Modifiche al decreto 17 agosto 2010 riguardante la disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita’ delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Siciliana. (11A04728) (G.U. Serie Generale n. 82 del 9 aprile 2011)
IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita’ delle acque destinate al consumo umano, ed in particolare l’art. 13;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 17 agosto 2010 recante: «Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita’ delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla Regione Siciliana»;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita’ espresso nella seduta del 19 gennaio 2011, nel quale, con riferimento alle richieste di deroga delle Regioni Lazio e Toscana, valutando la problematica relativa alla metodica analitica per la ricerca del parametro «vanadio», si esprime con parere favorevole alla eliminazione della ricerca del vanadio pentavalente e di altri interconversori, e si forniscono altresi’ indicazioni circa l’incremento del monitoraggio del medesimo parametro;
Ritenuto, pertanto, opportuno, sulla base di tali osservazioni modificare il predetto decreto;
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 17 agosto
2010, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 1, comma 1, l’inciso: «fermo restando che il vanadio
pentavalente non deve superare il VMA di 50 ?g/1» e’ soppresso;
b) all’art. 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«3. Per il parametro ”vanadio” non si deve distinguere tra
vanadio totale e pentavalente o altri interconversori, e, in base al
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non devono essere
autorizzati metodi analitici se non sviluppati secondo quanto
previsto dalle attuali norme tecniche e dagli enti istituzionali
preposti.
4. Le concentrazioni in discussione devono essere confermate
mediante un opportuno incremento della frequenza di monitoraggio dei
pozzi oggetto di deroghe, considerando che queste indicazioni
consentiranno l’acquisizione di un set di dati statisticamente
significativo ed indispensabile per l’assunzione di provvedimenti di
limitazione d’uso della risorsa idrica.».
Art. 2
1. II presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2011
Il Ministro della salute
Fazio
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo