Caratteristiche di pericolo per i rifiuti ALLEGATO I DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n.205

Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

H1 «Esplosivo»:  sostanze  e  preparati  che  possono  esplodere  per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti  e  agli  attriti piu’ del dinitrobenzene;
H2 «Comburente»: sostanze e  preparati  che,  a  contatto  con  altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte  reazione esotermica;
H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:
– liquidi il cui punto  di  infiammabilita’  e’  inferiore  a  21°  C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o –  che  a  contatto con l’aria, a  temperatura  ambiente  e  senza  apporto  di  energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
– solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida  azione  di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l’allontanamento della sorgente di accensione, o
– gassosi che  si  infiammano  a  contatto  con  l’aria  a  pressione normale,  o
– che, a  contatto  con  l’acqua  o  l’aria  umida,  sprigionano  gas facilmente  infiammabili in quantita’ pericolose;
H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi  il  cui  punto  di
infiammabilita’ e’ pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a  55°
C;
H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi  il  cui  contatto
immediato, prolungato o ripetuto  con  la  pelle  o  le  mucose  puo’
provocare una reazione infiammatoria;
H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione,  ingestione  o
penetrazione cutanea, possono comportare  rischi  per  la  salute  di
gravita’ limitata;
H6  «Tossico»:  sostanze  e  preparati  (comprese  le  sostanze  e  i
preparati  molto  tossici)  che,   per   inalazione,   ingestione   o
penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute  gravi,
acuti o cronici e anche la morte;
H7  «Cancerogeno»:  sostanze  e  preparati   che,   per   inalazione,
ingestione o penetrazione  cutanea,  possono  produrre  il  cancro  o
aumentarne l’incidenza;
H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati  che,  a  contatto  con  tessuti
vivi, possono esercitare su di essi un’azione distruttiva;
H9 «Infettivo»:  sostanze  contenenti  microrganismi  vitali  o  loro
tossine, conosciute  o  ritenute  per  buoni  motivi  come  cause  di
malattie nell’uomo o in altri organismi viventi;
H10 «Tossico per la riproduzione»:  sostanze  e  preparati  che,  per
inalazione,  ingestione  o  penetrazione  cutanea,  possono  produrre
malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione,  ingestione
o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o
aumentarne l’incidenza;
H12  Rifiuti  che,  a  contatto  con  l’acqua,  l’aria  o  un  acido,
sprigionano un gas tossico o molto tossico;
H13 «Sensibilizzanti»
: sostanze o preparati che per  inalazione  o  penetrazione  cutanea,
possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una
successiva esposizione alla sostanza o al preparato  produce  effetti
nefasti caratteristici;
H14 «Ecotossico»: rifiuti che presentano o possono presentare  rischi
immediati o differiti per uno o piu’ comparti ambientali.
H15 Rifiuti suscettibili, dopo l’eliminazione,  di  dare  origine  in
qualche modo ad un’altra  sostanza,  ad  esempio  a  un  prodotto  di
lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.
Note
1. L’attribuzione delle  caratteristiche  di  pericolo  «tossico»  (e
«molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante»  «cancerogeno»,
«tossico  per  la  riproduzione»,  «mutageno»  ed   «ecotossico»   e’
effettuata secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI, parte I.A  e
parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio,  del  27  giugno
1967  e  successive  modifiche   e   integrazioni,   concernente   il
ravvicinamento  delle  disposizioni  legislative,  regolamentari   ed
amministrative  relative  alla  classificazione,  all’imballaggio   e
all’etichettatura delle sostanze pericolose.
2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui  agli  allegati
II e III della direttiva 1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 31 maggio  1999  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all’imballaggio    e
all’etichettatura dei preparati pericolosi.
Metodi di prova:
I metodi da utilizzare sono quelli descritti  nell’allegato  V  della
direttiva 67/548/CEE e in altre pertinenti note del CEN.

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Se disponibili metodi di prova.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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