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IL COLLEGATO AMBIENTALE Legge 221 del 28 dicembre 2015

IL COLLEGATO AMBIENTALE-Legge 221 del 28 dicembre 2015:

novità sulla gestione dei Rifiuti

Sulla Gazzetta ufficiale del 18 gennaio, è stata pubblicato il c.d. Collegato Ambientale alla legge di stabilità per il 2014, la Legge 221 del 28 dicembre 2015 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, che è entrata in vigore il 2 febbraio 2016.

Essa introduce nuove norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifiche, sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, difesa del suolo, risorse idriche ed istituisce l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Nel presente articolo verranno esaminate le disposizione di maggior interesse per le aziende che gestiscono rifiuti. Alcune norme sono di immediata applicazione, altre invece rimandano la loro operatività a futuri decreti del Ministero dell’Ambiente.

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Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 27 Pile ed accumulatori al cadmio

Attuazione della  direttiva  2013/56/UE  che  modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere  utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore  di mercurio, e che  abroga la decisione 2009/603/CE della commissione.

(16G00035) in Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2016, n. 54
Vigente al: 20-3-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista  la  direttiva  2006/66/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e  ai
rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista  la  direttiva  2008/103/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all’immissione di pile e accumulatori sul mercato;
Vista la decisione della Commissione 2009/603/CE del 5 agosto 2009, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformita’ della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista  la  direttiva  2013/56/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 20  novembre 2013, che modifica

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Gazzetta

legge 28 dicembre 2015 n. 221

GazzettaE’stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 28 dicembre 2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” .

In particolare il provvedimento contiene importanti novità e modifiche al D.Lgs.152/06 (testo unico ambientale), soprattutto nella sua parte IV (relativa alla gestione dei rifiuti), come ad esempio la raccolta e il trattamento dei rifiuti di rame, ferrosi e non ferrosi, misure atte ad incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio, introduzione dell’uso del compostaggio aerobico dei rifiuti organici, disposizioni per la piena attuazione delle direttive UE in tema di R.A.E.E., aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica, utilizzo dei solfati di calcio nell’attività di recupero ambientale.

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Sistri e altri termini di natura ambientale

gazzetta-ufficialeDecreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302. Art. 8: Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare
1.  All’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al comma 3-bis, le parole: “Fino al 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2016”;
b)  al comma 9-bis, le parole: “stabilito al 31 dicembre 2015” e le parole: “sino al 31 dicembre 2015” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “stabilito al 31 dicembre 2016” e “sino al 31 dicembre 2016”.
2.  All’articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
“3-bis. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3, è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell’Autorità Competente in merito all’istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all’esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.
3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4, dell’Allegato II, parte I, alla Parte Quinta del presente decreto ovvero ai sensi dell’Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell’Autorità Competente in merito all’istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all’esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nell’Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto”.
3.  All’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “29 febbraio 2016”.

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