Adesione su base volontaria al SISTRI (di A. A. MUNTONI)

In alternativa al sistema di tracciabilità dei rifiuti basato sulla regolare compilazione e tenuta dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e dei registri di carico e scarico (RCS), possono aderire su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) (leggi rifiuti da lavorazioni industriali), d) (leggi rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (leggi rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) che non hanno più di 10 (dieci) dipendenti;

b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 (leggi trasporto in conto proprio dei propri rifiuti, esclusi quelli prodotti da terzi);

c) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;

d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g); trattasi, in sostanza, di attività diverse da quelle più sopra già richiamate espressamente, comunque tali da generare rifiuti non pericolosi;

e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania.

Il comune denominatore perché si possa aderire su base volontaria è che si producano, raccolgano o trasportino RIFIUTI NON PERICOLOSI. Infatti, nel caso in cui si

Approfondisci

SISTRI – ennesimo atto… “la partenza dei produttori di rifiuti pericolosi”

I tempi in cui il SISTRI viveva di rinvii all’ultimo minuto erano tanto snervanti quanto poco forieri di novità. Si attendeva con ansia il sopraggiungere di una nuova scadenza per il solo gusto di vedere con quanto ritardo il decreto di proroga sarebbe uscito e con quale scusa il Ministero avrebbe giustificato la stessa. Si era passati da una instabilità del sistema, ad un’accusa diretta verso gli operatori del settore. Erano bei tempi diciamocelo, tutti continuavano a svolgere comunque con serenità il proprio lavoro ben sapendo che il SISTRI per quanto pauroso era un’enorme cucciolone non in grado di mettersi in piedi. Ma i tempi sono cambiati, cambiate le regole, cambiate le norme, tanta polvere sollevata e tanta confusione tale da rendere finalmente possibile la partenza dell’abominio informatico.
Giungemmo così al mese di Ottobre 2013, quando il Ministero dell’Ambiente e la Selex, fieri,  videro partire la loro creatura, che nel tempo era diventata molto simile al mostro di Frankenstein per quanti pezzi erano stati aggiunti e tolti nel corso del tempo. Ma tant’è che era lì, bisognava guardarlo negli occhi e farci amicizia. In quei mesi i primi ad essere interessati furono, come tutti ormai ben sappiamo, una manciata di operatori che tutti i giorni si son trovati ad aver a che fare non solo con la ordinaria gestione dei formulari e dei registri di carico e scarico, ma anche con le nuove procedure macchinose, lente e molto spesso ridondanti che hanno gravato e non poco sui tempi di gestione delle movimentazioni rifiuti.
E così trasportatori che erano in grado di effettuare 20-30 prese al giorno in un

Approfondisci

Slittano le sanzioni. Il Sistri continua a stupire gli operatori.

Continuiamo a rimanere basiti per quanto si voglia di fatto continuare a tenere in vita un sistema che continua ad essere prorogato di volta in volta dal suo esordio.

Approvato alla Camera il 17 febbraio 2014 il seguente emendamento:

Il nuovo comma “3.1” dell’articolo 10 cita:

3.1. All’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al comma 3-bis, le parole: «Nei dieci mesi successivi dalla data del 10 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2014».

Con l’approvazione dell’emendamento, ora in Senato per la definitiva approvazione e che dovrà essere convertito in legge entro il 28 febbraio, slittano le sanzioni relative agli adempimenti del sistri dal 02 agosto 2014 al 1 gennaio 2015, periodo in cui si continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, oltre alle relative sanzioni.

Prorogare il temine per le sanzioni, fa si che di fatto si proroghi anche il

Approfondisci

Entro il 28 Febbraio obbligo del SISTRI per tutti…

Se non interverranno modifiche dell’ultimo minuto, molti produttori di rifiuti saranno obbligati ad operare con il SISTRI per la gestione dei propri rifiuti.

Ad Ottobre 2013 ricordiamo che sono partiti i principali operatori del settore: Trasportatori di rifiuti pericolosi ed impianti che stoccano e trattano rifiuti pericolosi, il 3 Marzo 2014 sarà invece la volta di tutti i produttori di rifiuti pericolosi. Ciò significa che entro il 28 Febbraio tutti i soggetti coinvolti dal SISTRI dovranno non solo essere iscritti ma dovranno avere anche allineato le proprie giacenze sul sistema SISTRI.

read more

Approfondisci