DECRETO-LEGGE 4 luglio 2015, n. 92

gazzetta-ufficialeMisure urgenti in materia di rifiuti e di  autorizzazione integrata ambientale, nonche’ per l’esercizio dell’attivita’ d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. (15G00115) (GU Serie Generale n.153 del 4-7-2015 

Art. 1
 
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
 
  1. All’articolo 183, comma 1,  del  decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera  f),  dopo  le  parole:  “produce  rifiuti”  sono aggiunte le parole:  “e  il  soggetto  al  quale  sia  giuridicamente riferibile detta produzione”;
    b) alla lettera o), dopo la parola:  “deposito”  e’  aggiunta  la seguente: “preliminare alla raccolta”;
    c) alla lettera bb), la parola: “effettuato” e’ sostituita  dalle seguenti: “e il  deposito  preliminare  alla  raccolta  ai  fini  del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati” e dopo le parole: “sono prodotti” sono inserite le  seguenti:  “,  da intendersi quale l’intera area in cui si svolge  l’attivita’  che  ha determinato la produzione dei rifiuti”.

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Nuove caratteristiche di pericolo – come gestirle con il SISTRI

Dal 1° Giugno 2015 entrano in vigore le nuove caratteristiche di pericolo grazie all’applicazione del regolamento N. 135/2014 della Commissione Europea del 18 Dicembre 2014.

Come già anticipato in un altro articolo del nostro blog www.ambienterifiuti.wordpress.com , i rifiuti pericolosi dovranno essere riclassificati grazie all’introduzione delle nuove caratteristiche di pericolo.

Lo specchietto riportato qui di seguito mette in evidenza quali sono le vecchie caratteristiche di pericolo, in uso fino al 31 Maggio 2015 e le nuove caratteristiche di pericolo che entreranno in vigore il 1° Giugno 2015.

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Scarti di origine animale: rimangono, quasi sempre, rifiuti

decreto_legge_approvaPerché gli scarti di origine animale siano sottratti al regime dei rifiuti ed assoggettati al regolamento CE n. 1774/2002, occorre che essi siano qualificabili come sottoprodotti ai sensi del TUA; nei casi in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, essi restano assoggettati alla disciplina sui rifiuti. Si potrebbe allora pensare che, se destinati ad essere trasformati in farine animali, potrebbero esserci gli estremi per qualificarli come sottoprodotti. “Ma quel che è certo è che, una volta che da parte dei vari macelli gli scarti animali venivano consegnati alla società …, la finalità perseguita era quella dello smaltimento anche se, oltre allo smaltimento avveniva poi un ulteriore processo di trasformazione che non era incluso nella destinazione originaria perseguita dalle ditte che avevano operato la macellazione. Ed è proprio questa la ragione per la quale tali scarti non possono rientrare -come preteso dal ricorrente – nella categoria dei sottoprodotti”. Cass. pen. sentenza del 15.01.2015

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