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mud 2021 – scadenza 16 giugno

Come di consueto, con la fine del mese di Gennaio e l’inizio del mese di Febbraio è bene prepararsi alla predisposizione del MUD

Il termine ultimo per la presentazione del MUD 2021, riferito alla gestione dei rifiuti dell’anno 2020, è il 16 Giugno 2021 come disposto dall’articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 Gennaio 1994 n.70.

Il DPCM pubblicato fornisce il nuovo modello di presentazione del MUD che sostituisce integralmente quello precedente.

Il nuovo modello è stato “disegnato” per poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea con particolare riferimento alle novità che sono state introdotte con il recepimento del pacchetto economia circolare.

Soggetti obbligati alla presentazione del MUD:

  • Enti ed imprese che effettuano a titolo professionale raccolta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Enti ed imprese che effettuano recupero e/o smaltimento di rifiuti
  • Consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero ed il riciclaggio di imballaggi o altri tipologie di rifiuti
  • Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi
  • Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, di cui al D.Lgs. 152/2006 art. 184 comma 3 lettere c) (artigianali diversi dai rifiuti urbani), d)  (industriali diversi dai rifiuti urbani) ed g) (attività di recupero e trattamento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e dal altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti dall’abbattimento di fumi, dalla fosse settiche e dalle reti fognarie), che hanno più 10 dipendenti.

Soggetti esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD:

  • Produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi le cui attività siano riconducibili a lettere diverse da quelle di cui sopra, ovvero c), d) e g);
  • Produttori iniziali, fino a 10 dipendenti, per i soli rifiuti speciali non pericolosi di cui al D.Lgs. 152/2006 art. 184 comma 3 lett. c), d) e g);
  • Imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali non pericolosi da loro stesse prodotti (ovvero imprese iscritte in categoria 2-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali). Per tali imprese occorre sempre verificare che non sussista l’obbligo di presentazione del MUD come Produttori;
  • Imprese che applicano le procedure semplificate per la gestione dei RAEE derivanti dall’Uno contro Uno in applicazione del DM 65 del 8 Marzo 2010;
  • Imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume d’affari annuo fino a 8.000 €/anno e che producono rifiuti speciali pericolosi
  • Soggetti esercenti le attività ricadenti nell’ambito dei seguenti codici ATECO: 96.02.01 – 96.02.02 – 96.02.03 – 96.09.02 che producono rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
  • Produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa

Tipologie di comunicazione MUD e soggetti obbligati

Il MUD si articola in 6 tipologie di Comunicazioni ed è bene verificare a quali di esse si è obbligati.

  1. Comunicazione Rifiuti speciali

Sono obbligati:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a 8.000 €
  • Imprese ed enti che hanno più di 10 dipendenti e che producono rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue ed abbattimento dei fumi
  • Comunicazione veicoli fuori uso

Soggetti obbligati:

  • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali
  • Comunicazione imballaggi

Soggetti obbligati:

  • Sezione Consorzi: Conai o altri soggetti di cui all.art. 221, comma 3, lettera a) e c) di cui al d.Lgs. 152/2006
  • Sezione gestori rifiuti da imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti da imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 152/2006
  • Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Soggetti obbligati:

  • Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005 e D.Lgs. 49/2014

La comunicazione RAEE si adatta al passaggio da 10 a 6 categorie.

  • Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione

Soggetti obbligati:

  • Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Soggetti obbligati:

  • Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di finanziamento.

Modalità di presentazione del MUD 2021

Come di consueto sono previste due modalità di presentazione:

  • Modalità semplificata
  • Modalità telematica

La comunicazione semplificata può essere presentata unicamente dai produttori di rifiuti che rispettano i seguenti requisiti:

  • Produzione nell’unità locale di non più di 7 tipologie di rifiuti ovvero 7 codici CER;
  • Utilizzano non più di 3 trasportatori;
  • Utilizzano non più di 3 destinatari.

La comunicazione semplificata non può essere presentata dai produttori che conferiscono i propri rifiuti all’estero.

Istruzioni per la presentazione del MUD semplificato:

  1. Compilazione della comunicazione inserendo i dati nel portale mudsemplificato.ecocerved.it
  2. Stampare la Comunicazione Rifiuti Semplificata
  3. Firmare, con firma autografa, la comunicazione MUD in formato documento cartaceo
  4. Trasformare il documento in un documento elettronico in formato PDF
  5. Scansionare il documento cartaceo in un unico documento PDF, chiamato, ad esempio mud2020.pdf, contenente:
    1. La copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante
    1. La copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente
    1. La copie del documento di identità del sottoscrittore

Qualora il file PDF ottenuto venga firmato digitalmente con “firma elettronica”, non è necessario allegare la copia del documento di identità

6. Trasmettere via PEC all’indirizzo unico comunicazionemud@pec.it il file in formato pdf ottenuto

Ogni e-mail trasmessa a mezzo PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante.

La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta.

I diritti di segreteria sono fissati in: 15,00 € per ogni comunicazione

Tutti i soggetti non ricadenti in questa casistica devono presentare il MUD telematicamente attraverso il caricamento nel portale mudtelematico.it del tracciato generato dai software gestionali in uso o mediante utilizzo software messo a disposizione da Ecocerved che viene aggiornato ogni anno.

Si ricorda che i diritti di segreteria per la presentazione del MUD in forma telematica è di 10,00 € per ogni MUD presentato.

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Vito La Forgia

Vito la Forgia ha conseguito la laurea in Ingegneria Ambientale e del Territorio presso il Politecnico di Bari. E' autore del Manuale: Riciclo e Gestione RAEE. Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

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