3 marzo 2014, anche i produttori di rifiuti speciali pericolosi dovranno iniziare ad utilizzare il Sistri.

Mancano ormai pochi giorni e anche i Produttori di Rifiuti Speciali Pericolosi dovranno obbligatoriamente utilizzare il Sistri.

La tracciabilità del rifiuto, voluta con il Sistri (Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti), nato Il 17 dicembre 2009 (GU n. 10 del 13 gennaio 2009) con i  migliori intenti che certamente tutti noi condividiamo, doveva entrare in “vigore”  già nell’ormai lontano 2010.

Diversi decreti correttivi si sono susseguiti da allora e il sistema è partito solo 1 ottobre 2013 e limitatamente ai rifiuti pericolosi.
Solo i trasportatori, gli impianti, gli intermediari dei rifiuti e i nuovi produttori di rifiuti speciali pericolosi hanno quindi iniziato ad usare con non poche difficoltà il sistema, cosi come indicato con lo “SCHEMA del DECRETO di RIAVVIO del SISTRI”

Il 3 marzo 2014, anche i produttori di rifiuti speciali pericolosi dovranno iniziare ad utilizzarlo.

Salvo proroghe dell’ultimo minuto, si avrà quindi una visione più completa di questo sistema che ad oggi continua a presentare diverse difficoltà nell’utilizzo da parte degli operatori.

E’ umano pensare che l’operatività nella gestione dei rifiuti speciali pericolosi prodotti dalle piccole aziende, subirà inevitabilmente una prima fase d’arresto, non avendo quest’ultime avuto modo e disponibilità di adoperarsi per

Approfondisci

Riassetto del Codice Ambientale

Se diamo uno sguardo alle direttive ambientali dell’Unione Europea ed alla legislazione ambientale degli altri paesi europei, salta subito all’occhio la ridotta complessità della norma rispetto al nostro codice ambientale. La questione non può ovviamente essere generalizzata ma dare uno sguardo ad esempio la normativa inerente il cosiddetto “Uno contro Uno” italiano e l’analogo della svizzera o se provassimo a confrontare la normativa inerente il trasporto di rifiuti italiana e quella di altri paesi quali ad esempio la Germania, rende bene l’idea di quanto la nostra normativa sia alquanto complessa ed a tratti nebulosa e carente.

Non desta certo stupore rendersi conto di quanti siano i decreti attuativi mancanti e di quanto confusionaria sia la norma normativa nel campo dei rifiuti, ma non solo.

A quanto pare un gruppo di lavoro insediatosi in questi giorni presso il Ministero dell’Ambiente avrebbe il compito di avviare uno studio preliminare teso ad un riassetto del codice ambientale. L’obiettivo è quello di raccogliere in due testi normativi tutte le leggi ed i regolamenti inerenti l’ambiente, si tenderà quindi ad ottenere un codice ed un testo unico regolamentare.

Da dove nasce tanta buona volontà in campo ambientale nel voler risolvere i pasticci creati negli ultimi anni?

Secondo il Ministro Orlando: “Questo progetto nasce sia dalla semplice constatazione che in materia ambientale la nostra legislazione non ha ancora risolto vistosi difetti sia dalla necessità di fornire risposte concrete a pressanti richieste di tutela e progresso. La frammentarietà, l’assenza di una codificazione con adeguati principi generali rendono il

Approfondisci

Conduzione post operativa di discariche e copertura provvisoria e finale (di A. A. Muntoni)

Il Decreto Legislativo n. 36 del 13/01/2003 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” (S.O.G.U. del 12/03/2004, n. 40) disciplina le modalità di gestione delle discariche per inerti e per rifiuti non pericolosi e pericolosi, anche destinate ad accogliere rifiuti solidi urbani, generalmente contenenti una frazione – peraltro sempre minore – di sostanza organica putrescibile, con conseguente formazione di biogas e percolato.

Il decreto in parola indica, altresì, i requisiti tecnici e ambientali minimi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di scarico controllato dei rifiuti.

read more

Approfondisci

Procedure semplificate per il recupero di rifiuti (di A. A. Muntoni e I. Ghiani)

Il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”, noto come “Testo Unico per l’ambiente”, prevede agli articoli 214 e 216 la possibilità, da parte delle Imprese e Ditte regolarmente iscritte alla CCIAA, di accedere ad una procedura semplificata per l’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti, a condizione che essi siano effettivamente avviati a recupero.

Le condizioni per poter usufruire di tale procedura, il cui iter è regolato dalla Provincia competente per territorio, sono espressamente definite dal D.M. 05/02/1998 integrato dal D.M. 04/04/2006 n. 186 per i rifiuti non pericolosi e dal D.M. 12 giugno 2002 n. 161 per i rifiuti pericolosi.

Al di fuori delle tipologie e condizioni previste dai due succitati decreti ministeriali, il recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi è consentito attraverso le procedure di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Le Imprese che presentano la Comunicazione per l’attività di recupero in regime di procedure semplificate devono possedere tutte le autorizzazioni necessarie al funzionamento dell’impianto di recupero, che deve essere già realizzato o comunque disponibile, anche mediante l’istituto del “contratto ad uso esclusivo”; un caso particolare potrebbe essere rappresentato da eventuali impianti di vagliatura e frantumazione mobili, molto utilizzati nei cantieri temporanei e mobili, per i quali

Approfondisci