Con il D.lgs. 205/2010 è stato introdotto un nuovo obbligo per i trasportatori ex art. 212 comma 8 che su base volontaria non hanno aderito al Sistri.
In base al nuovo art. 190 comma 1, sono tenuti alla registrazione delle quantità prodotte:
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti;
- gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8;
Si ritiene quindi che chiunque produca e trasporta i propri rifiuti non pericolosi dovrà tenere il registro di c/s relativamente alla produzione di questi rifiuti.
Dunque nessun registro come trasportatore, ma sarà necessario tenere il registro come produttore qualora si rientri tra i soggetti di cui articolo sopra citato.
Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.
Le informazioni contenute nei registri devono essere rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo. I registri vanno conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.