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi” – ha poi previsto (all’art. 185, comma 1, lett. l) che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006, tra l’altro, il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo.
Autore: Mariano Fabris
L’autorizzazione al recupero dei rifiuti può essere rilasciata a posteriori e con efficacia sanante dell’abuso formale?
Se è vero, infatti, che l’art. 216 del T.U. Ambiente prevede che “l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente”, è, anche vero che tale norma volta a disciplinare un procedimento fisiologico, non può contemplare ipotesi eccezionali in cui ricorra una particolare ed imprevista urgenza non imputabile a comportamenti del privato.
Fermo restando l’obbligo della comunicazione preventiva all’amministrazione provinciale nelle ipotesi in cui l’operatore è stato ammesso al regime semplificato ed il decorso del termine di 90 giorni per consentire a quest’ultima la verifica dell’ammissibilità dell’intervento, deve ritenersi in via eccezionale la derogabilità dell’iter procedimentale ove ricorrano circostanze di forza maggiore e l’operatore sia stato autorizzato al recupero della categoria dei rifiuti di fatto recuperati (nel caso di specie si trattava di sabbie di scarto utilizzate, senza previa autorizzazione edilizia ed ambientale, per l’ampliamento di un piazzale, in passato realizzato con autorizzazione al recupero, posto in essere per evitare smottamenti dovuti alle precipitazioni piovose).
Comunicazione Rifiuti Mud 2015
Con ‘avvicinarsi della prossima scadenza del Mud 2015, dove l’ultimo giorno utile è il 30 Aprile, vogliamo a seguito indicare le modalità per la presentazione della sezione rifiuti.
Ricordiamo che il Software è già disponibile; Software per la compilazione del MUD 2015 realizzato da Unioncamere
Rivediamo quali sono i soggetti tenuti alla presentazione telematica e quelli che ne sono esclusi e possono quindi provvedere alla comunicazione rifiuti speciali semplificata e cartacea.
Gli scarti di origine animale non sono rifiuti se ricorrono le condizioni per considerarli sottoprodotti
Con specifico riferimento al tema che riguardante gli scarti di origine animale, perché essi siano sottratti al regime dei rifiuti ed assoggettati al regolamento CE n. 1774/2002, occorre che essi siano qualificabili come sottoprodotti ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lett. n), con la conseguenza che, nei casi in cui in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, essi restano assoggettati alla disciplina sui rifiuti dettata dal D.Lgs. 152 del 2006. Cass. pen. sentenza del 15.01.2015