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Il delitto di inquinamento ambientale. L’interpretazione della Cassazione.

L’articolo 452 bis cod.pen. introdotto dalla L. 68/2015, recita così:

E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

  1. Delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

  2. Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l’inquinamento è prodotto in un’ area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

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Non sei diplomato? non puoi accedere alla professione di Responsabile Tecnico

E quanto dispone l’articolo 2 comma 2 lettera b della delibera 7/2017 in attuazione deglia rticoli 12 e 13 del DM 120/2014.

Questo vale anche per tutti quei professionisti che ad oggi operano nel settore in una delle categorie dell’albo gestori ambientali, quei professionisti che si sono tenuti aggiornati partecipando a corsi di formazione obbligatori che consentivano loro, previo superamento dell’esame, di acquisire il titolo di Responsabile Tecnico.

Si aspettavano da tempo le due delibere (6 e 7) recentemente approvate, ma mai si sarebbe pensato in merito al loro contenuto.

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I nuovi adempimenti per il Responsabile Tecnico Delibera 6/2017 dell’Albo Gestori Ambientali

I nuovi adempimenti per il Responsabile Tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del DM 3 giugno 2014, n°120

Era attesa da tempo la delibera in oggetto, che in riferimento ai predetti articoli, regolamenta la figura del Responsabile Tecnico tramite requisiti individuabili sulla base di idonei titoli di studio, esperienza maturata nei settori per la quale viene richiesta l’iscrizione, tramite anche la formazione iniziale e le successive verifiche che con cadenza quinquennale, garantiranno un’aggiornamento necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni.

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Sottoprodotti Circolare esplicativa per l’applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264

L’interpretazione della norma, lascia spazio a diverse interpretazioni.

“Avere un residuo che puo essere valorizzato, non sempre ci mette al riparo dalla qualifica dello stesso come rifiuto, necessita di un appropriata stesura di un dossier che ne descriva la natura, la destinazione, il suo riutilizzo ed altre variabili che influiscono proprio nella natura dello stesso.”

Circolare esplicativa per l’applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264

Con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (in Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2017, n. 38, di seguito “Regolamento” o “Decreto”) sono stati adottati «Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti».

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