triveneta servizi srl

DECRETO 4 aprile 2023, n. 59

Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita’ dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita’ dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». (23G00065) (GU Serie Generale n.126 del 31-05-2023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2023

Modalità Operative ed Istruzioni, verranno con uno o più decreti direttoriali definiti entro i centottanta giorni dalla pubblicazione.

Il  RENTRI e’ gestito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 ed utilizza la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori  ambientali  interconnessa  con  la  rete telematica delle camere di commercio.

Il RENTRI e’ articolato in:

a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati anagrafici  degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per  l’esercizio  di  attivita’
inerenti alla gestione dei  rifiuti.  In  tale  sezione  e’  inserita l’informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679;
b) una sezione Tracciabilita’, comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di
geolocalizzazione di cui all’articolo 16.

Il RENTRI e’ integrato con la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali.

Tempistiche di iscrizione

Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento, l’iscrizione al RENTRI e’ effettuata con le seguenti tempistiche:
a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i  sessanta  giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu’ di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri  soggetti  diversi  dai  produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
b) a decorrere dal ventiquattresimo  mese  ed  entro  i  sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti  speciali pericolosi e non pericolosi con piu’ di dieci dipendenti;
c) a decorrere dal trentesimo mese ed  entro  i  sessanta  giorni successivi, per tutti  i  restanti  produttori  iniziali  di  rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.
2. Gli enti  e  le  imprese  produttori  iniziali di rifiuti  che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori  ambientali  ai  sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del  2006, si iscrivono quando obbligati come  produttori, nel rispetto  delle tempistiche di cui al comma 1.
3. Ai fini del comma 1, il numero dei dipendenti e’ calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Contributo annuale e diritto di segreteria.

1. La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del  RENTRI e’ assicurata mediante il pagamento a carico  degli  iscritti di un contributo annuale e di un diritto d segreteria ai sensi dell’articolo 6, comma 3-quater, del decreto-legge n. 135  del  2018, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  12  del  2019, nella misura e con le modalita’ indicate nell’allegato III.
2. Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da ciascun iscritto per ciascuna  unita’  locale,  come  individuata  ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a).
3. Il contributo annuale per il primo anno e’  versato,  unitamente al diritto di segreteria, al momento dell’iscrizione.  Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale e’  versato  entro  il  30 aprile di ciascun anno, come indicato nell’allegato III.
4. Ogni variazione all’iscrizione e’ soggetta al pagamento del diritto di segreteria, secondo le modalita’ di cui all’allegato III.

La Direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito l’Albo nazionale gestori ambientali, definisce entro centottanta giorni dalla data di  entrata in  vigore  del  presente  regolamento, con uno o piu’ decreti direttoriali le modalita’ operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonche’  il  monitoraggio  con  i relativi indicatori e le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori al RENTRI

avatar

Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *