Decreto legge 9 febbraio 2012 n.5 Semplificazioni in materia ambientale

Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
(GU n. 33 del 9-2-2012  – Suppl. Ordinario n.27)

Particolare rilevanza per il settore la;

Sezione IV Semplificazioni in materia ambientale

Art. 23 Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese
1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle attivita’ di misurazione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e’ autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
b) l’autorizzazione unica ambientale e’ rilasciata da un unico ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalita’ degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attivita’, nonche’ all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovra’ comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e’ emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

Art. 24 Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole: “titoli abilitativi gia’ rilasciati alla stessa data” sono inserite le seguenti: “, anche ai fini delle eventuali relative proroghe”;
b) all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola “richiesta” e’ sostituita dalla seguente: “rilasciata”;
c) all’articolo 29-decies, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli impianti localizzati in mare, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.”;
d) all’articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole da: “e’ rilasciata” a: “smaltimento alternativo” sono sostituite dalle seguenti: “e’ rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali e’ rilasciata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,”;
2) al comma 3, dopo la parola “autorizzazione” e’ inserita la seguente “regionale”;
e) all’articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: “Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al primo periodo, le autorita’ competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all’allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.”;
f) all’articolo 228, dopo il comma 3, e’ inserito il seguente: “3-bis . I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l’ammontare del rispettivo contributo necessario per l’adempimento, nell’anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l’ammontare del contributo. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. E’ fatta salva la facolta’ di procedere nell’anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l’anno solare in corso.”;
g) all’articolo 268, comma 1, alla lettera o) le parole: “per le piattaforme off-shore, l’autorita’ competente e’ il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;” sono soppresse, e alla lettera p) le parole da: “per le piattaforme” alle parole “gas naturale liquefatto off-shore;” sono soppresse;
h) all’articolo 281, dopo il comma 5, e’ inserito il seguente: “5-bis Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell’aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”;
i) all’allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 e’ inserito il seguente: “1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore;”.

Sezione V Semplificazioni in materia di agricoltura

Art. 25 Misure di semplificazione per le imprese agricole
1. Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi per l’erogazione agli aventi diritto di aiuti o contributi previsti dalla normativa dell’Unione europea nell’ambito della Politica agricola comune, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l’acquisizione delle informazioni necessarie, utilizza senza oneri, secondo i protocolli standard previsti nel sistema pubblico di connettivita’, anche le banche dati informatiche dell’Agenzia delle entrate, dell’INPS e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Le modalita’ di applicazione delle misure di semplificazione previste dal presente comma sono definite con apposite convenzioni tra l’AGEA e le amministrazioni sopra indicate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all’articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse. Le modalita’ operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e’ aggiunto il seguente periodo: “Gli organismi pagatori, al fine della compiuta attuazione del presente comma, predispongono e mettono a disposizione degli utenti le procedure, anche informatiche, e le circolari applicative correlate.”.

Art. 26 Definizione di bosco e di arboricoltura da legno
1. All’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: “la continuita’ del bosco” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati”;
b) al comma 6, dopo le parole: “i castagneti da frutto in attualita’ di coltura e gli impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno di cui al comma 5” sono inserite le seguenti: “ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agro ambientali promosse nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale dell’Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi” e, in fine, sono aggiunte le seguenti: “non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.”.

Art. 27 Esercizio dell’attivita’ di vendita diretta
1. All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:
“2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e’ soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e puo’ essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.”.

Art. 28 Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo
1. All’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 e’ inserito il seguente: «9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche’ effettuati percorrendo la pubblica via, non e’ considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non e’ altresi’ considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilita’ giuridica della cooperativa agricola di cui e’ socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.».
2. All’articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui gli stessi sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilita’ giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci».

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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