Dpcm 20 dicembre 2012 – Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2013

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2012 il DPCM 23 dicembre 2012 sostituisce il modello allegato al DPCM del 23 dicembre 2011.
Il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2013 dovrà essere presentato entro il 30 aprile di ogni anno, come in  riferimento alla legge 25 gennaio 1970, n°70 fino all’entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI.

A seguito riportiamo il decreto e link alla Gazzetta Ufficiale per gli allegati contenuti.

Dpcm 20 dicembre 2012

(So n. 213 alla Gu 29 dicembre 2012 n. 302)
Testo vigente dal 08/01/2013

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale;

Visto l’articolo 6, comma 1 della citata legge 25 gennaio 1994, n. 70, secondo cui, in attesa dell’emanazione del Dpr di cui all’articolo 1, comma 1 della medesima legge, il modello unico di dichiarazione è adottato con riferimento agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla medesima legge;

Visto l’articolo 1, comma 2 della medesima legge n. 70 del 1994, che prevede che il modello unico di dichiarazione è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il comma 3 del medesimo l’articolo 1 della legge n.70 del 1994, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone, con proprio decreto, gli aggiornamenti del modello unico di dichiarazione;

Visto, altresì, l’articolo 2 della predetta legge n. 70 del 1994, che prevede che il modello unico di dichiarazione è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, la quale provvede a trasmetterlo alle diverse Amministrazioni per le parti di rispettiva competenza, nonché all’Unioncamere;

Viste le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 febbraio 1993, n. 42, in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l’articolo 3 di detto decreto, che prevede la predisposizione, di norma, degli atti amministrativi tramite sistemi informativi automatizzati, nonché la determinazione delle cautele necessarie per la validità delle connesse operazioni di immissione, riproduzione e trasmissione di dati e documenti e l’individuazione delle relative responsabilità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 15 febbraio 2002, n. 39, di attuazione della direttiva 1999/93/Ce per la firma elettronica;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 7 agosto 2003, n. 182, concernente l’attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, che reca “Attuazione della direttiva 2002/95/Ce, della direttiva 2002/96/Ce e della direttiva 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti” pubblicato nella Gazzetta ufficiale 29 luglio 2005, n. 175;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che reca “Attuazione della direttiva 2003/4/Ce sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale” pubblicato nella Gazzetta ufficiale 23 settembre 2005, n. 222;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 189;

Considerato che le modifiche all’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, entreranno in vigore con la piena operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo da ultimo richiamato;

Visto infatti l’articolo 52, comma 1, Dl 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha previsto che “Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all’articolo 188-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006 resesi necessarie anche a seguito delle attività poste in essere ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148 (126) e successive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in operatività del Sistema Sistri, già fissato dall’articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l’articolo 6, comma 2, del già richiamato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e con l’articolo 13, commi 3 e 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, è sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al Sistri da parte dei soggetti di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all’osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.”;

Visti in particolare i commi 3, 4 e 5 del citato articolo 189, relativi l’obbligo di comunicazione delle quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti per i soggetti ivi indicati con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;

Visto l’articolo 220 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede altresì l’obbligo di comunicazione in capo al Conai, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale;

Considerato che alcune sezioni del modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2010, sono state abrogate dall’articolo 264-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dal comma 1 dell’articolo 37 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2011, pubblicato nel Supplemento ordinario, n. 283 alla Gazzetta ufficiale — Serie generale — n. 303 del 30 dicembre 2011, con il quale è stato adottato il vigente modello unico di dichiarazione ambientale, abrogato con il presente decreto;

Considerata la necessità di adottare un modello di dichiarazione ambientale (Mud) che consenta di acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori indicate dal citato articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Acquisiti gli avvisi favorevoli del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute e del Ministero dell’interno;

Decreta:
Articolo 1

1. Il modello di dichiarazione, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011, è sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto.

2. Il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro la data prevista dalla legge 25 gennaio 1970, n. 70 e cioè entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all’anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri).
Articolo 2

1. L’accesso alle informazioni è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Roma, 20 dicembre 2012

Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6

avatar

Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *