Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita’ dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita’ dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». (23G00065) (GU Serie Generale n.126 del 31-05-2023)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2023
Modalità Operative ed Istruzioni, verranno con uno o più decreti direttoriali definiti entro i centottanta giorni dalla pubblicazione.
Il RENTRI e’ gestito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 ed utilizza la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio.
Il RENTRI e’ articolato in:
a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attivita’
inerenti alla gestione dei rifiuti. In tale sezione e’ inserita l’informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679;
b) una sezione Tracciabilita’, comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di
geolocalizzazione di cui all’articolo 16.
Il RENTRI e’ integrato con la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali.
Tempistiche di iscrizione
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’iscrizione al RENTRI e’ effettuata con le seguenti tempistiche:
a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu’ di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
b) a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu’ di dieci dipendenti;
c) a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.
2. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1.
3. Ai fini del comma 1, il numero dei dipendenti e’ calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Contributo annuale e diritto di segreteria.
1. La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI e’ assicurata mediante il pagamento a carico degli iscritti di un contributo annuale e di un diritto d segreteria ai sensi dell’articolo 6, comma 3-quater, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, nella misura e con le modalita’ indicate nell’allegato III.
2. Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da ciascun iscritto per ciascuna unita’ locale, come individuata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a).
3. Il contributo annuale per il primo anno e’ versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell’iscrizione. Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale e’ versato entro il 30 aprile di ciascun anno, come indicato nell’allegato III.
4. Ogni variazione all’iscrizione e’ soggetta al pagamento del diritto di segreteria, secondo le modalita’ di cui all’allegato III.
La Direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito l’Albo nazionale gestori ambientali, definisce entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o piu’ decreti direttoriali le modalita’ operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonche’ il monitoraggio con i relativi indicatori e le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori al RENTRI