Gli scarti di origine animale non sono rifiuti se ricorrono le condizioni per considerarli sottoprodotti

Con specifico riferimento al tema che riguardante gli scarti di origine animale, perché essi siano sottratti al regime dei rifiuti ed assoggettati al regolamento CE n. 1774/2002, occorre che essi siano qualificabili come sottoprodotti ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lett. n), con la conseguenza che, nei casi in cui in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, essi restano assoggettati alla disciplina sui rifiuti dettata dal D.Lgs. 152 del 2006. Cass. pen. sentenza del 15.01.2015

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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