Responsabilità amministrativa di enti e società in caso di violazione delle norme sulla gestione dei rifiuti

Il D.Lgs. 7/7/2011, n. 121 recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” ha previsto – attraverso l’inserimento nel D.Lgs. 231/2001 dell’art. 25-undecies – l’estensione della responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali, di norma noti come REATI – PRESUPPOSTO.

In talune circostanze il Giudice penale può riconoscere – ferme restando le responsabilità penali dei singoli – così come previsto dall’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., una responsabilità amministrativa a carico delle imprese, degli enti e delle società per le quali operano soggetti obbligati e incaricati della gestione dei rifiuti o i soggetti che ricoprono posizioni apicali (Presidente, AD, CdA, Dirigenti, Sindaci) comminando sanzioni sotto forma di quote o prevedendo misure interdittive quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni all’esercizio dell’attività.

Si riassume la lista dei principali reati – presupposto inerenti la sola gestione dei rifiuti che potrebbero vedere coinvolta e sanzionata la Società o l’Ente o l’Associazione:
• Gestione non autorizzata di rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti poste in essere in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. 208 – 216 del D.Lgs. 152/2006 (cfr. art. 256, c. 1, lett. a del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
• Realizzazione e gestione non autorizzata di

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ADR 2013 – prodotti chimici sotto pressione.

Con la cordiale collaborazione del Dott. Busolo Filippo, riportiamo alcuni aspetti della normativa sul trasporto di merci e rifiuti pericolosi su strada in merito ai prodotti chimici sotto pressione, novità presente nel’ ADR 2013.
Consigliamo pertanto i nostri lettori di seguire l’evolversi e lo sviluppo del sito specifico di riferimento all’indirizzo  www.adrrifiuti.it

Nell’ADR 2013 nella sezione 2.2.2, viene introdotta una nuova suddivisione dei gas, con l’introduzione dei “prodotti chimici sotto pressione”, contrassegnati dai nuovi codici di classificazione identificati con la cifra “8”: I prodotti chimici sotto pressione sono definiti nella sezione 1.2.1 come: “liquidi, paste o polveri, pressurizzati con un … ADR 2013 – prodotti chimici sotto pressione

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Acque. Differenza tra acque reflue domestiche ed industriali

Cass. Sez. III n. 4844 del 31 gennaio 2013 (ud. 14 nov. 2012)
Pres. Gentile Est. Andronio Ric. Boccia
Acque. Differenza tra acque reflue domestiche ed industriali

La definizione di acque reflue domestiche, contenuta nell’art. 74, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006, quali acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, è tale da non ricomprendere (ai sensi del successivo art. 101, comma 7, lettera e) le acque reflue non aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche. In particolare, la natura del refluo scaricato costituisce il criterio di discrimine tra la tutela punitiva di tipo amministrativo e quella strettamente penale: nel caso in cui lo scarico abusivo abbia ad oggetto acque reflue domestiche, potrà configurarsi l’illecito amministrativo, ex d.lgs. n. 156 del 2006, art. 133, comma 2; mentre si avrà il reato di cui all’art. 137, comma 1, del richiamato decreto, qualora lo scarico riguardi acque reflue industriali, definite dall’art. 74, lettera h), come qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione cli beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti. Pertanto nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone; con la conseguenza che sono da considerare scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche, come nel caso delle acque reflue provenienti da laboratori diretti alla produzione di alimenti.

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I Sistemi di Gestione Ambientale e la Normativa Volontaria di Riferimento

L’impatto sull’ambiente delle attività produttive, sta acquisendo negli ultimi anni un’importanza sempre maggiore, sia a livello locale e nazionale, sia a livello internazionale.

Finora la risposta delle istituzioni alle problematiche ambientali connesse alle attività industriali, ha fatto perno sugli strumenti di regolamentazione diretta (“Command and Control”), ossia lo Stato emana leggi per la tutela delle principali componenti ambientali (acqua-aria-suolo-rifiuti) e impone alle aziende il rispetto di limiti per ogni emissione inquinante. Tuttavia la regolamentazione diretta, seppur fondamentale per garantire standard minimi di qualità ambientale, risulta inefficace sul fronte della prevenzione dell’inquinamento, in quanto induce le imprese a operare esclusivamente a valle del processo produttivo, sulla depurazione delle emissioni inquinanti.

Per la prevenzione dell’inquinamento è necessario invece, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalla regolamentazione diretta, inserire la variabile ambientale nei processi gestionali e decisionali delle imprese, operando in questo modo a monte del processo produttivo. È in quest’ottica che si inseriscono i sistemi di gestione ambientale, strumenti volontari che consentono alle imprese di gestire i rapporti che intercorrono tra le attività produttive e il loro impatto sull’ambiente al fine del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

Al presente sono in vigore normative volontarie sia di origine pubblica che privata, che forniscono alle organizzazioni (imprese, società di servizi, enti pubblici) le basi per l’allestimento di efficaci sistemi di gestione ambientale.

  • Nel 1993 viene emanato il Regolamento CE 1836/93 EMAS I (ECO-Management and Audit Scheme).
  • Nel 1996 viene pubblicata la Norma ISO 14001 (emanata dall’ISO – International Organization of Standardization, ente di normazione internazionale di natura privata) e contemporaneamente viene ritirata la Norma BS 7750.
  • Nel 2001 viene emanato il Regolamento CE 761/2001 EMAS II che abroga il Regolamento EMAS I.
  • Nel 2004 viene revisionata e pubblicata la nuova versione della Norma ISO 14001, rendendola compatibile alla Norma ISO 9001:2000.
  • Nel 2009 viene emanato il Regolamento CE 1221/2009 EMAS III che sostituisce il Regolamento EMAS II

Attualmente, quindi, le norme volontarie di riferimento per l’allestimento di sistemi di gestione ambientale sono la norma ISO 14001:2004, valida a livello internazionale, ed il Regolamento CE 1221/2009 EMAS III, valido primariamente sul territorio dell’Unione Europea, ma aperto anche ad organizzazioni extra-europee.

Le organizzazioni che decidono di dotarsi di un sistema di gestione ambientale e certificarlo/registrarlo ai sensi della Norma ISO 14001 o del Regolamento EMAS III, devono richiedere l’intervento di un Ente accreditato indipendente, che verifica la conformità del sistema alla norma prescelta. Se l’esito della verifica è positivo, l’organizzazione ottiene la certificazione del sistema, nel caso dell’ISO 14001, o l’inserimento nel Registro Europeo delle Organizzazioni EMAS nel caso del Regolamento CE 1221/2009.

LA NORMA UNI EN ISO 14001

La norma UNI EN ISO 14001 è stata creata dal comitato tecnico dell’ISO (Iternational Organization of Standardization), in seguito è stata approvata dal CEN (Comitato Europeo di Normazione), divenendo norma europea (EN). Infine è stata pubblicata in

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