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Progettazione e gestione delle discariche: quali limiti sono superabili dalle regioni?

La materia ambientale, cui va ricondotta la regolamentazione dell’attività di progettazione e gestione delle discariche, ricade nell’ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato.

La Regione può statuire, in materia, o ai sensi dell’art. 196, co. 1, lett. o), del TUA, per «la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione … di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare»; ovvero, stabilendo livelli di tutela più elevati di quelli stabiliti dalla normativa statale.

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In caso di fusione societaria, gli obblighi di bonifica si trasmettono alla nuova società

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte.

Si è pertanto concluso, con specifico riguardo alla tematica della tutela contro gli inquinamenti, che gli obblighi di messa in sicurezza e di bonifica, maturati a carico della società estinta, si trasmettono in capo alla società originata dalla fusione.

Tar Piemonte n. 674/2016

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Piano regionale di gestione dei rifiuti: quando va impugnato immediatamente

Le prescrizioni del piano regionale dei rifiuti dirette, a limitare o a vietare del tutto la realizzazione (o l’ampliamento)  di strutture di trattamento di rifiuti, sono assimilabili alle prescrizioni “conformative” della proprietà presenti nei piani urbanistici, per cui è onere dell’interessato impugnarle in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio, indipendentemente dalla presentazione di un progetto specifico.

È quanto avvenuto nel caso di specie rispetto ad un Piano regionale che conteneva la prescrizione diretta ad impedire la realizzazione degli impianti di recupero aerobico a anaerobico, di matrici organiche, ad una distanza di non meno di 500 metri dalle abitazioni. Tar Veneto, sentenza n. 685/2016

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Impianto-Biogas

La pollina può essere qualificata come sottoprodotto

Gli art. 184 bis e 184 ter del TUA devono ritenersi univoci nel sancire che la pollina rientri nell’ambito dei sottoprodotti, risultando ammissibile il ricorso alla qualifica di sottoprodotto, rispetto a quella di rifiuto, quando vi sia la certezza che la sostanza sarà utilizzata nel corso di un successivo processo di produzione. In ogni caso, la qualifica di sottoprodotto non dipende affatto dall’emanazione del decreto ministeriale, diretto a stabilire i criteri qualitativi e quantitativi perché un residuo non si consideri un rifiuto. Tar Veneto, sentenza n. 617/2016

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