Acque. Differenza tra acque reflue domestiche ed industriali

Cass. Sez. III n. 4844 del 31 gennaio 2013 (ud. 14 nov. 2012)
Pres. Gentile Est. Andronio Ric. Boccia
Acque. Differenza tra acque reflue domestiche ed industriali

La definizione di acque reflue domestiche, contenuta nell’art. 74, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006, quali acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, è tale da non ricomprendere (ai sensi del successivo art. 101, comma 7, lettera e) le acque reflue non aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche. In particolare, la natura del refluo scaricato costituisce il criterio di discrimine tra la tutela punitiva di tipo amministrativo e quella strettamente penale: nel caso in cui lo scarico abusivo abbia ad oggetto acque reflue domestiche, potrà configurarsi l’illecito amministrativo, ex d.lgs. n. 156 del 2006, art. 133, comma 2; mentre si avrà il reato di cui all’art. 137, comma 1, del richiamato decreto, qualora lo scarico riguardi acque reflue industriali, definite dall’art. 74, lettera h), come qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione cli beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti. Pertanto nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone; con la conseguenza che sono da considerare scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche, come nel caso delle acque reflue provenienti da laboratori diretti alla produzione di alimenti.

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Rifiuti liquidi, Sono scarichi industriali anche quelli dei dentisti

Un importantissima sentenza della Corte di Cassazione in merito agli scarichi delle acque reflue degli studi odontoiatrici privati, richiama l’attenzione di tutti gli opertori del settore,  molti di questi studi  hanno la propria struttura in”appartamenti adibiti a studio” per i qualli non vi è un’autorizzazione  allo scarico dei reflui industriali, necessaria a quanto sembra per lo svogimento della propria attivita.

La recente sentenza del 17 gennaio 2013 della Corte di Cassazione n. 2340 sostiene di fatto la non equiparazione degli scarichi Domestici a quelli Industriali in quanto gli stessi sono provenienti da attività di prestazione di servizi rendendo impossibile l’equiparazione con le acque reflue domestiche, per una  possibile contaminazione da anestetici e farmaci, ovviamente estranei alla vita domestica. Come tale  richiede quindi una specifica autorizzazione come scarichi da attività produttive.

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La nostra mission, informazione e ricerca delle soluzioni più efficaci

PortaleRifiutiSpeciali.it offre la possibilità di comunicare ad un target specifico le proprie iniziative e diffondere la propria immagine alle aziende che  ricercano offerte in merito.

Negli ultimi mesi, complice anche la reintroduzione della scadenza del MUD per gli intermediari di rifiuti senza detenzione e autotrasportatori del settore,  notiamo con piacere un importante incremento delle visite sul nostro portale, senz’altro dovuto anche alla qualità degli articoli trattati.
Chiunque operi in questo settore ha la possibilità di collaborare con la nosta redazione aiutandoci a diffondere quanto possibile le continue variazioni del Codice Ambientale.

Questo permette ai consulenti e agli studi ambientali di farsi conoscere attraverso la realizzazione di articoli che aiutino i nostri utenti a districarsi dalle problematiche  che quotidianamente, vengono a scontrarsi con il normale svolgimento dell’attività lavorativa.
Aumentando la loro visibilità sulle nostre pagine e sul nostro motore di ricerca www.cercacer-rifiuti.it siamo sicuri possa portare nuovi clienti o contatti utili allo svolgimento del lavoro.

Non ulitma novità, segnaliamo che diversi siti e/o blog inerenti le tematiche da noi trattate, segnalano in maniera del tutto spontanea e gratuita il nostro  lavoro, il che significa che siamo sulla strada giusta.

E’ ovviamente nostro interesse cercare di migliorare i servizi aggiuntivi sul nostro portale, che indirizzati esclusivamente agli utenti che operano nel settore dei  rifiuti, siano essi produttori e/o operatori del

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I Sistemi di Gestione Ambientale e la Normativa Volontaria di Riferimento

L’impatto sull’ambiente delle attività produttive, sta acquisendo negli ultimi anni un’importanza sempre maggiore, sia a livello locale e nazionale, sia a livello internazionale.

Finora la risposta delle istituzioni alle problematiche ambientali connesse alle attività industriali, ha fatto perno sugli strumenti di regolamentazione diretta (“Command and Control”), ossia lo Stato emana leggi per la tutela delle principali componenti ambientali (acqua-aria-suolo-rifiuti) e impone alle aziende il rispetto di limiti per ogni emissione inquinante. Tuttavia la regolamentazione diretta, seppur fondamentale per garantire standard minimi di qualità ambientale, risulta inefficace sul fronte della prevenzione dell’inquinamento, in quanto induce le imprese a operare esclusivamente a valle del processo produttivo, sulla depurazione delle emissioni inquinanti.

Per la prevenzione dell’inquinamento è necessario invece, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalla regolamentazione diretta, inserire la variabile ambientale nei processi gestionali e decisionali delle imprese, operando in questo modo a monte del processo produttivo. È in quest’ottica che si inseriscono i sistemi di gestione ambientale, strumenti volontari che consentono alle imprese di gestire i rapporti che intercorrono tra le attività produttive e il loro impatto sull’ambiente al fine del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

Al presente sono in vigore normative volontarie sia di origine pubblica che privata, che forniscono alle organizzazioni (imprese, società di servizi, enti pubblici) le basi per l’allestimento di efficaci sistemi di gestione ambientale.

  • Nel 1993 viene emanato il Regolamento CE 1836/93 EMAS I (ECO-Management and Audit Scheme).
  • Nel 1996 viene pubblicata la Norma ISO 14001 (emanata dall’ISO – International Organization of Standardization, ente di normazione internazionale di natura privata) e contemporaneamente viene ritirata la Norma BS 7750.
  • Nel 2001 viene emanato il Regolamento CE 761/2001 EMAS II che abroga il Regolamento EMAS I.
  • Nel 2004 viene revisionata e pubblicata la nuova versione della Norma ISO 14001, rendendola compatibile alla Norma ISO 9001:2000.
  • Nel 2009 viene emanato il Regolamento CE 1221/2009 EMAS III che sostituisce il Regolamento EMAS II

Attualmente, quindi, le norme volontarie di riferimento per l’allestimento di sistemi di gestione ambientale sono la norma ISO 14001:2004, valida a livello internazionale, ed il Regolamento CE 1221/2009 EMAS III, valido primariamente sul territorio dell’Unione Europea, ma aperto anche ad organizzazioni extra-europee.

Le organizzazioni che decidono di dotarsi di un sistema di gestione ambientale e certificarlo/registrarlo ai sensi della Norma ISO 14001 o del Regolamento EMAS III, devono richiedere l’intervento di un Ente accreditato indipendente, che verifica la conformità del sistema alla norma prescelta. Se l’esito della verifica è positivo, l’organizzazione ottiene la certificazione del sistema, nel caso dell’ISO 14001, o l’inserimento nel Registro Europeo delle Organizzazioni EMAS nel caso del Regolamento CE 1221/2009.

LA NORMA UNI EN ISO 14001

La norma UNI EN ISO 14001 è stata creata dal comitato tecnico dell’ISO (Iternational Organization of Standardization), in seguito è stata approvata dal CEN (Comitato Europeo di Normazione), divenendo norma europea (EN). Infine è stata pubblicata in

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