DECRETO 28 marzo 2011 disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita’ delle acque destinate al consumo umano.

Modifiche al decreto 17 agosto 2010 riguardante la disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita’ delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Siciliana. (11A04728) (G.U. Serie Generale n. 82 del 9 aprile 2011)

IL MINISTRO DELLA SALUTE  di concerto con  IL MINISTRO DELL’AMBIENTE  E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo  alla qualita’ delle acque destinate al consumo umano,  ed  in  particolare l’art. 13;
Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  in data 17 agosto 2010 recante: «Disciplina concernente le deroghe  alle caratteristiche di qualita’ delle acque destinate  al  consumo  umano che possono essere disposte dalla Regione Siciliana»;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita’  espresso  nella seduta del 19 gennaio 2011, nel quale, con riferimento alle richieste di deroga delle Regioni Lazio e Toscana,  valutando  la  problematica relativa  alla  metodica  analitica  per  la  ricerca  del  parametro «vanadio», si esprime con parere favorevole alla  eliminazione  della ricerca del vanadio pentavalente e di  altri  interconversori,  e  si forniscono altresi’ indicazioni circa l’incremento  del  monitoraggio del medesimo parametro;
Ritenuto, pertanto, opportuno,  sulla  base  di  tali  osservazioni modificare il predetto decreto;

Decreta:

Art. 1

1. Al decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  17  agosto
2010, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 1, comma 1, l’inciso: «fermo restando che il  vanadio
pentavalente non deve superare il VMA di 50 ?g/1» e’ soppresso;
b) all’art. 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«3. Per il parametro ”vanadio” non si  deve  distinguere  tra
vanadio totale e pentavalente o altri interconversori, e, in base  al
decreto legislativo  2  febbraio  2001,  n.  31,  non  devono  essere
autorizzati  metodi  analitici  se  non  sviluppati  secondo   quanto
previsto dalle attuali norme  tecniche  e  dagli  enti  istituzionali
preposti.
4. Le concentrazioni in discussione  devono  essere  confermate
mediante un opportuno incremento della frequenza di monitoraggio  dei
pozzi  oggetto  di  deroghe,  considerando  che  queste   indicazioni
consentiranno  l’acquisizione  di  un  set  di  dati  statisticamente
significativo ed indispensabile per l’assunzione di provvedimenti  di
limitazione d’uso della risorsa idrica.».

Art. 2

1. II  presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2011

Il Ministro della salute
Fazio
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo


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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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