Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 22 Marzo 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 Marzo 2021 n.70 (c.d. decreto sostegni) ed in vigore dal 23 Marzo 2021, tutte le utenze non domestiche dovranno comunicare al Comune di competenza, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, la scelta di avvalersi del soggetto pubblico o del soggetto privato per la gestione di quei rifiuti che dal 1° Gennaio 2021 sono divenuti urbani.
Il riferimento normativo specifico è riportato all’articolo 3 comma 12 del D.Lgs. 116/2020 che ha modificato il D.Lgs. 152/2006 con l’introduzione degli allegati L-quater e L-quinquies andando così a rimodulare la definizione di rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1 lett. b-ter) che riportiamo qui integralmente:
Ai fini della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
b-ter) rifiuti urbani:
- I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi, carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile ed accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;
- I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acquea;
- I rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- I rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5
I rifiuti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici ed indicati nell’allegato L-quater sono i seguenti:
Frazione | Descrizione | EER |
Rifiuti organici | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 200108 |
Rifiuti biodegradabili | 200201 | |
Rifiuti dei mercati | 200302 | |
Carta e Cartone | Imballaggi in carta e cartone | 150101 |
Carta e cartone | 200101 | |
Plastica | Imballaggi in plastica | 150102 |
Plastica | 200139 | |
Legno | Imballaggi in legno | 150103 |
Legno diverso da quello di cui alla voce 200137* | 200138 | |
Metallo | Imballaggi metallici | 150104 |
Metallo | 200140 | |
Imballaggi compositi | Imballaggi in materiali compositi | 150106 |
Multimateriale | Imballaggi in materiali misti | 150107 |
Vetro | Imballaggi in vetro | 200102 |
Vetro | 150109 | |
Tessile | Imballaggi in materia tessile | 200110 |
Abbigliamento | 200111 | |
Prodotti tessili | 200111 | |
Toner | Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* | 080318 |
Ingombranti | Rifiuti ingombranti | 200307 |
Vernici, inchiostri, adesivi e resine | Vernici ed inchiostri, adesivi e resine diverse da quelli di cui alla voce 200127 | 200128 |
Detergenti | Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* | 200130 |
Altri rifiuti | Altri rifiuti biodegradabili | 200203 |
Rifiuti urbani indifferenziati | Rifiuti urbani indifferenziati | 200301 |
Le attività che producono i rifiuti di cui alla tabella precedente e riportati nell’allegato L-quinquies sono, a titolo non esaustivo:
- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- Cinematografi e teatri
- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- Stabilimenti balneari
- Esposizioni, autosaloni
- Alberghi con ristorante
- Alberghi senza ristorante
- Case di cura e riposo
- Ospedali
- Uffici, agenzie, studi professionali
- Banche ed istituti di credito
- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramento e altri beni durevoli
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, aniquariato
- Banchi di mercato beni durevoli
- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- Attività artigianali di produzione beni specifici
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- Mense, birrerie, hamburgherie
- Bar, caffè, pasticceria
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- Plurilicenze alimentari e/o miste
- Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio
- Ipermercati di generi misti
- Banchi di mercato generi alimentari
- Discoteche, night club
Quindi ogni problema relativo alla gestione dei rifiuti prodotti da queste strutture e rientranti nell’allegato L-quater è risolto? In realtà no in quanto gli obblighi gravanti sul Produttore di rifiuti permangono.
Basti pensare ad esempio al caso specifico delle vernici. Come si può osservare dalla tabella, è possibile affidare al gestore pubblico, se lo si desidera, unicamente le vernici che a valle della caratterizzazione risultino non pericolose. Infatti non è prevista la possibilità di affidare al gestore pubblico i rifiuti pericolosi prodotti da Enti ed imprese.
Pertanto è importante rimarcare ancora una volta quando già ribadito dal D.Lgs. 152/2006 relativamente alle responsabilità che gravano sul Produttore di rifiuti ed all’importanza di procedere ad una corretta caratterizzazione e classificazione degli stessi. (art. 184 D.Lgs. 152/2006)
Solo a valle di tali attività, verificato che il rifiuto è non pericoloso, è possibile affidare i rifiuti che fino al 31 Dicembre 2020 erano speciali e che dal 1° Gennaio 2021 sono divenuti urbani, al gestore pubblico dei rifiuti.
Le utenze non domestiche devono quindi, entro il 31 Maggio 2021, decidere se affidare i propri rifiuti ad un soggetto privato o al servizio di raccolta rifiuti urbani del proprio comune.
Laddove l’utenza non domestica opti per l’affidamento al soggetto privato è bene ricordare che tale scelta è valida per 5 anni salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’azienda, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.