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MUD – SISTRI e Registri di carico e scarico…I soggetti obbligati

Vista la crescente richiesta di informazioni in merito al SISTRI ed alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti, abbiamo deciso di scrivere questo articolo così da fugare dubbi che dovessero essere emersi dal confronto tra “Produttore di rifiuti” e “Consulenti”.

Come sappiamo, la normativa in tema ambientale è alquanto complessa, si evolve abbastanza rapidamente (solo per alcuni aspetti) e spesso sembra essere in contraddizione con sé stessa.

In questo periodo in cui gli animi si infervorano per l’invio del MUD, capita spesso di ricevere richieste di chiarimenti in merito a chi sono i soggetti obbligati all’invio del MUD e se questo è a sua volta connesso alla tenuta del registro di carico e scarico e l’iscrizione al SISTRI.

Cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza. Tutti e tre gli argomenti sono fortemente interconnessi tra di loro attraverso un filo conduttore unico ossia la tracciabilità dei rifiuti. Per il legislatore è importante sapere in ogni istante cosa accade ai rifiuti che produciamo, raggruppiamo nel deposito temporaneo ed avviamo poi a recupero/smaltimento attraverso un trasporto autorizzato.

Quindi la tracciabilità dei rifiuti prende il via nel momento esatto in cui i rifiuti sono prodotti.

Più volte abbiamo avuto modo di ribadire quali siano i compiti e le responsabilità del produttore dei rifiuti nel momento in cui egli produce un rifiuto.

La Caratterizzazione e Classificazione svolgono un ruolo di primaria importanza in tutto il processo in quanto è da queste due attività che è possibile attribuire il codice CER al rifiuto, individuarne le sue caratteristiche chimico-fisiche, le caratteristiche di pericolo, eventualmente le disposizioni ADR da applicare ecc…

Cosa accade subito dopo? Il rifiuto prodotto viene raggruppato in un’area che è definita deposito temporaneo. Quindi da quel momento ci si attende che il rifiuto sia in qualche modo “inventariato”. I soggetti che hanno l’obbligo di “inventariare” i rifiuti prodotti, su un apposito registro di carico/scarico rifiuti sono:

  • Produttori di rifiuti speciali pericolosi;
  • Produttori di rifiuti speciali derivanti da attività artigianali ed industriali;

Volutamente omettiamo tutti i soggetti che partecipano attivamente alle attività di intermediazione, trasporto e smaltimento di rifiuti in quanto questi sono sempre obbligati alla tenuta del registro.

Il registro di carico e scarico sappiamo dover essere compilato entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto. Il registro quindi si integra completamente con il deposito temporaneo.

Capita sovente di parlare con produttori che ritengono di non avere un deposito temporaneo.

Ricordando la definizione presente all’articolo 183 comma 1 lett.bb):

Il deposito temporaneo è il raggruppamento  dei  rifiuti  e  il deposito preliminare alla raccolta ai fini  del  trasporto  di  detti rifiuti in  un  impianto  di  trattamento,  effettuati,  prima  della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono  prodotti,  da  intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che  ha  determinato la produzione dei rifiuti

Come si può osservare ogni qualvolta produciamo un rifiuto e lo raggruppiamo in azienda in attesa che il trasportatore venga a prelevarlo per conferirlo in impianto, stiamo gestendo un deposito temporaneo e quindi dovremo porre attenzione a come esso è organizzato e gestito. Rinviamo ai dettagli sull’argomento ai precedenti articoli pubblicati sul blog.

I produttori che producono rifiuti pericolosi, e che quindi sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico devono verificare se possiedono i requisiti per doversi iscrivere al SISTRI. Ricordiamo che per i soggetti obbligati l’iscrizione è obbligatoria e non facoltativa (viste le sanzioni).

I produttori obbligati all’iscrizione al SISTRI sono:

ENTI E IMPRESE CON PIÙ DI DIECI DIPENDENTI PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DERIVANTI DA:

  • attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis del Decreto Legislativo 152/2006 ss.mm.ii.;
  • lavorazioni industriali;
  • lavorazioni artigianali;
  • attività commerciali;
  • attività di servizio;
  • attività sanitarie;
  • attività agricole e agroindustriali ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta.
  • attività di pesca e acquacoltura ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla Sezione Speciale «Imprese Agricole» del Registro delle Imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta.

Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi.

Oltre ai produttori ricordiamo che le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 2-bis per il trasporto dei propri rifiuti, se l’autorizzazione comprende anche i rifiuti pericolosi allora l’impresa è tenuta all’iscrizione al SISTRI.

Tali soggetti dovranno versare il contributo di iscrizione, al termine della procedura di iscrizione, ed entro il 30 Aprile di ogni anno.

A differenza di quanto avviene con il versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, per il quale il mancato pagamento comporta la sospensione d’ufficio dell’iscrizione nella relativa iscrizione, per il SISTRI il mancato pagamento del contributo annuale comporta una sanzione da 7.750 € a 46.500 € (già dimezzata come da vigente normativa).

Fino a questo momento abbiamo quindi messo in correlazione la produzione di rifiuti con la tenuta del registro di carico e scarico con l’obbligo di iscrizione al SISTRI.

Passiamo all’ultimo punto di questo articolo ossia l’obbligo di presentazione del MUD.

I soggetti coinvolti dalla normativa per la presentazione del MUD sono:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
  • Si ricorda inoltre che la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 prevede che le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché’ i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 assolvono all’obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.

 

Come si può osservare, i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali ed industriali sono tenuti alla presentazione del MUD, ma è anche vero che questi soggetti sono tenuti alla compilazione del registro di carico e scarico mentre non hanno obblighi nei confronti del SISTRI.

Per contro invece, i produttori di rifiuti pericolosi sono tenuti alla presentazione del MUD, alla tenuta del registro di carico e scarico e se hanno più di 10 dipendenti (complessivamente e non per singola unità locale) saranno obbligati anche ad aderire al SISTRI.

Con l’auspicio di aver fugato qualche dubbio, restiamo a vostra disposizione per esaminare più da vicino la gestione dei rifiuti nella vostra impresa e seguirvi in tutti gli adempimenti necessari.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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