I primi 15 giorni dalla partenza del SISTRI sono ormai trascorsi. Ciò che sembrava dover essere il più grande fallimento del Ministero dell’Ambiente alla fine ha retto “l’onda d’urto” del 3% del totale dei soggetti inizialmente interessati dal SISTRI ed ora obbligati ad utilizzarlo. Certo non è lodevole essere stati costretti a siffatta semplificazione per poter far partire il mostro informatico ma tant’è che ci si è riusciti, il sistema non è collassato su sé stesso e trasportatori ed impianti di trattamento di rifiuti pericolosi sono oggi alle prese con formulari e schede SISTRI.
Quindi tutto ok? Il sistema ha funzionato ed ora possiamo passare alla fase successiva? Certamente no. Il sistema nonostante la sua partenza ha dimostrato di essere affetto ancora da processi pachidermici che rendono la gestione dei rifiuti troppo pesante e lenta. Sul sito www.sistriforum.it è possibile leggere la maggior parte dei problemi che affliggono gli utenti ma in questo articolo si vuole cercare di dare luce ad alcune delle problematiche che il Ministero e chi il SISTRI ha dovuto progettarlo sembra aver ignorato o semplicemente trascurato temporaneamente.
Innanzitutto il doppio binario. Questa modalità operativa sta causando, almeno per il momento lungaggini presso gli impianti che si ritrovano a dover accettare il doppio della documentazione, a ciò si aggiunga il rischio delle dimenticanze legate al fatto che i trasportatori, in particolare quelli legati alla micro raccolta si trovano a dover viaggiare con numerosi documenti per un singolo ritiro. L’utilizzo del formulario di identificazione rifiuti era semplice perché composto da carta copiativa, ma se in aggiunta a ciò si utilizzano anche delle schede sistri in doppia copia da compilare separatamente si nota facilmente come, a causa dell’abitudine il più delle volte, le schede SISTRI non vengano compilato o compilate erroneamente.
Ma non è tutto. Un aspetto che ho trovato piuttosto “fastidioso” e che come riportato da altre esperienze è fonte di errori è dovuto all’impostazione della scheda SISTRI. Tale scheda invece di occupare un’intera pagine è localizzata in ¾ del foglio, ed i campi da compilare sono praticamente nascosti alla vista nonostante nei manuali venga indicato come quelle aree da compilare dovrebbero essere contrassegnate da un diverso colore. Mi chiedo se non fosse stato più semplice allocare tutte le aree da compilare in unico punto dandone evidenza. Ciò è riferito ad esempio alla modalità “micro raccolta” nella quale i campi dedicati a
Autore: Mariano Fabris
Terre e rocce da scavo,nuove disposizioni in materia.
Dal 21 agosto 2013 è cambiata nuovamente la normativa che consente il riutilizzo come sottoprodotti dei materiali da scavo (provenienti da cantieri di tutte le dimensioni – piccoli compresi), ad eccezione di quelli sottoposti a Valutazione Integrata Ambientale o Autorizzazione Integrata Ambientale i quali, per quantitativi superiori a 6.000 mc, rimangono sottoposti al regolamento di cui al D.M. 161/2012 (che ne prevede la gestione mediante il Piano di Utilizzo).
L’articolo 41-bis della L. 98/2013 (che ha convertito il D.L. 69/2013 “Decreto del Fare”) contiene le nuove disposizioni in materia di terre e rocce da scavo, indicando come gestire i materiali a cui non si applica il D.M. 161/2012. In base a tale articolo i materiali da scavo sono sottoposti al regime di cui all’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 (considerati quindi sottoprodotti e non rifiuti):
Trasporto dei rifiuti, la confisca dei mezzi utilizzati.
Vogliamo con questa nota, prendere in esame L’art. 259 del D. Lgs. n. 152 del 2006, che determina nel caso specifico, il reato di trasporto illecito di rifiuti per il quale è prevista la confisca del mezzo. Va in primo luogo precisato che I’art. 259 del D. Lgs. n.152 del 2006 prevede che in caso di reato di trasporto illecito di rifiuti consegua ex lege la confisca del mezzo, nulla tuttavia venendo disposto con riguardo alla posizione del terzo incolpevole proprietario del veicolo. Una interpretazione della norma costituzionalmente orientata nonché aderente ai principi di cui alla Corte Edu (laddove in particolare si è affermato che l’art. 7 CEDU esige, per punire e cioè per l’ irrogazione di una pena e quindi anche della misura della confisca, la ricorrenza di un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta del soggetto cui viene applicata una sanzione sostanzialmente penale (v. Corte Edu, 09/02/ 1995, Welch c. Regno Unito; Corte Edu, 30/08/2007, Sud Fondi srl c. Italia; Corte Edu, 20/01/2009, sud Fondi c. Italia; Corte Edu, 17/12/2009, M. c. Germania) deve necessariamente condurre a ritenere che la speciale confisca in esame deroghi ai principi generali in tema di obbligatorietà, essendo disciplinata, per gli aspetti non regolamentati dalla norma speciale, dalla previsione dell’art. 240 c.p. ed, in particolare, dal comma 3, laddove si prevede, per effetto del richiamo ai commi 1 e 2 n.1, che la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto il prezzo non opera ove queste appartengano a persona estranea al reato. Pertanto, con la sentenza della Cassazione Penale Sez. III n. 1475 del 11 gennaio 2013 (Cc 22 nov. 2012).
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 “del fare” coordinato con la LEGGE di conversione 9 agosto 2013, n. 98
Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia». (13A07086) (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013 – Suppl. Ordinario n. 63), con riferimento alle sole norme in materia di AMBIENTE, ACQUE SOTTERRANEE e TERRE E ROCCE DA SCAVO (*)
Art. 41 Disposizioni in materia ambientale
[GESTIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE EMUNTE, ndr]
