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Materie trasportate a caldo

Le materie trasportate a caldo sono liquidi trasportati o presentati al trasporto a temperatura ≥ 100 °C identificati con il numero UN 3257 e solidi trasportati o presentati al trasporto a temperatura ≥ 240 °C identificati con il numero UN 3258. Appartengono alla Classe 9.

Secondo ADR/RID 5.3.3 i veicoli-cisterna, container-cisterna, cisterne mobili, veicoli o container speciali o veicoli o container equipaggiati in maniera speciale, che contengono una materia che è trasportata o presentata al trasporto allo stato liquido ad una temperatura uguale o superiore a 100°C o allo stato solido ad una temperatura uguale o superiore a 240°C, devono portare su ogni fiancata, e dietro nel caso di veicoli, e sui quattro lati nel caso di container, container-cisterna e cisterne mobili, il marchi sotto riportato:

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La logistica delle merci pericolose

Una interpretazione restrittiva delle norme ADR può condurre ad una sottovalutazione dei rischi lungo la catena logistica

Le norme che riguardano le merci pericolose si riferiscono al trasporto su strada (ADR), quindi nella gestione del magazzino – comunque sia – è “tuttapposto”?

L’accordo che disciplina il trasporto delle merci pericolose su strada (ADR) – di cui abbiamo già parlato in più occasioni e del quale continueremo a parlare – ha per riferimento l’attività logistica nel suo complesso, includendo la gestione della merce in magazzino.

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DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 91/2017 che all’art. 9 cosi recita:

“I numeri da 1 a 7 della parte premessa all’introduzione dell’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente: «1. La classificazione dei rifiuti e’ effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014»”.

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RECEPIMENTO ITALIANO ADR 2017

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017 è stato pubblicato il Decreto 12 maggio 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Recepimento della direttiva 2016/2039 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose”.

Con tale Decreto viene stabilito che, a far data dal 1 luglio 2017, il trasporto di merci pericolose per strada, ferrovia e vie navigabili interne deve rispettare le disposizioni contenute nelle edizioni 2017 di ADR, RID e ADN.

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