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La Nuova Nozione di “PRODUTTORE” dei Rifiuti può creare problemi seri alle imprese

di Bernardino Albertazzi- Giurista Ambientale

Consulente CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA-CISPEL LOMBARDIA SERVICES1

Il giorno 04/07/2015 è entrato in vigore il DECRETO-LEGGE 4 luglio 2015, n. 92 “Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale,..”. Le medesime disposizioni sono state trasposte e approvate nell’ambito della legge 6 agosto 2015, n.125, recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. …nonche’ norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. » e sono entrate in vigore il 29 agosto 2015.

L’art.1 della legge ha modificato la nozione di “produttore” del rifiuto, di cui alla lett.f) dell’art.183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il testo previgente della legge definiva: “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore). Il testo oggi vigente della legge definisce “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti “e  il  soggetto  al  quale  sia  giuridicamente riferibile detta produzione” (produttore iniziale).. ”

Dunque la modifica apportata riguarda la nozione di “produttore iniziale”, nell’ambito della quale è stato aggiunto il riferimento anche al “soggetto  al  quale  sia  giuridicamente riferibile detta produzione” (di rifiuti).

E’ opinione diffusa e largamente maggioritaria in dottrina, e sostenuta anche dallo scrivente, che la novità normativa imprevista ed imprevedibile (e non frutto del recepimento di norme comunitarie) potrebbe portare a conseguenze verosimilmente non ipotizzate dal legislatore ed assai gravose per un elevatissimo numero di imprese pubbliche e private. Non è un mistero per nessuno che la nuova norma nasce per “salvare” alcuni dirigenti della Fincantieri da una condanna per gestione abusiva di rifiuti, in un processo attualmente in corso. Tuttavia il legislatore, nel predisporre la norma salva-Fincantieri ha omesso di verificare l’impatto che tale norma avrebbe potuto avere su molte decine di migliaia di imprese di questo Paese.

La modifica normativa sembra riaprire una questione che era già stata risolta in via definitiva dalla giurisprudenza nel passato e cioè la questione di chi debba considerarsi produttore del rifiuto nell’ipotesi in cui, ad esempio, il proprietario o possessore di un bene, mediante contratto di appalto o di prestazione d’opera, affidi ad altro soggetto l’esecuzione, sul medesimo bene, di un’attività dalla quale originano rifiuti, cioè per intenderci, tutti i soggetti “committenti” di attività edilizie. Inoltre la nuova nozione sembra coinvolgere anche tutti i soggetti che affidino a terzi le attività di manutenzione da cui derivano dei rifiuti.

La nuova definizione di «produttore» sembra riesumare un risalente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che, a partire dal 2000, aveva coinvolto nella nozione di produttore di rifiuti non solo il soggetto dalla cui attività concretamente origina il rifiuto ma anche “il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile tale produzione” individuando, in questa seconda definizione, il soggetto “committente” dei lavori eseguiti dal produttore effettivo2 .

Tale orientamento era stato espresso nelle Sentenze Cassazione Penale Sez. 3, 21 gennaio 2000 n.4957; Sez. 3, n.24347 del 5 giugno 2003; Sez.3, n.1340 del 19 gennaio 2007.

Dato che la nuova norma ha inserito nella nozione di produttore esattamente la locuzione utilizzata in passato da una parte della giurisprudenza, la quale aveva voluto estendere la nozione di produttore aldilà del soggetto c.d. “produttore materiale”3, dalla nuova nozione di “produttore” può discendere un’interpretazione in base alla quale per produttore di rifiuti, deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti (come avveniva prima della modifica normativa), ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione, cioè ad es. tutti i committenti di lavori edili e tutti gli enti e le imprese che affidino a terzi le attività di manutenzione da cui derivano dei rifiuti,

a carico del quale si può configurare, quale titolare di una posizione definibile come di garanzia, l’obbligo di provvedere allo smaltimento dei detti rifiuti nei modi prescritti dal Dlgs 152/2006 e s.m. .

Come rilevato si dovrà attendere un po’ di tempo prima di verificare in quale modo le Pubbliche Amministrazioni competenti al controllo della gestione dei rifiuti applicheranno tale novità normativa, e successivamente come le interpreterà ed applicherà la magistratura, in quanto ad oggi sono in campo solo interpretazioni di dottrina. Tuttavia si ribadisce che le conseguenze della nuova norma potrebbero essere molto gravose per moltissimi operatori economici, e che solo una parte molto minoritaria della dottrina ritiene, un po’ distrattamente, che dalla nuova norma non deriveranno importanti problematiche applicative.

Infatti le conseguenze per “il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile tale produzione” potrebbero concretizzarsi nell’obbligo di tenere i registri di carico e scarico e di predisporre un Formulario d’Identificazione per il Trasporto.

In verità non è chiaro in quale modo il “il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile tale produzione” dovrebbe/potrebbe adempiere a tali obblighi, in quanto la novella normativa nulla dice in proposito, ma ciò non costituisce un elemento decisivo di valutazione in quanto non sarebbe certamente il primo caso di normativa ambientale scritta molto male e di difficile applicazione pratica4.

In ogni caso la conseguenza che la nuova norma ha già sicuramente prodotto è quella di cristallizzare una speciale posizione di garanzia5, rilevante ex art. 40, 2° comma, codice penale, sulla corretta gestione dei rifiuti a carico di tutti i soggetti committenti di attività edilizie e di quelli che affidano a soggetti terzi le attività di manutenzione.

In casi di gestione non corretta dei rifiuti da parte del produttore materiale il “produttore giuridico” diverrebbe corresponsabile nell’illecito commesso e dunque destinatario di sanzioni anche penali.

Per porre termine alla questione si suggerisce a tutte le associazioni di categoria delle aziende pubbliche e private di chiedere al Governo ed al Parlamento una modifica normativa che riporti la nozione di “produttore” al testo previgente.

Questa sarebbe l’unica soluzione chiara e nitida ai problemi sollevati dalla recente normativa.

1 STUDIO ALBERTAZZI CONSULENZE LEGALI AMBIENTE tel. 0546/656637 cell. 347/2512978

2 In tal senso si veda “La nozione di produttore dopo il d.l. n. 92/2015” di Vincenzo PAONE, pubblicato su lexambiente.it .

3 Si riportano alcuni arresti della Sentenza Cassazione Penale Sez. 3, 21 gennaio 2000 nr. 4957: “Ed invero il riferimento all‘”attività produttrice di rifiuti non può essere limitato solo a quella materiale ma deve essere estesa pure a quella “giuridica” ed a qualsiasi intervento, che determina, poi in concreto la produzione di rifiuti sicché anche il proprietario dell’immobile committente o l’intestatario della concessione edilizia con la quale si consente l’edificazione di un nuovo edificio previa demolizione di altro preesistente devono essere considerati produttori dei rifiuti derivanti dall’abbattimento del precedente fabbricato.

Una simile esegesi è confortata dall’analisi ermeneutica della disciplina al riguardo ed in particolare dal primo comma dell’art. 10 e dalla nozione di detentore di cui all’art. 6 primo comma lett. c) d.lvo cit., giacché entrambi questi precetti palesano la volontà del legislatore di estendere il campo dei soggetti obbligati o coobbligati e di prevedere norme di chiusura tali da impedire comodi trasferimenti di adempimenti e di responsabilità.

Infatti detentore viene definito in maniera tautologica il produttore dei rifiuti, ma anche in maniera residuale la persona fisica o giuridica che li detiene, proprio per escludere che chi con la sua attività, materiale o giuridica, abbia prodotto rifiuti possa sollevarsi dagli obblighi imposti dalla normativa in esame mediante “l’attribuzione” o il conferimento degli stessi ad altri.

Inoltre l’art. 10 primo comma d.lvo cit., nell’individuare gli adempimenti dei produttori e dei detentori di rifiuti impone “gli oneri relativi alle attività di smaltimento… a carico del detentore… e dei precedenti detentori del produttore dei rifiuti”, predisponendo, quindi una norma di chiusura, che mira ad individuare una serie di obbligati per rendere molto difficile l’inadempimento di attività rilevanti sotto il profilo ambientale.”

4 Per un dettagliato elenco di tali insostenibili situazioni mi si permetta di rinviare al mio LA GESTIONE DEI RIFIUTI DOPO IL DLGS 205/2010, Maggioli, 2011, e “GUIDA COMMENTATA ALLA NORMATIVA AMBIENTALE” (con L.Musmeci, A.Scarcella), E.P.C.,2008.

5 Ma c’è chi, in dottrina, sostiene l’avvenuta creazione di una “posizione di responsabilità soggettiva diretta”, vedi Tapetto in lexambiente.it.

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Bernardino Albertazzi

Giurista Ambientale, Consulente CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA-CISPEL LOMBARDIA SERVICES.

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