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Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 27 Pile ed accumulatori al cadmio

Attuazione della  direttiva  2013/56/UE  che  modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere  utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore  di mercurio, e che  abroga la decisione 2009/603/CE della commissione.

(16G00035) in Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2016, n. 54
Vigente al: 20-3-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista  la  direttiva  2006/66/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e  ai
rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista  la  direttiva  2008/103/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all’immissione di pile e accumulatori sul mercato;
Vista la decisione della Commissione 2009/603/CE del 5 agosto 2009, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformita’ della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista  la  direttiva  2013/56/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 20  novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  relativa   a   pile   e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto  riguarda l’immissione sul mercato di  batterie  portatili  e  di  accumul atori contenenti  cadmio  destinati  a  essere  utilizzati  negli  utensili elettrici senza fili e di pile a  bottone  con  un  basso  tenore  di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 20 06, n.  152,  e  successive modificazioni, e, in  particolare,  la  Parte  IV  recante  norme  in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica;
Visto il decreto legislativo 20  novembre  2008,  n.  188,  recante attuazione della direttiva 2006/66/CE co ncernente pile,  accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali sulla partecipazione dell’Italia  alla  formazione  e  all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di  altri  atti
dell’Unione europea  – Legge  di  delegazione  europea  2014,  e,  in particolare, l’art icolo 1 e l’allegato B;
Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2015;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 10 febbraio 2016;  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale, della giustizia, dell’ economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della salute;
Emana  il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo  20 novembre 2008, n. 188
1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono  apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma  3,  le  parole:  «e  di  cui al  decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.» sono sostituite dalle  seguenti: «e di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.»;
b) all’articolo 2, comma 1, lettera  m),  le  parole:  «di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,» sono  sostituite  dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,»;
c) all’articolo 3:
1) il comma 2 e’ soppresso;
2) al comma 3 la lettera c) e’ soppressa;
d) all’articolo 5 dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:  «2 – bis. Fatto salvo il divieto di cui al comma 2, le pile e gli  accumulatori che non soddisfano i requisiti del  presente  decreto,  ma  che  sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione dei rispettivi divieti di cui all’articolo 3,  possono  continuare  a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.»;
e) all’articolo 8,  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:  «del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.  151»  sono  sostituite  dalle seguenti: «del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.»;
f) all’articolo 9, comma 1, il secondo periodo  e’  sostituito  dal seguente:  «Qualora  tali  rifiuti  non  possano  essere  prontamente rimossi  dall’utilizzatore  finale,  i   suddetti   apparecchi   sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile  e  accumulatori  siano prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai produttori.  Gli  apparecchi  in  cui   sono   incorporati   pile   o accumulatori sono altresi’ corre dati di istruzioni che indicano  come l’utilizzatore finale o  i  professionisti  qualificati  indipendenti possano  rimuoverli  senza  pericolo.  Se  del  caso,  le  istruzioni informano altresi’ l’utilizzatore  finale  sui  tipi  di  pila  o  di
accumulatore incorporato nell’apparecchio.»;
g) all’articolo 10, comma 1, lettera b), le parole: «o del  decreto 25 luglio 2005, n. 151,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «o  del decreto 14 marzo 2014, n. 49,»;
h) all’articolo 13, comma 8, le parole: «e  n. 151 del  2005.»  sono sostituite dalle seguenti: «e n. 49 del 2014.»;
i) all’articolo 14, comma 2, il primo  periodo  e’  sostituito  dal seguente: «I produttori che per la prima volta immettono sul  mercato pile e  accumulatori  nel  territorio  italiano  sono  obbligati  ad iscriversi in via telematica soltanto una volta al Registro nazionale presso la Camera di commercio di competenza.»;
l) all’articolo 25, comma 4, le parole: «fatte salve  le  eccezioni di cui all’articolo 3, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle  seguenti: «fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 3, comma 3,»;
m) all’articolo 27 il comma 5 e’ sostituito dal seguente:  «5.  Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela  del  territorio  e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e  delle  finanze sono stabilite le tariffe per la copertura  degli  oneri  di  cui  al comma 4, nonche’ le relative modalita’ di versamento.».
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Il divieto di cui all’articolo  3,  comma  1,  lettera  b),  del decreto legislativo n. 188 del 2008 non si applica alle pile  e  agli accumulatori portatili destinati ad  essere  utilizzati  in  utensili elettrici senza fili fino al 31 dicembre 2016.
2. I produttori di  apparecchi  in  cui  sono  incorporati  pile  o accumulatori adempiono all’obbligo di fornire le istruzioni di cui al comma 1 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 188 del 2008, come introdotto  dall’articolo  1,  comma  1,  lettera  f),  del  presente decreto, a decorrere dal sesto mese successivo alla data  di  entrata in vigore del presente decreto.
3. Il  decreto  di  cui  all’articolo  27,  comma  5,  del  decreto legislativo n. 188 del 2008, come modificato dall’articolo  1,  comma
1, lettera m), e’  adottato  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla suddetta  adozione,
alla copertura degli oneri  di  funzionamento  del  Comitato  di  cui all’articolo 16 del citato decreto legislativo n.  188  del  2008  si provvede in conformita’ al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell’articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti d’osservarlo e di  farlo osservare.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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