consulente ambientale1

I nuovi adempimenti per il Responsabile Tecnico Delibera 6/2017 dell’Albo Gestori Ambientali

I nuovi adempimenti per il Responsabile Tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del DM 3 giugno 2014, n°120

Era attesa da tempo la delibera in oggetto, che in riferimento ai predetti articoli, regolamenta la figura del Responsabile Tecnico tramite requisiti individuabili sulla base di idonei titoli di studio, esperienza maturata nei settori per la quale viene richiesta l’iscrizione, tramite anche la formazione iniziale e le successive verifiche che con cadenza quinquennale, garantiranno un’aggiornamento necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni.

I requisiti vengono individuati per ciascuna categoria e classe di iscrizione e sono riportati nell’allegato “A”
Le materie oggetto delle verifiche di idoneità sono invece riportate nell’allegato “C”.

I quiz oggetto delle verifiche, approvati dal Comitato Nazionale, sono pubblicati sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, per i quali è previsto un aggiornamento periodico. Successivamente il sito pubblicherà i nominativi dei Responsabili Tecnici, con le Categorie e Classi per cui è prevista l’idoneità.

L’idoneità acquisita, previo superamento della verifica iniziale, ha una validità di 5 anni e sarà possibile chiederne il rinnovo, sempre tramite il superamento delle verifiche, un anno prima della scadenza.

Da un lato piace quanto disciplinato, in quanto si è tenuto conto di non ostacolare l’accesso alle classi più basse e di mantenerne l’iscrizione inn essere fino al naturale rinnovo, valorizzando inoltre l’esperienza del Responsabile Tecnico maturata in settori e classi più complessi, per i quali oggi gli si consente di accedere alle classi più alte, assicurando cosi maggiore attenzione alla qualità del servizio svolto con una maggiore tutela ambientale.

E per il Legale Rappresentante che ricopre il ruolo di Responsabile Tecnico?

Nemmeno il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto o ricopra contemporaneamente anche il ruolo del Responsabile Tecnico è dispensato dalle verifiche quinquennali, ammenochè non abbia già maturato un ventennio di esperienza nel settore di iscrizione. Con questo, praticamente “tutti” o quasi dovranno affrontare le verifiche previste nel 2021, anche se inizialmente sembrava si volesse avere un’attenzione maggiore proprio nei confronti di questa figura.

Un aggiornamento normativo costante negli anni, vista la materia è doveroso per coloro che intendono operare nel settore o offrire la loro esperienza e titolo ad Enti o Imprese, ma fortunatamente è previsto un periodo transitorio in cui il Responsabile Tecnico dell’Ente o dell’Impresa iscritta alla data di entrata in vigore della presente disciplina, potrà continuare a svolgere la propria funzione, anche per altre Imprese Iscritte o che si iscriveranno nella stessa categoria, stessa clsse o classi inferiori, salvo l’obbligo dell’aggiornamento al 2021.

Le modalità di svolgimento delle verifiche, le sedi e le date verranno stabilite con successive deliberazioni.

La presente delibera entrerà in vigore il 16 ottobre 2017, data di piena operatività della disciplinat dettata dagli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n°120.

Da tale data sono abrogate: la deliberazione n°3 del 16 luglio 1999, l’allegato “F” alla deliberazione n°5 del 12 dicembre 2001, l’allegato “C” alla deliberazione n°1 del 30 marzo 2004, l’articolo 2, comma 1 e 4 della deliberazione n°1 dell’11 maggio 2005, la deliberazione n°3 del 20 settembre 2005 e l’articolo 2 della deliberazione n°2 del 15 dicembre 2010.

Delibera n. 6 del 30 maggio 2017

avatar

Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *