Cessazione rapporto di lavoro Responsabile Tecnico – Azienda

Cosa accade quanto si interrompe il rapporto di lavoro tra il Responsabile Tecnico e l’azienda iscritta all’albo nazionale gestori ambientali?

L’impresa può continuare ad operare o deve immediatamente sospendere ogni sua attività? Probabilmente questa domanda se la sono posta tutte le imprese dotate di un Responsabile Tecnico esterno o comunque non coincidente con il legale rappresentante.

A tal proposito la circolare n. 1544 del 14 Dicembre 2012 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali dirama il dubbio chiarendo che, in caso di cessazione del rapporto professionale o di lavoro dipendente tra il Responsabile Tecnico e l’impresa, quest’ultima può continuare ad esercitare le proprie attività per un limite massimo transitorio di 60 gg (dovranno essere conteggiati anche i giorno non lavorativi), decorsi i quali se l’impresa non ha nominato un nuovo Responsabile Tecnico, verrà cancellata d’ufficio dalla sezione

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Criteri per determinare quando i rottami vetrosi cessano di essere considerati rifiuti

Commissione europea
Regolamento 10 dicembre 2012, n. 1179
Regolamento Commissione Ue 1179/2012/Ue

(Guue 11 dicembre 2012, n. L 337)

Esso si applica a decorrere dall’11 giugno 2013.

Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione europea, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Dalla valutazione di svariati flussi di rifiuti emerge che i mercati del riciclaggio dei rottami di vetro trarrebbero benefici dall’introduzione di criteri specifici intesi a determinare quando i rottami di vetro ottenuti dai

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Fotovoltaico, il corretto smaltimento è d’obbligo

Dal primo luglio 2012 sono entrate in vigore le norme per la raccolta a fine vita di celle e moduli e il loro smaltimento

Il fotovoltaico è una fonte energetica strettamente associata ai concetti chiave della sostenibilità, perché capace di produrre elettricità senza emettere emissioni di CO2 né consumare risorse naturali. Ma il fotovoltaico, così come tutte le altre tecnologie elettroniche, non è studiato per durare in eterno ma per un determinato periodo (in media 25-30 anni).

Una volta  terminata la fase produttiva i pannelli devono essere smaltiti correttamente altrimenti, se abbandonati in natura, possono comportare danni per l’ambiente. Il problema, forse, attualmente non è dei più sentiti, anche perché l’esplosione del fotovoltaico è avvenuta soltanto nell’ultimo quinquennio e, dunque, la stragrande maggioranza degli impianti installati sono ancora perfettamente funzionanti.

Secondo il consorzio PV Cycle, la maggiore organizzazione per lo smaltimento dei pannelli a  livello europeo, oggi solo l’1% di tutti i moduli fotovoltaici raccolti ha raggiunto il fine vita, il restante 99% è costituito da apparecchi danneggiati. Nei prossimi 10-15 anni, invece, si avranno grandi quantitativi di moduli fotovoltaici dismessi che dovranno essere opportunamente trattati.

Il fotovoltaico ha, inoltre, una percentuale altissima percentuale di recupero dei materiali, garantendo così

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ACQUE. Scarichi di acque reflue industriali in fognatura, in acque superficiali (fiumi, laghi, mari) e sul suolo

Premessa

Lo scarico delle acque reflue civili o industriali senza preventivo trattamento può configurare reati contro l’ambiente sanzionabili penalmente; inoltre, se viene identificato e riconosciuto un reato – presupposto, la Società o l’Ente può essere chiamato a rispondere ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge sulla responsabilità amministrativa di enti e società (D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.).

La materia degli scarichi idrici da acque industriali in fognatura, in acque superficiali o sul suolo è attualmente disciplinata dal D.Lgs. 152 del 03/04/2006  recante “Norme in materia ambientale” (S.O. n. 96 alla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88) e successive modifiche e integrazioni.

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