I Rifiuti Sanitari del Centro Estetico

Il Dpr n.254 del 15 luglio 2004, all’articolo 2, cita, tra le attività che devono rispettare gli adempimenti, anche i centri estetici che producono rifiuti
che consistono principalmente nelle attrezzature taglienti monouso utilizzati, quali aghi, lamette e rasoi provenienti dall’attività di estetica e similari,
che se utilizzati sulla cute, sono da considerarsi a contatto con il derma e quindi pericolosi a rischio infettivo.
Un obbligo per le piccole e medie imprese del settore che vengono di fatto paragonate per quel che concerne il corretto smaltimento di oggetti taglienti
lamette, aghi, rasoi, lamette alle attività sanitarie vere e proprie.

In risposta alle richieste mosse dalle singole associazioni di categoria, il Ministero ha confermato con una nota, l’inserimento dei rifiuti provenienti
dai centri estetici nella normativa di riferimento.

Sulla base di questo, le aziende che operano nel settore dovranno attenersi alle regole previste per i rifiuti pericolosi:
tenuta del registro di carico e scarico;
denuncia annuale dei rifiuti (MUD);
deposito temporaneo;
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti avvalendosi di un’azienda autorizzata all’Albo Gestori Ambientali.

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