RID-2017

RID 2017: le principali novità

Con l’entrata in vigore dell’accordo RID 2017, vengono introdotte alcune importanti novità. Di seguito, alcune delle modifiche più importanti. Se vuoi conoscere le novità ADR/RID/IMDG, scarica gratuitamente l’ebook dedicato.

Parte 1

Esenzioni: riguardante il trasporto di gas, le disposizioni del RID non si applicano al trasporto dei gas contenuti nei serbatoi o anche nelle bombole di combustibile dei veicoli ferroviari che effettuano un’operazione di trasporto e che vengono utilizzati per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei loro equipaggiamenti; è stata aggiunta una nota nel punto (a) per specificare che l’esenzione appena descritta viene applicata anche ai container dotati di un equipaggiamento destinato a funzionare durante il trasporto e fissato ad un veicolo ferroviario in quanto considerato parte integrante del veicolo ferroviario; è stata soppressa la lettera (b) relativa all’esenzione per gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati (1.1.3.2); riguardo il trasporto dei combustibili liquidi (inclusi i carburanti) sono state soppresse le lettere (b) e (c) relative all’esenzione per il carburante contenuto nei serbatoi di veicoli, mezzi di trasporto o macchine mobili, trasportati come carico (1.1.3.3); riguardo le quantità trasportate per unità di trasporto è stata revisionata la tabella della sottosezione 1.1.3.6.3 (aggiunti i numeri ONU 3531, 3532 di Classe 4.1, il N° ONU 3292 di Classe 4.3, il N° ONU 3356 di Classe 5.1, i numeri ONU 1700, 2016, 2017 di Classe 6.1 e gruppo di imballaggio III, i numeri ONU 3090, 3091, 3480, 3481 di Classe 9 per la categoria 2, aggiunto il N° ONU 3506 di Classe 8 per la categoria 3, aggiunto il N° ONU 3508 di Classe 9 per la categoria 4); è stata soppressa la lettera (c) riguardo l’esenzione concernente il trasporto delle pile a litio, in particolare dei dispositivi di stoccaggio e di produzione di energia elettrica utilizzati in un veicolo trasportato come carico e che sono utilizzate per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti (1.1.3.7); aggiunte le materie che polimerizzano della Classe 4.1, per le quali è richiesto il controllo della temperatura (numeri ONU 3533 e 3534) non ammesse per il trasporto combinato strada-rotaia (1.1.4.4.1);

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AMINATO-INCENTIVI

La Guida per orientarsi negli Incentivi per la rimozione dell’amianto 2016

Lo Stato sta intervenendo con diversi canali di finanziamento per aiutare il Contribuente e gli Imprenditori a sostenere le spese per la bonifica dell’Amianto.

Scopo principale degli incentivi è la bonifica in sicurezza dell’amianto, per diminuire i  pericoli per la salute.

In Italia  la legge n. 257 del 1992, ha proibito tutti i beni contenenti amianto, vietando l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di manufatti contenenti amianto.

L’amianto, si trova  principalmente sotto forma di:  Serbatoi, Canne Fumarie, Tubazioni, Coperture. E’ conosciuto anche  come Eternit, dall’Azienda Leader fino al 1992 nella produzione di

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STRASBURGO-PARLAMENTO-EUROPEO

Pubblicazione di una modifica del Regolamento sui metodi di prova ai sensi del REACH

E’ stato pubblicato (Gazzetta ufficiale Unione Europea L. 54 del 1 marzo 2016) il Regolamento (UE) 2016/266 della Commissione del 7 dicembre 2015 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, del Regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Il Regolamento n. 440/2008 che istituisce i metodi di prova per determinare le proprietà fisico-chimiche, la tossicità e l’ecotossicità delle sostanze chimiche applicabili ai fini del REACH, viene periodicamente aggiornato per tener conto del progresso tecnico e ridurre il numero di animali usati a scopi di sperimentazione; il nuovo aggiornamento viene eseguito per includervi nuovi e aggiornati metodi di prova adottati di recente dall’OCSE.

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discarica

Progettazione e gestione delle discariche: quali limiti sono superabili dalle regioni?

La materia ambientale, cui va ricondotta la regolamentazione dell’attività di progettazione e gestione delle discariche, ricade nell’ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato.

La Regione può statuire, in materia, o ai sensi dell’art. 196, co. 1, lett. o), del TUA, per «la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione … di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare»; ovvero, stabilendo livelli di tutela più elevati di quelli stabiliti dalla normativa statale.

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