TERRE E ROCCE DA SCAVO. Nuovo “vocabolario” da utilizzare per dare corretta attuazione alle disposizioni regolamentari recate dal D.M. 161/2012

Nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 col quale si emana ed approva il “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”.

Il Regolamento che disciplina l’utilizzazione delle terre e rocce da scavo stabilisce, sulla base delle condizioni previste al comma 1, dell’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo, come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b) del D.M. 161/2012, siano considerati sottoprodotti e NON RIFIUTI ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.

Ai fini della comprensione del regolamento recato dal D.M. 161/2012 si applicano le definizioni di cui all’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché le seguenti:

a. “opera“: il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Si precisa, a riguardo, che il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è il provvedimento, emanato dal governo, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Il che potrebbe lasciare intendere che la definizione di “opera” e l’uso di questa dizione nel decreto di cui trattasi, possa e debba ragionevolmente essere riferita ai soli lavori pubblici, non trovando perciò applicazione nell’ambito dei lavori fra privati ovvero nell’ambito di interventi che non ricadono nella sfera di influenza del D.Lgs. 163/2006. Il che potrebbe comportare, in definitiva, secondo una restrittiva ma pur sempre possibili lettura del D.M. 161/2012, da parte dei Giudici, a considerare il decreto anzidetto non applicabile ai lavori non pubblici, con le ovvie conseguenze del caso;

b. “materiali da scavo“: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un’opera quali, a titolo esemplificativo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, caratterizzazione ambientale, ecc.; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d’acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un’opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). Il Legislatore precisa, a riguardo, che i materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell’intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato;

c. “riporto“: orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell’allegato 9 del Regolamento;

d. “materiale inerte di origine antropica“: i materiali di cui all’Allegato 9 del Regolamento;

e. “suolo/sottosuolo“: il suolo è la parte più superficiale della crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche chimico – fisiche e contenuto di sostanze organiche, dal sottostante sottosuolo;

f. “autorità competente“: è l’autorità che autorizza la realizzazione dell’opera e, nel caso di opere soggette a valutazione (di impatto, nda) ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), è l’autorità competente di cui all’articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;

g. “caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo“: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo in conformità a quanto stabilito dagli Allegati 1 e 2 del Regolamento di cui trattasi;

h. “Piano di Utilizzo“: il piano di cui all’articolo 5 del Regolamento di cui trattasi;

i. “ambito territoriale con fondo naturale“: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato per il suolo/sottosuolo che un valore superiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5, alla parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico – fisiche presenti. Le tabelle di cui sopra, per intenderci, sono relative alle attività di caratterizzazione dei siti contaminati da sottoporre a messa in sicurezza di emergenza (MISE) o a bonifica per via della presenza di una o più sostanze ritenute essere pericolose per l’ambiente o la popolazione in forza della loro elevata concentrazione;

l. “sito“: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l’eventuale riporto) dove avviene lo scavo o l’utilizzo del materiale;

m. “sito di produzione“: uno o più siti perimetrati in cui è generato il materiale da scavo;

n. “sito di destinazione“: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo, in cui il materiale da scavo è utilizzato;

o. “sito di deposito intermedio“: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo di cui alla lettera h) dell’articolo 1 del D.M. 161/2012, in cui il materiale da scavo è temporaneamente depositato in attesa del suo trasferimento al sito di destinazione;

p. “normale pratica industriale“: le operazioni definite ed elencate, in via esemplificativa, nell’Allegato 3 del Regolamento di cui al D.M. 161/2012;

q. “proponente“: il soggetto che presenta il Piano di Utilizzo;

r. “esecutore“: il soggetto che attua il Piano di Utilizzo.

Il nuovo Regolamento è stato emanato al fine di migliorare l’uso delle risorse naturali e prevenire la produzione di rifiuti e stabilisce, inoltre, le procedure e le modalità affinché la gestione e l’utilizzo dei materiali da scavo avvengano senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente.

Dott. Ing. Andrea Alessandro Muntoni

Fonte: http://www.ingegnereambientale.com

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