TERRE E ROCCE DA SCAVO. Nuovo “vocabolario” da utilizzare per dare corretta attuazione alle disposizioni regolamentari recate dal D.M. 161/2012

Nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 col quale si emana ed approva il “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”.

Il Regolamento che disciplina l’utilizzazione delle terre e rocce da scavo stabilisce, sulla base delle condizioni previste al comma 1, dell’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo, come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b) del D.M. 161/2012, siano considerati sottoprodotti e NON RIFIUTI ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.

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Entrata in vigore del nuovo Regolamento per le terre e rocce da scavo

Domani 6 Ottobre 2012 entra in vigore il nuovo Regolamento per le terre e rocce da scavo D.M. 161 del 10 Agosto 2012.

Il Regolamento con molta probabilità sarà soggetto nei mesi futuri a nuove revisioni e modifiche che potrebbero aggiungere delle eccezioni e semplificazioni al momento non previste.

Nel frattempo cogliamo l’occasione per ricordare che il regolamento introduce la possibilità di considerare, a determinate condizioni, le terre e rocce da scavo come sottoprodotti e quindi riutilizzabili anziché dei rifiuti.

Le condizioni necessarie affinché ciò sia possibile:

il materiale da scavo deve essere generato durante la realizzazione dell’opera;
il materiale da scavo deve essere riusato nell’esecuzione della stessa o di un’altra opera;
il materiale da scavo deve essere idoneo ad essere utilizzato direttamente;
il materiale da scavo deve soddisfare i requisiti di qualità ambientale.

Al rispetto delle quattro condizioni indicate sarà necessario

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Linee guida nazionali per la valutazione dell’esposizione al RADON della popolazione.

Il radon è un gas radioattivo classificato, insieme ai suoi prodotti di decadimento, come agente cancerogeno di gruppo 1 (massima evidenza di cancerogenicità) dall’Agenzia Internazionale per la 23° Ricerca sul Cancro (OMS).

L’esposizione al radon è considerata la seconda causa per cancro polmonare dopo il fumo di sigaretta.

Si stima che l’esposizione domestica al radon sia responsabile in Italia del 5 – 20% dei tumori polmonari, molti dei quali tra i fumatori a causa di un probabile effetto sinergico tra radon e fumo.

Le principali sorgenti di provenienza del radon indoor sono il suolo sottostante l’edificio ed i materiali da costruzione.

In Italia, l’esposizione della popolazione è stata valutata tramite un’indagine nazionale  promossa e coordinata dall’ Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dall’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ANPA) e realizzata negli anni 1989 – 1996 in collaborazione con le Regioni su un campione di oltre 5000 abitazioni. L’indagine ha permesso di stimare la distribuzione della concentrazione di radon nelle abitazioni: il valore medio è risultato di 70 – 75 Bq/m^3 , a cui corrisponde, secondo una stima preliminare, un rischio individuale sull’intera

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DECRETO 10 agosto 2012, n. 161

Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo. (12G0182) (GU n. 221 del 21-9-2012 )

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  «Norme  in materia ambientale» e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei  rifiuti  come  modificata  dal  decreto  legislativo  3 dicembre 2010, n. 205,  recante  «Disposizioni  di  attuazione  della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;
Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio del 19 novembre 2008  relativa  ai  rifiuti  e  che  abroga alcune direttive;
Considerati, in particolare, gli articoli 184-bis, 185  e  186  del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;  Visto l’articolo 49  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza,  lo  sviluppo  delle infrastrutture e la competitivita’,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il  quale  prevede  che  l’utilizzo delle terre e  rocce  da  scavo  e’  regolamentato  con  decreto  del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore  del  suddetto decreto;
Visto l’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo  n.  205  del 2010, come modificato dalla legge 24 marzo  2012,  n.  27,  il  quale prevede che dalla data di entrata in vigore del regolamento  adottato ai sensi dell’articolo 49 del sopracitato decreto-legge n. 1 del 2012 e’ abrogato l’articolo 186 del decreto legislativo medesimo;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 novembre 2011 e dell’8 marzo 2012;
Vista la notifica di cui alla direttiva 98/34/CE,  come  modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una  procedura  di  informazione nel settore delle norme e

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