Il requisito della necessità della delega di funzioni in campo ambientale, tale per cui essa è operante sotto il profilo penale solo se il trasferimento delle funzioni è giustificato in base alle dimensioni dell’impresa, oggi non è più attuale.
Ed infatti a seguito della normativizzazione dell’istituto della delega nel cd. Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81 del 2008), l’attuale art. 16 del citato T.U. non contempla più tra i requisiti richiesti per attribuire efficacia all’atto di delega proprio quello della sua “necessità”, essendo oggi pacificamente ammissibile in campo prevenzionistico l’attribuzione delle funzioni delegate anche in realtà di modesta entità organizzativa. Non può, pertanto, non riconoscersi come la presenza di una volontà legislativa ben determinata (escludere il requisito della necessità della delega) nell’affine materia prevenzionistica, non esplichi i suoi effetti anche nella materia ambientale. Cass. pen. sentenza del 2.07.15