Vi segnaliamo la nota n.1588 del Ministero dell’Ambiente del 31 Gennaio 2018 con la quale si ribadisce che dal 1° Gennaio 2018 è previsto nel D.Lgs. 152/2006 all’art. 194-bis comma 3, introdotto con il comma 1355 dell’art. 1 della Legge 205/2017, la possibilità di adempiere all’obbligo di trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti anche mediante posta elettronica certificata.
Le modalità con le quali ciò deve avvenire non sono specificate nel decreto. Il Ministero infatti ha rinviato ad appositi decreti attuativi che disciplinino la tracciabilità dei rifiuti in formato digitale.
Al momento ci sentiamo di consigliare di leggere attentamente le due note precedenti del Ministero dell’Ambiente del 2017 in risposta al quesito posto sulla possibilità di inviare la 4° copia a mezzo PEC. In tali note sono contenute delle procedure che seppur non rappresentano la norma vigente sono delle chiare indicazioni da cui prendere spunto per implementare il processo di invio delle suddette 4° copie a mezzo PEC.
Nota 1588 del 31 Gennaio 2018 Ministero dell’Ambiente