MUD 2015 – Comunicazione Telematica e Semplificata

La scadenza del 30 Aprile, come ogni anno, si avvicina inesorabilmente e per non farsi trovare del tutto impreparati è bene iniziare sin da ora vedere più da vicino cosa si deve fare per presentare la propria comunicazione MUD.

La comunicazione MUD ricordiamo deve essere effettuata per ogni unità locale che produce rifiuti e che rientra tra i soggetti obbligati e deve essere presentata presso la camera di commercio territorialmente competente.

Innanzitutto vediamo chi sono i soggetti obbligati alla presentazione del MUD:

  1. Comunicazione Rifiuti speciali
    • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
    • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
    • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
    • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
    • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
    • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
  2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
    • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
  3. Comunicazione Imballaggi
    • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
    • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
  4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
    • soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.
  5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
    • soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
  6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
    • produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

Comunicazione Semplificata

Come ogni anno le comunicazioni possono essere di due tipi, Cartacea e quindi semplificata, o classica e quindi telematica. La scelta di una comunicazione o dell’altra è stabilita dalla verifica dei requisiti normativi.

Per poter presentare la comunicazione semplificata occorre che si soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • Essere produttori di rifiuti;
  • Produrre nella propria unità locale non più di 7 tipologie di rifiuti caratterizzati da 7 differenti CER;
  • Aver usufruito per ogni codice CER di non più di 3 trasportatori e 3 destinatari

Se queste condizioni sono soddisfatte è possibile procedere con la compilazione della versione cartacea del MUD e spedire la stessa, a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno, alla Camera di Commercio territorialmente competente per l’unità locale. Il costo dei diritti di segreteria da versare alla Camera di Commercio di cui sopra sono stabiliti in € 15,00.

I diritti di segreteria sono da versare per ogni unità locale dichiarante.

Per conoscere le modalità di pagamento e gli estremi del conto corrente sul quale effettuare il versamento si consiglia di visitare la pagina web della camera di commercio di competenza onde evitare errori.

Tra le novità introdotte per il MUD da presentarsi quest’anno vi è la necessità di dichiarare la giacenza al 31 Dicembre 2014 (novità di fatto già introdotta nello scorso MUD) e dei rifiuti in giacenza a tale data sarà necessario indicare quali e in che quantità sono destinati a impianti di recupero e quali ad impianti di smaltimento (vera novità del 2015).

Da quest’anno per presentare il MUD è possibile accedere ad un’area riservata del sito Ecocerved e compilare on line il documento che dovrà poi essere stampato e firmato dal legale rappresentane.

Link di riferimento: http://mudsemplificato.ecocerved.it/

Comunicazione Telematica

Per tutti i soggetti i quali sono obbligati alla trasmissione del MUD in forma telematica sarà necessario seguire le istruzioni riportate nella Gazzetta Ufficiale del 27/12/2014 allegato 1 e scaricare il software dal sito di Ecocerved. La comunicazione, previo il pagamento dei diritti di segreteria pari a € 10,00.

Vediamo brevemente cosa è cambiato nel nuovo modello da presentare quest’anno.

  • Sono state apportate alcune modifiche alle schede, in particolare per quanto riguarda le attività di gestione;
  • Sono state migliorate le istruzioni, con riferimento, in particolare, alle informazioni sui materiali secondari e quelle contenute nelle autorizzazioni degli impianti di incenerimento e coincenerimento per quanto attiene alla capacità annua autorizzata;
  • E’ stato necessario aggiornare la normativa di riferimento tenuto conto che, ad oggi, il SISTRI risulta ancora non completamente operativo e che il d.lgs. n. 151/2005 è stato abrogato e sostituito dal d.lgs. n. 49/2014 relativo al recepimento della direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
  • Sono stati corretti alcuni refusi presenti nel DPCM 12 dicembre 2013 sia per migliorare le istruzioni rendendole più chiare al fine di evitare errori di compilazione che si sono verificati nell’utilizzo dell’attuale modello di dichiarazione sia per migliorare l’acquisizione di informazioni relative alle modalità di gestione dei rifiuti.

Come si può osservare sono stati fatti dei passi in avanti rispetto agli anni precedenti ma dovremo vedere quali saranno i risultati che si otterranno.

Per la sezione dedita alla comunicazione rifiuti vediamo quali sono i soggetti coinvolti:

  1. produttori iniziali di rifiuti
    • Pericolosi
    • Non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi, se il produttore ha più di 10 dipendenti;
  2. imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
  3. soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti , compreso il trasporto di rifiuti pericolosi prodotti dal dichiarante;
  4. commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.

Le novità introdotte per questo anno:

Rispetto alla modulistica utilizzata nel 2014 sono introdotte alcune modifiche, tra le quali le più significative sono:

  • la possibilità di indicare altri stati fisici oltre a quelli previsti (probabilmente in adeguamento al SISTRI);
  • l’obbligo di distinguere i rifiuti in giacenza a seconda che siano in attesa di essere avviati a recupero a smaltimento (novità del 2015);
  • la possibilità di indicare, nel modulo RE, i rifiuti prodotti da cantieri temporanei e mobili anche di bonifica; le istruzioni forniscono chiarimenti sulle attività per le quali è richiesto l’utilizzo del modulo RE.

Per i gestori di rifiuti (quindi impianti di trattamento rifiuti):

  • nel modulo MG sono stati ulteriormente precisati i tipi di impianto, sulla base di una classificazione predefinita;
  • viene ampliato l’elenco dei materiali che possono essere codificati;
  • i rifiuti in giacenza al 31/12, in quanto non ancora avviati al trattamento, vanno distinti a seconda che siano avviati al recupero o allo smaltimento;
  • Le istruzioni chiariscono che
    • nel rigo R13 (messa in riserva per successive attività di recupero) vanno inserite le quantità di rifiuto che il dichiarante, nell’anno di riferimento, ha ricevuto e messo in riserva nell’unità locale per poi avviarla ad operazioni di recupero in altri impianti o che ha sottoposto, nel proprio impianto, ad un’operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13;
    • nel rigo D15 (deposito preliminare) vanno inserite esclusivamente le quantità complessiva di rifiuto che il dichiarante, nell’anno di riferimento, ha ricevuto e messo in deposito preliminare presso il proprio impianto per poi avviarla ad operazioni di smaltimento in altri impianti;
  • la scheda “MATERIALI SECONDARI AI SENSI DELL’ART.184-TER DEL D.LGS.N.152/2006″ va compilata, oltre che per comunicare le quantità di “end of waste” e/o materiali secondari, ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs.n.152/2006, anche con riferimento alle materie prime e ai prodotti ottenuti di cui all’articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, quindi ai materiali conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59;

Comunicazione Veicoli fuori

Per i soggetti coinvolti in questa comunicazione si riportano di seguito le novità del 2015.

Le schede hanno subito modifiche minimali:

  • i rifiuti in giacenza, in quanto non ancora avviati al trattamento, vanno distinti a seconda che siano avviati al recupero o allo smaltimento.
  • è stata aggiunta una nuova tipologia di “materiale” nell’apposito riquadro.

Le istruzioni chiariscono che:

  • nel rigo R13 (messa in riserva per successive attività di recupero) vanno inserite le quantità di rifiuto che il dichiarante, nell’anno di riferimento, ha ricevuto e messo in riserva nell’unità locale per poi avviarla ad operazioni di recupero in altri impianti o che ha sottoposto, nel proprio impianto, ad un’operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13;
  • nel rigo D15 (deposito preliminare) vanno inserite esclusivamente le quantità complessiva di rifiuto che il dichiarante, nell’anno di riferimento, ha ricevuto e messo in deposito preliminare presso il proprio impianto per poi avviarla ad operazioni di smaltimento in altri impianti.
  • la scheda MATERIALI SECONDARI AI SENSI DELL’ART.184-TER DEL D.LGS.N.152/2006 va compilata, oltre che per comunicare le quantità di “end of waste” e/o materiali secondari, ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs.n.152/2006, anche con riferimento alle le materie prime e i prodotti ottenuti di cui all’articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, quindi ai materiali conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209 e 210.

Comunicazione Imballaggi

Per i soggetti coinvolti dalla comunicazione imballaggi le novità del 2015:

Le schede hanno subito le seguenti modifiche:

  • i rifiuti in giacenza, in quanto non ancora avviati al trattamento, vanno distinti a seconda che siano avviati al recupero o allo smaltimento.
  • È stato integrato l’elenco dei rifiuti ricevuti per indicare tutte le tipologie dei rifiuti di imballaggio previsti dalla direttiva 2000/532/CE.
  • Per rispondere alle esigenze degli operatori di settore, che in taluni casi indicano i rifiuti di imballaggio da loro ricevuti e prodotti con codici diversi da quelli preimpostati, è possibile aggiungere ulteriori codici.

Le istruzioni chiariscono che:

  • nel rigo R13 (messa in riserva per successive attività di recupero) vanno inserite le quantità di rifiuto che il dichiarante, nell’anno di riferimento, ha ricevuto e messo in riserva nell’unità locale per poi avviarla ad operazioni di recupero in altri impianti o che ha sottoposto, nel proprio impianto, ad un’operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13;
  • nel rigo D15 (deposito preliminare) vanno inserite esclusivamente le quantità complessiva di rifiuto che il dichiarante, nell’anno di riferimento, ha ricevuto e messo in deposito preliminare presso il proprio impianto per poi avviarla ad operazioni di smaltimento in altri impianti.
  • la scheda MATERIALI SECONDARI AI SENSI DELL’ART.184-TER DEL D.LGS.N.152/2006 va compilata, oltre che per comunicare le quantità di “end of waste” e/o materiali secondari, ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs.n.152/2006, anche con riferimento alle le materie prime e i prodotti ottenuti di cui all’articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, quindi ai materiali conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209 e 210.

Comunicazione Gestori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Per i soggetti coinvolti dalla presente comunicazione che ricordiamo essere:

  • impianti di trattamento dei RAEE;
  • centri di raccolta istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro nome ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 25/07/2005, n. 151.

Queste le novità del 2015:

Le schede hanno subito le seguenti modifiche:

  • i rifiuti in giacenza, in quanto non ancora avviati al trattamento, vanno distinti a seconda che siano avviati al recupero o allo smaltimento.

Le istruzioni chiariscono che:

  • nel rigo R13 (messa in riserva per successive attività di recupero) vanno inserite le quantità di rifiuto che il dichiarante, nell’anno di riferimento, ha ricevuto e messo in riserva nell’unità locale per poi avviarla ad operazioni di recupero in altri impianti o che ha sottoposto, nel proprio impianto, ad un’operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13;
  • nel rigo D15 (deposito preliminare) vanno inserite esclusivamente le quantità complessiva di rifiuto che il dichiarante, nell’anno di riferimento, ha ricevuto e messo in deposito preliminare presso il proprio impianto per poi avviarla ad operazioni di smaltimento in altri impianti.
  • la scheda MATERIALI SECONDARI AI SENSI DELL’ART.184-TER DEL D.LGS.N.152/2006 va compilata, oltre che per comunicare le quantità di “end of waste” e/o materiali secondari, ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs.n.152/2006, anche con riferimento alle le materie prime e i prodotti ottenuti di cui all’articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, quindi ai materiali conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209 e 210.
  • Viene specificato infine che la scheda CR deve essere presentata dai gestori dei centri di raccolta organizzati da produttori o da sistemi collettivi e non da centri di raccolta istituiti dai Comuni, luoghi di deposito preliminare alla raccolta effettuata dai distributori, o impianti di trattamento.

Come si può osservare modifiche sostanziali alle comunicazioni sono state apportate un po’ in tutti i settori pur essendo al contempo abbastanza omogenee.

Per informazioni e consulenza, Ambiente & Rifiuti è a vostra disposizione nel darvi supporto nella compilazione del MUD per i rifiuti gestiti nell’anno 2014.

Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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