Obbligo del registro di carico e scarico per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi.

Con il D.lgs. 205/2010 è stato introdotto un nuovo obbligo per i trasportatori ex art. 212 comma 8 che su base volontaria non hanno aderito al Sistri.
In base al nuovo art. 190 comma 1,  sono tenuti alla registrazione delle quantità prodotte:

  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui  all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti;
  • gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti  speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8;

Si ritiene quindi che

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Modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152

Negli anni appena trascorsi, vengono definite una serie di disposizioni che  vengono a modificare o integrare la parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

Il D.Lgs. 4/2008,  ha introdotto delle novità in materia di individuazione delle superfici aziendali non suscettibili di generare rifiuti assimilabili agli urbani e pertanto non assoggettate alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevedendo che siano i Comuni a determinare entro il mese di agosto 2009, una nuova tariffa per i rifiuti prodotti dagli uffici o dalle mense.

Per semplificare gli adempimenti amministrativi prevista per i rifiuti destinati al recupero è stato recentemente approvato il D.M. 22 ottobre 2008, relativo alle

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RAEE ritiro 1 contro 1 nei punti vendita Nascono gli EcoPoint Ecolamp-FME

Ecolamp, il Consorzio per il trattamento e il riciclo delle lampadine a basso consumo esauste, e FME, Federazione Nazionale Grossisti e Distributori di Materiale Elettrico, presenteranno domani a Ecomondo (RiminiFiera, Padiglione B1, ore 10.00) la convenzione attraverso la quale i due enti si impegnano a informare e sensibilizzare i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche degli obblighi di legge e delle modalità di raccolta dei RAEE, e a creare un’adeguata attenzione presso

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DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010 n 219 qualita’ ambientale nel settore della politica delle acque

Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualita’ ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche’ modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. (10G0244)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita’ ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonche’ modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla

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