DECRETO-LEGGE 4 luglio 2015, n. 92

gazzetta-ufficialeMisure urgenti in materia di rifiuti e di  autorizzazione integrata ambientale, nonche’ per l’esercizio dell’attivita’ d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. (15G00115) (GU Serie Generale n.153 del 4-7-2015 

 

Art. 1
 
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
 
  1. All’articolo 183, comma 1,  del  decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera  f),  dopo  le  parole:  “produce  rifiuti”  sono aggiunte le parole:  “e  il  soggetto  al  quale  sia  giuridicamente riferibile detta produzione”;
    b) alla lettera o), dopo la parola:  “deposito”  e’  aggiunta  la seguente: “preliminare alla raccolta”;
    c) alla lettera bb), la parola: “effettuato” e’ sostituita  dalle seguenti: “e il  deposito  preliminare  alla  raccolta  ai  fini  del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati” e dopo le parole: “sono prodotti” sono inserite le  seguenti:  “,  da intendersi quale l’intera area in cui si svolge  l’attivita’  che  ha determinato la produzione dei rifiuti”.

Art. 2
 
Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46
 
  1. All’articolo 29, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
    “3. L’autorita’ competente conclude  i  procedimenti  avviati  in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono  continuare   l’esercizio   in   base   alle   autorizzazioni previgenti, se  del  caso  opportunamente  aggiornate  a  cura  delle autorita’ che  le  hanno  rilasciate,  a  condizione  di  dare  piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze  di  cui al comma 2, agli adeguamenti  proposti  nelle  predette  istanze,  in quanto  necessari   a   garantire   la   conformita’   dell’esercizio dell’installazione con il Titolo III-bis,  della  Parte  seconda  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.

Art. 3
 
Misure  urgenti per l’esercizio dell’attivita’ di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario
 
  1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di   continuita’   dell’attivita’   produttiva,    di    salvaguardia dell’occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente  salubre,  nonche’  delle   finalita’   di   giustizia, l’esercizio dell’attivita’ di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non e’ impedito dal provvedimento di  sequestro, come gia’ previsto dall’articolo 1,  comma  4,  del  decreto-legge  3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24 dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca  ad  ipotesi  di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.
  2. Tenuto conto della rilevanza degli  interessi  in  comparazione, nell’ipotesi di cui  al  comma  1,  l’attivita’  d’impresa  non  puo’ protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12  mesi  dall’adozione del provvedimento di sequestro.
  3. Per la prosecuzione dell’attivita’ degli stabilimenti di cui  al comma 1, senza soluzione di continuita’, l’impresa deve  predisporre, nel termine perentorio di 30 giorni dall’adozione  del  provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attivita’  aggiuntive,  anche di tipo provvisorio, per la tutela  della  sicurezza  sui  luoghi  di lavoro, riferite all’impianto oggetto del provvedimento di sequestro.
L’avvenuta predisposizione  del  piano  e’  comunicata  all’autorita’ giudiziaria procedente.
  4. Il piano e’ trasmesso al  Comando  provinciale  dei  Vigili  del fuoco, agli uffici della ASL e dell’INAIL competenti  per  territorio per le rispettive attivita’ di  vigilanza  e  controllo,  che  devono garantire un costante monitoraggio delle aree di  produzione  oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di  ispezioni  dirette  a verificare l’attuazione delle misure ed attivita’ aggiuntive previste nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attivita’ previste  dal presente  comma  nell’ambito   delle   competenze   istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente.
  5. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  ai provvedimenti di sequestro gia’ adottati  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto e i  termini  di  cui  ai  commi  2  e  3 decorrono dalla medesima data.

Art. 4
 
Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta  ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/2015

Fonte; http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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