Il comma 3 dell’art. 256 sanziona la realizzazione o gestione della cosiddetta “discarica abusiva”, ossia una discarica creata e gestita senza la necessaria autorizzazione legale. È fondamentale comprendere le caratteristiche distintive della “discarica abusiva” e come essa differisca dall’abbandono o deposito incontrollato di rifiuti.
Come stabilito dalla Cassazione Penale (sentenza n. 19221 del 13 maggio 2008), l’art. 256, comma 3, del D.L.vo 152/06 deve essere interpretato in correlazione con il D.L.vo 36/03. Si ha discarica abusiva quando, a seguito di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono accumulati in un’area specifica che diventa di fatto un deposito permanente di rifiuti.
In passato, la giurisprudenza richiedeva anche che il sito subisse una trasformazione, anche se solo tendenziale, a causa della presenza dei rifiuti. Tuttavia, questa condizione è stata superata. Oggi, i criteri che identificano una discarica abusiva rispetto al mero abbandono di rifiuti sono:
- l’accumulo ripetuto di rifiuti;
- il carattere tendenzialmente definitivo del deposito.
La Cassazione Penale (sentenza n. 6766 del 22 febbraio 2006) ha chiarito che tra la discarica abusiva, che implica un’attività sistematica e organizzata, e il semplice deposito di rifiuti esiste un rapporto di continenza, permettendo una più ampia qualificazione giuridica del fatto.
La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che la realizzazione di una discarica avviene tramite l’accumulo ripetitivo di sostanze destinate all’abbandono nello stesso luogo, o anche attraverso un unico conferimento di grandi quantità di rifiuti che trasforma inequivocabilmente l’area in un ricettacolo di rifiuti. La gestione di una discarica, invece, è un’attività autonoma successiva alla realizzazione, che può essere svolta dallo stesso autore della discarica o da altri. Questo termine ha un significato estensivo, includendo la conduzione e il mantenimento della discarica anche dopo la sua chiusura (la cosiddetta “post-gestione”, come definito dal Tribunale Penale di Bari il 16 giugno 2004).
Il regime sanzionatorio per la realizzazione di una discarica non autorizzata è particolarmente severo, prevedendo l’arresto da 6 mesi a 2 anni e un’ammenda da 2.600 a 26.000 euro. Le sanzioni aumentano (arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 5.200 a 52.000 euro) se la discarica ospita rifiuti pericolosi, anche solo in parte. Questa norma ha un forte effetto deterrente, poiché prevede la confisca obbligatoria dell’area dove è stata realizzata la discarica, sia in caso di condanna ordinaria sia in caso di patteggiamento, qualora l’area sia di proprietà dell’autore o del complice del reato. Ciò comporta la perdita della disponibilità del terreno, con gravi conseguenze economiche per i responsabili.