SISTRI, un nuovo flop dei test e una nuova richiesta di rinvio

Continua a dimostrare inefficenze e eccessiva lunghezza dei tempi per adempiere alla procedure il sistema di tracciabilità dei rifiuti Sistri.
Questo è quanto emerge dalle ultime simulazioni organizzate in collaborazione tra FAI, Ministero dell’Ambiente e Albo Gestori Ambientali.

Operatori e trasportatori vogliono seriamente utilizzare il sistema, purchè applicabile alle dimamiche operative dell’azienda e chiedono nuovamente  al Ministro di apporre le opportune modifiche al sistema di tracciabilità dei rifiuti per non esserne penalizzati pesantemente.

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Comunicato di rettifica relativo al Decreto n° 52, del 18 febbraio 2011

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.168 del 21 luglio 2011 il Comunicato relativo al decreto 18 febbraio 2011, n. 52, recante: «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modifcazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.». (Decreto pubblicato nel Supplemento ordinario n. 107/L alla Gazzetta Uffciale – Serie generale – n. 95 del 26 aprile 2011).

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Eliminato l’obbligo del registro di carico e scarico per chi trasporta i propri rifiuti non pericolosi.

Con l’approvazione lo scorso 7 luglio dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/99/CE inerente alla tutela penale dell`ambiente sono state  inserite alcune nuove disposizioni sul Sistri. E’ di fatto previsto un periodo transitorio dove sono attenuate le responsabilità per le eventuali violazioni connesse al sistema di tracciabilita` dei rifiuti. E’ stato stabilito inoltre che non siano tenuti all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico (comma 1 dell`art. 190 D.Lgs. 152/2006) gli enti e le imprese che ai sensi dell`art. 212 comma 8 raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all`art. 184  comma 3, lett. b), rifiuti derivanti dall`attivita` di demolizione e costruzione. Questa disposizione esclude quindi le imprese edili che decidono di trasportare con propri mezzi i rifiuti non pericolosi dalle stesse prodotti, dall`obbligo della tenuta del registro di carico e scarico . L’obbligo di tenuta del registro era stato introdotto dal D.Lgs. 205/2010 solo nel caso in cui le imprese avessero optato di non aderire su base volontaria al sistema di tracciabilita` dei rifiuti.

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La partenza scaglionata del Sistri potrebbe essere prorogata

Dopo tutte le innumerevoli proroghe, le interrogazioni parlamentari ed infine gli avvisi di garanzia recapitati in merito alla vicenda Sistri,  si stà cercando di capire come affrontare il periodo transitorio della partenza del sistema.
E’ chiaro che una partenza scaglionata creerà non poche difficoltà alle aziende operanti nel settore dei trasporti ed ai centri di recupero o smaltimento dei rifiuti, quali destinatari finali,  in quanto ci si ritroverà a dover gestire diverse tipologie di clienti produttori, sulla base dell’effettivo inizio di operatività al sistema.

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