Responsabilità amministrativa di enti e società in caso di violazione delle norme sulla gestione dei rifiuti

Il D.Lgs. 7/7/2011, n. 121 recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” ha previsto – attraverso l’inserimento nel D.Lgs. 231/2001 dell’art. 25-undecies – l’estensione della responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali, di norma noti come REATI – PRESUPPOSTO.

In talune circostanze il Giudice penale può riconoscere – ferme restando le responsabilità penali dei singoli – così come previsto dall’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., una responsabilità amministrativa a carico delle imprese, degli enti e delle società per le quali operano soggetti obbligati e incaricati della gestione dei rifiuti o i soggetti che ricoprono posizioni apicali (Presidente, AD, CdA, Dirigenti, Sindaci) comminando sanzioni sotto forma di quote o prevedendo misure interdittive quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni all’esercizio dell’attività.

Si riassume la lista dei principali reati – presupposto inerenti la sola gestione dei rifiuti che potrebbero vedere coinvolta e sanzionata la Società o l’Ente o l’Associazione:
• Gestione non autorizzata di rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti poste in essere in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. 208 – 216 del D.Lgs. 152/2006 (cfr. art. 256, c. 1, lett. a del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
• Realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (cfr. art. 256, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
• Miscelazione di rifiuti pericolosi (cfr. art. 256, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
• Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi (cfr. art. 256, comma 6, primo periodo, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
• Falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti e nella predisposizione di FIR per trasporto di propri rifiuti (cfr. art. 258, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
• Traffico illecito di rifiuti (cfr. art. 259, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
• Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (cfr. art. 260, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
• Indicazione di false informazioni nell’ambito del sistema per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (cfr. art. 260-bis, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
• Trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI (scheda SISTRI- AREA MOVIMENTAZIONE) o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (cfr. art. 260-bis, comma 7, secondo e terzo periodo e comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Alcune attività di gestione dei rifiuti condotte illecitamente (cfr. art. 256 del D.Lgs. 152/2006) sono riconducibili alla categoria dei «reati di pericolo astratto», per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto («ambiente») è – solo – presunta dal Legislatore, senza che vi sia la necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme e disposizioni (per es. emanate dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) relative alle attività di gestione dei rifiuti costituiscono, quindi, fattispecie di reato punibili penalmente.

Vale infine la pena sottolineare che una responsabilità del Produttore dei rifiuti potrebbe configurarsi a titolo di «concorso di reato»; in tal senso il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e le puntuali attività di verifica e controllo svolte dall’Organismo di Vigilanza (OdV) possono prevenire tale fattispecie di responsabilità a carico della Società. L’adozione de MOGC e la nomina di un OdV che vigili sul suo rispetto e la sua attuazione da parte dell’Organizzazione costituisce elemento di esimenza rispetto alla possibile e altrimenti prevedibile responsabilità amministrativa da parte della Società o dell’Ente o dell’Associazione, ferme restando le responsabilità penali dei singoli qualora gli stessi vengano riconosciuti colpevoli di reati di natura penale.
Dott. Ing. Andrea Alessandro MUNTONI
(andreaalessandro@muntoni.it)

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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