Rifiuti liquidi, Sono scarichi industriali anche quelli dei dentisti

Un importantissima sentenza della Corte di Cassazione in merito agli scarichi delle acque reflue degli studi odontoiatrici privati, richiama l’attenzione di tutti gli opertori del settore,  molti di questi studi  hanno la propria struttura in”appartamenti adibiti a studio” per i qualli non vi è un’autorizzazione  allo scarico dei reflui industriali, necessaria a quanto sembra per lo svogimento della propria attivita.

La recente sentenza del 17 gennaio 2013 della Corte di Cassazione n. 2340 sostiene di fatto la non equiparazione degli scarichi Domestici a quelli Industriali in quanto gli stessi sono provenienti da attività di prestazione di servizi rendendo impossibile l’equiparazione con le acque reflue domestiche, per una  possibile contaminazione da anestetici e farmaci, ovviamente estranei alla vita domestica. Come tale  richiede quindi una specifica autorizzazione come scarichi da attività produttive.

Questa sentenza avrà  una grande rilevanza fra gli operatori, e non solo per gli studi dentistici. Ricordiamo che la non autorizzazione allo scarico di tipo industriale porta a conseguenze penali.
Le motivazioni riportate nella sentenza fanno pensare ad una estensione degli operatori coinvolti come accennato, per esempio gli studi  sanitari in genere, studi veterinari o servizi terapeutici che  non possono essere classificate come utenze domestiche e per le quali non vi è più la possibillità da parte delle regioni di assimilare anche per il futuro questi scaichi a quelli domestici.
In sintesi non sarà più possibile per le Regioni tenere conto dei valori rappresentati dai risultati analitici  che venivano comparati con i limiti tabellari prestabiliti dalle norme regionali, in quanto la definizione di Acque reflue industriali non si baserà più in questo caso da unavalutazione dell’inquinamento, ma esclusivamente dall’attività svolta.

Sentenza (Corte di cassazione) 17-1-2013, n. 2340

Riportiamo a seguito le definizioni di Acque Reflue secondo il testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/2006)

Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività  domestiche.

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

a)      Provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b)     Provenienti da imprese dedite ad allevamento del bestiame (utilizzo agronomico in conformità alle disposizioni regionali in attuazione dell’art. 112, comma 2, D.Lgs 152/2006) e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna quantità indicate nella Tabella 6 dell’Allegato 5 alla Parte Terza;
c)      Provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione
agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura
prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d)     Provenienti da impianti di acquacoltura e di pescicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore
a 1 kg per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
e)      Aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
f)      Provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

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