L’imprenditore è sempre responsabile della contaminazione del sito sul quale insiste la propria attività?

di Andrea Quaranta

Con la sentenza n. 2117/12, il TAR di Catania ha affermato che “la responsabilità degli operatori economici insediati nel SIN […] rispetto a misure di ripristino ambientale nasce in virtù della loro presenza all’interno del sito perimetrato, quali soggetti proprietari o utilizzatori delle aree industriali ivi ricadenti, e si configura come oggettiva responsabilità imprenditoriale, in base alla quale gli operatori economici che producono e ritraggono profitti attraverso l’esercizio di attività pericolose, in quanto ex se inquinanti, o in quanto utilizzatori di strutture produttive contaminate e fonte di perdurante contaminazione, sono per ciò stesso tenuti a sostenere integralmente gli oneri necessari a garantire la tutela dell’ambiente e della salute della popolazione, in correlazione causale con tutti indistintamente i fenomeni di compromissione collegatisi alla destinazione industriale del sito, gravato come tale da un vero e proprio onere reale a rilevanza pubblica, in quanto finalizzato alla tutela di prevalenti ed indeclinabili interessi dell’intera collettività”.
Il Collegio ha ritenuto tale opzione interpretativa:

perfettamente compatibile con l’applicazione del principio “chi inquina paga”, conformemente agli orientamenti della giurisprudenza più recente in materia, che ha evidenziato come il “codice dell’ambiente” disciplini un sistema sanzionatorio ambientale nel quale l’attuazione del principio non prevede che – in assenza di individuazione del responsabile ovvero di impossibilità di questi a far fronte alle proprie obbligazioni
– il costo degli interventi gravi sulla collettività (per il tramite di uno degli enti esponenziali di questa), ma pone tali costi a

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Terre e rocce da scavo,nuove disposizioni in materia.

Dal 21 agosto 2013 è cambiata nuovamente la normativa che consente il riutilizzo come sottoprodotti dei materiali da scavo (provenienti da cantieri di tutte le dimensioni – piccoli compresi), ad eccezione di quelli sottoposti a Valutazione Integrata Ambientale o Autorizzazione Integrata Ambientale i quali, per quantitativi superiori a 6.000 mc, rimangono sottoposti al regolamento di cui al D.M. 161/2012 (che ne prevede la gestione mediante il Piano di Utilizzo).

L’articolo 41-bis della L. 98/2013 (che ha convertito il D.L. 69/2013 “Decreto del Fare”) contiene le nuove disposizioni in materia di terre e rocce da scavo, indicando come gestire i materiali a cui non si applica il D.M. 161/2012. In base a tale articolo i materiali da scavo sono sottoposti al regime di cui all’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 (considerati quindi sottoprodotti e non rifiuti):

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Utilizzo di terre e rocce da scavo secondo le previsioni del D.M. 10 agosto 2012, n. 161

Di recente è stato pubblicato il D.M. 10 agosto 2012, n. 161 avente per oggetto “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”.

Nel presente articolo si dà una risposta ai principali e più frequenti quesiti posti al SIAC A. A. MUNTONI da Soggetti pubblici e privati che intendono a breve avvalersi delle nuove disposizioni di legge per la gestione integrata di terre e rocce da scavo.

Qual’è l’autorità competente alla quale va presentato il piano di utilizzo di cui all’art 5 del D.M. 10 agosto 2012, n. 161?

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Nota nuova DGRV terre da scavo Veneto

Con il contributo del Dr. Geol. Paolo Montin e Ing. Laura Ranzato , riportiamo nota in riferimento alla Delibera dellla Giunta Regionale del Veneto inerente alla gestione delle terre e rocce in inferiori ai 6000 m3.

Nota nuova DGRV terre da scavo Veneto (Decreto Ministeriale n. 161 del 10 Agosto 2012)

La Regione Veneto ha provveduto a sopperire al momentaneo vuoto normativo in relazione alla gestione delle terre e rocce in quantitativi movimentati fino ai 6000 m3 mediante l’emanazione della Delibera della Giunta Regionale n. 179 del 11 Febbraio 2013, che ripropone quasi integralmente la ben nota D.G.R.V. 2424/2008
Le procedure operative contenute nell’Allegato A alla sopra menzionata Delibera sono suddivise in funzione del processo produttivo di origine del materiale di scavo ovvero, nel particolare, in:….Leggi tutto

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