GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI: RESPONSABILITA’ DEI PRODUTTORI

La Sentenza della Corte di Cassazione 11 luglio 2013 n. 29727 ha posto nuovamente l’accento sulla responsabilità dei produttori di rifiuti nell’ambito delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti dei soggetti trasportatori e impianti di destino. E’ infatti stata confermata la condanna per quattro imprese che hanno affidato i rifiuti da esse prodotti a un impianto che non era autorizzato al ricevimento degli stessi, senza avere cura di verificare accuratamente le autorizzazioni all’esercizio.

La Sentenza richiama il principio secondo cui “colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che gli stessi siano debitamente autorizzati allo svolgimento di dette attività, con la conseguenza che l’inosservanza di tale elementare regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo.”.

In pratica e molto semplicemente, quando un Produttore decide di avviare a recupero o smaltimento i propri rifiuti, deve obbligatoriamente acquisire e verificare i titoli autorizzativi di trasportatore e impianto: il controllo prevede la verifica che tali soggetti siano in grado di gestire la specifica tipologia di rifiuto prodotta, considerando che, come recita la Sentenza in parola, “la responsabilità non è evidentemente esclusa dal fatto che il terzo sia munito di autorizzazione, ma relativa a rifiuti diversi da quelli di conferimento, perché si risolve nella mancanza di autorizzazione per i rifiuti conferiti.”.

L’inosservanza dei controlli e l’affidamento dei rifiuti prodotti a soggetti non debitamente autorizzati comporta la responsabilità colposa del Produttore per il reato di gestione illecita di rifiuti.

La Corte di Cassazione ha  richiamato quanto previsto dall’Art. 188 del D.Lgs. 152/2006 (“Testo Unico dell’Ambiente”) che prevede alcune esenzioni di responsabilità del produttore, tra cui quella in cui avvenga il conferimento a soggetti terzi autorizzati alle attività di recupero e smaltimento “a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’art.193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario”. Per quanto chiara sia questa disposizione, essa implica comunque l’obbligo del Produttore di accertarsi che i soggetti terzi identificati risultino regolarmente autorizzati per le attività di avvio a recupero o smaltimento rispetto ai rifiuti che si intendono conferire.

Sentenza Cassazione_29727-13.pdf

Autore: Valentina RigatoEcomania Servizi srl

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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