Obbligo del registro di carico e scarico per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi.

Con il D.lgs. 205/2010 è stato introdotto un nuovo obbligo per i trasportatori ex art. 212 comma 8 che su base volontaria non hanno aderito al Sistri.
In base al nuovo art. 190 comma 1,  sono tenuti alla registrazione delle quantità prodotte:

  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui  all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti;
  • gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti  speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8;

Si ritiene quindi che chiunque produca e trasporta i propri rifiuti non pericolosi dovrà tenere il registro di c/s relativamente alla produzione di questi rifiuti.
Dunque nessun registro come trasportatore, ma sarà necessario tenere il registro come produttore qualora si rientri tra i soggetti di cui articolo sopra citato.
Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

Le informazioni contenute nei registri devono essere rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo. I registri vanno conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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