L’ADR stabilisce standard di sicurezza che forniscono un accettabile livello di controllo dei rischi da radiazioni, da criticità e termici per le persone, i beni e l’ambiente, che sono associati al trasporto di materiale radioattivo. Queste norme si basano sulla Regolamentazione IAEA per il Trasporto di Materiale radioattivo, Edizione del 2012, Safety Standards Series N° SSR-6, IAEA, Vienna, (2012).
Materiale esplicativo è riportato nel documento “Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (2012 Edition)”, Safety Standards Series N° SSG-26, IAEA, Vienna (2014).
L’obiettivo dell’ADR è di dettare le prescrizioni che devono essere soddisfatte per assicurare la sicurezza e proteggere le persone, i beni e l’ambiente dagli effetti delle radiazioni nel corso del trasporto di materiale radioattivo. Questa protezione è assicurata attraverso:
- (a) il confinamento dei contenuti radioattivi;
- (b) il controllo dei livelli di radiazione esterni;
- (c) la prevenzione della criticità; e
- (d) la prevenzione di danneggiamenti causati dal calore.
Questi requisiti sono soddisfatti in primo luogo applicando un approccio graduale, sia ai limiti dei contenuti dei colli e dei veicoli che agli standard di prestazioni riguardanti i modelli di collo, riguardo ai rischi associati ai contenuti radioattivi. In secondo luogo essi sono soddisfatti imponendo delle condizioni sul progetto, sulle modalità operative dei colli e sulla manutenzione degli imballaggi, tenendo conto della natura dei contenuti radioattivi; infine essi sono soddisfatti dalla richiesta di controlli amministrativi che includono, quando necessario, l’approvazione da parte delle autorità competenti.
L’ADR si applica al trasporto di materiale radioattivo per strada, incluso il trasporto che è accessorio all’uso del materiale radioattivo. Il trasporto comprende tutte le operazioni e le condizioni associate che coinvolgono il movimento di materiale radioattivo; queste includono il progetto, la fabbricazione, la manutenzione e il ripristino dell’imballaggio e la preparazione, la spedizione, il carico, il trasporto incluso l’immagazzinamento in transito, lo scarico e la ricezione alla destinazione finale del carico di materiale radioattivo e dei colli. Si applica un approccio graduale per gli standard di prestazioni che sono caratterizzati da tre livelli generali di severità:
- (a) condizioni regolari di trasporto (assenza d’incidenti);
- (b) condizioni normali di trasporto (incidenti minori);
- (c) condizioni incidentali di trasporto.
Le disposizioni dell’ADR non si applicano a nessuno degli oggetti e materiali seguenti:
- (a) Materiale radioattivo che fa parte integrante dei mezzi di trasporto;
- (b) Materiale radioattivo movimentato all’interno di uno stabilimento nel quale siano operanti altri appropriati regolamenti di sicurezza e dove la movimentazione non coinvolge strade o ferrovie pubbliche;
- (c) Materiale radioattivo impiantato o incorporato in una persona o animale vivo a scopo diagnostico o terapeutico;
- (d) Materiale radioattivo che si trova nell’organismo o sul corpo di una persona che deve essere trasportata per un trattamento medico dopo aver assorbito accidentalmente o deliberatamente materiale radioattivo o dopo essere stata contaminata;
- (e) Materiale radioattivo contenuto in generi di consumo che hanno ricevuto un’approvazione da un ente regolatorio, a seguito della loro vendita al consumatore finale;
- (f) Materie naturali e minerali contenenti radionuclidi presenti in natura (che possono essere stati trattati) a condizione che l’attività specifica del materiale non sia superiore a 10 volte i valori indicati nella tabella al 2.2.7.2.2.1 o calcolati conformemente al 2.2.7.2.2.2 (a) e dal 2.2.7.2.2.3 fino al 2.2.7.2.2.6. Per le materie naturali e minerali contenenti radionuclidi presenti in natura che non sono in equilibrio secolare, il calcolo della concentrazione di attività deve essere effettuato conformemente al 2.2.7.2.2.4
- (g) Oggetti solidi non radioattivi per i quali le quantità di materiale radioattivo presente su una qualunque superficie non supera il limite indicato nella definizione di “contaminazione” al 2.2.7.1.2.
I colli esenti che possono contenere materiale radioattivo in quantità limitate, strumenti, articoli manufatti o imballaggi vuoti, come specificato al 2.2.7.2.4.1 sono sottoposti unicamente alle disposizioni delle parti da 5 a 7 elencate qui di seguito:
- (a) le prescrizioni applicabili enunciate al 5.1.2.1, 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.2.3, 5.1.5.4, 5.2.1.10, 7.5.11 CV33 (3.1), da (5.1) a (5.4) e (6); e;
- (b) le prescrizioni applicabili per i colli esenti specificate al 6.4.4;
salvo quando il materiale radioattivo possiede altre proprietà pericolose e deve essere classificato in una classe diversa dalla classe 7 conformemente alle disposizioni speciali 290 o 369 del capitolo 3.3, nel qual caso le disposizioni di cui ai sottopragrafi (a) e (b) qui sopra si applicano solo se sono pertinenti e in aggiunta a quelle relative alla classe preponderante.
I colli esenti sono sottoposti alle appropriate disposizioni di tutte le altre parti dell’ADR. Se il collo esente contiene materiali fissili, deve soddisfare alle condizioni richieste per beneficiare di una delle esenzioni previste al 2.2.7.2.3.5, così come pure alle prescrizioni del 7.5.11 CV33 (4.3).
Per il trasporto di materiale radioattivo deve essere stabilito un programma di protezione dalle radiazioni consistente in un insieme di disposizioni sistematiche, il cui scopo è di fare in modo che le misure di protezione dalle radiazioni siano debitamente prese in considerazione.
Le dosi individuali devono essere inferiori ai limiti di dose applicabili. La protezione e la sicurezza devono essere ottimizzate in modo tale che il valore delle dosi individuali, il numero delle persone esposte e la probabilità di incorrere nell’esposizione siano mantenute basse per quanto ragionevolmente ottenibile, tenendo conto dei fattori economici e sociali, e con la condizione che le dosi individuali siano al di sotto dei limiti di dose applicabili. Un approccio strutturato e sistematico deve essere adottato e deve tenere conto delle interfacce fra il trasporto ed altre attività.
La natura e l’estensione delle misure da impiegare nel programma devono essere correlate all’entità e alla probabilità dell’esposizione alle radiazioni. Il programma deve incorporare le disposizioni del 1.7.2.2, 1.7.2.4, 1.7.2.5 e 7.5.11 CV33 (1.1). I documenti del programma devono essere disponibili, a richiesta, per le ispezioni dell’autorità competente interessata.
Per le esposizioni professionali derivanti dalle attività di trasporto, dove è stato valutato che la dose efficace o:
- (a) è probabilmente compresa tra 1 e 6 mSv per anno: deve essere condotto o un programma di valutazione della dose attraverso un monitoraggio dell’ambiente di lavoro o un monitoraggio individuale; o
- (b) è probabilmente superiore a 6 mSv per anno: deve essere condotto un monitoraggio individuale.
Quando è eseguito un monitoraggio dell’ambiente di lavoro o un monitoraggio individuale, devono essere mantenute appropriate registrazioni.
NOTA: Nel caso di esposizioni professionali derivanti dalle attività di trasporto, quando si stima che la dose efficace non supererà, con ogni probabilità, 1 mSv per anno, non è necessario applicare procedure speciali di lavoro, procedere ad un monitoraggio.
I lavoratori (vedere 7.5.11, CV33, NOTA 3) devono avere una formazione appropriata sulla radioprotezione, comprese le precauzioni da osservare per limitare la propria esposizione professionale e l’esposizione di altre persone che potrebbero essere coinvolte dalle loro attività.
Un sistema di gestione basato su norme nazionali, internazionali o altre norme che siano accettate dall’autorità competente, deve essere istituito ed implementato per tutte le attività nell’ambito dell’ADR, così come indicate al 1.7.1.3, per garantire il rispetto delle disposizioni applicabili dell’ADR. Una certificazione attestante che le specifiche del modello sono state pienamente soddisfatte deve essere a disposizione dell’autorità competente. Il fabbricante, lo speditore o l’utilizzatore deve essere preparato a:
- (a) fornire assistenza per effettuare ispezioni durante la fabbricazione e l’uso; e
- (b) dimostrare all’autorità competente il rispetto dell’ADR.
Quando l’approvazione da parte dell’autorità competente è richiesta, tale approvazione deve tenere conto ed essere subordinata all’adeguatezza del sistema di gestione.
Per accordo speciale, s’intende l’insieme delle disposizioni approvate dall’autorità competente, con le quali le spedizioni che non soddisfino tutte le disposizioni dell’ADR applicabili al materiale radioattivo possano comunque essere trasportate.
NOTA: L’accordo speciale non è considerato come una deroga temporanea ai sensi di 1.5.1.
Le spedizioni per le quali è impossibile la conformità con ogni disposizione applicabile al materiale radioattivo non devono essere trasportate se non in base ad un accordo speciale. A condizione che l’autorità competente abbia verificato che la conformità con le disposizioni relative al materiale radioattivo dell’ADR è impossibile e che i requisiti standard di sicurezza stabiliti dall’ADR siano stati soddisfatti attraverso metodi alternativi o altre disposizioni, l’autorità competente può approvare le operazioni di trasporto per accordo speciale per una singola o per una serie pianificata di spedizioni.
Il livello complessivo di sicurezza nel corso del trasporto deve essere almeno equivalente a quello che si sarebbe avuto se tutti i requisiti applicabili fossero stati soddisfatti. Per spedizioni internazionali di questo tipo deve essere richiesta un’approvazione multilaterale.
In aggiunta alle proprietà radioattive e fissili, ogni altro rischio sussidiario dei contenuti del collo, come esplosività, infiammabilità, piroforicità, tossicità chimica e corrosività, deve essere tenuta in conto nella documentazione, imballaggio, etichettatura, marcatura, placcatura, deposito in transito, segregazione e trasporto, in modo da essere conforme alle pertinenti disposizioni dell’ADR applicabili alle merci pericolose.
In caso di non conformità a uno qualunque dei limiti dell’ADR applicabili alla intensità di irraggiamento o alla contaminazione,
- (a) lo speditore, il destinatario, il trasportatore e, eventualmente, qualsiasi organizzazione coinvolta nel trasporto che potrebbe essere interessata, devono essere informati di questa non conformità:
(i) dal trasportatore, se la non conformità è constatata durante un trasporto; oppure
(ii) dal destinatario, se la non conformità è constatata al ricevimento;
- (b) il trasportatore, lo speditore o il destinatario, secondo il caso, deve:
(i) prendere misure immediate per attenuare le conseguenze della non conformità;
(ii) fare un’inchiesta sulla non conformità e sulle sue cause, le sue circostanze e le sue conseguenze;
(iii) prendere misure appropriate per rimediare alle cause e alle circostanze alla origine della non conformità e per impedire il ripetersi di circostanze analoghe a quelle che sono all’origine della non conformità; e
(iv) comunicare alla o alle autorità competenti le cause della non conformità e le misure correttive o preventive che sono state prese o da prendere;
- (c) la non conformità deve essere portata, non appena possibile, a conoscenza, rispettivamente, dello speditore e della o delle autorità competenti, e ciò deve essere fatto immediatamente quando una situazione di esposizione di emergenza si è verificata o si sta verificando.
NOTA 1: In caso d’incidente o di evento imprevisto durante il trasporto di materiale radioattivo devono essere rispettati i piani di emergenza, come stabiliti dai competenti organismi nazionali o internazionali, al fine di proteggere le persone, i beni e l’ambiente. Raccomandazioni a questo proposito sono riportate nel documento “Planning and Preparing for Emergency Response to Transport Accidents Involving Radioactive Material”, Safety Standards Series, N° TS-G-1.2 (ST-3) IAEA, Vienna (2002).
NOTA 2: Le procedure di emergenza devono tenere conto della possibilità di formazione di altre materie pericolose che potrebbero risultare dalla reazione tra il contenuto di una spedizione e l’ambiente in caso di incidente.