Riavvio del Sistri, ecco lo schema del decreto.

Lo schema del decreto – riavvio Sistri,  prevede “per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, individuati all’articolo 3 comma 1 lett. c), d), e), f) g), h), del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n.52, e successive modifiche ed integrazioni, il termine iniziale di operatività del SISTRI che  fissato al 1 ottobre 2013 pone non poche perplessità agli operatori del settore.

Per gli altri enti o imprese obbligati all’iscrizione al SISTRI il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014”.
Ricordiamo che il Sistri, doveva essere operativo già nel 2009, ma da allora lo stesso oltre ad non essere mai stato operativo, ha subito diverse modifiche.

Ora…cosa fà pensare che tra sei mesi si sarà n grado di garantire l’efficenza del sistema prorpio non lo capiamo!
Non sarebbe meglio accantonare (almeno per il momento) questo delirio ed occuparsi invece dei progetti che possano dare una svolta significativa alla stagnazione che aleggia in questo periodo?

A seguito riportiamo il testo dello “SCHEMA DECRETO RIAVVIO SISTRI”

VISTO il “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14bis del decretolegge
1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n.52, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante “Semestre Europeo Prime disposizioni urgenti per l’economia”, ed in particolare l’articolo 6, comma 2, lettera f‐octies), che disciplina la progressiva entrata in operatività del SISTRI;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 13, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 2011, n.216, recante “Proroga dei termini in materia ambientale”,convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la Direzione generale della tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della DigitPA (ora Agenzia per l’Italia Digitale) per la verifica del funzionamento tecnico del sistema, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare GAB/DEC/2012/107 del 18.5.2012, che, in attuazione dell’art. 13, comma 3, del citato decreto legge n. 216 del 2011, ha stabilito le modalità con cui DigitPA (ora Agenzia per l’Italia Digitale) deve procedere alla valutazione dello stato di efficienza, efficacia ed adeguatezza del sistema SISTRI e all’individuazione delle possibili linee evolutive;

VISTO il “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, avente ad oggetto «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, e dell’articolo 14bis del decretolegge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”, adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n.141, che ha apportato modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n.52 e, in particolare, visto l’art.1, lettera
c), che ha prorogato dal 30 aprile 2012 al 30 novembre 2012 il termine per il di pagamento dei contributi dovuti per l’anno 2012 dai soggetti obbligati all’iscrizione al <Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti> (in appresso SISTRI);

VISTO il “Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141,adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2012, n.210

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134;

CONSIDERATO che l’articolo 52, commi 1 e 2, del citato decreto legge n. 83 del 2012 ha sospeso fino al 30 giugno 2013 il termine di operatività del SISTRI <allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21bis, 21ter, 21quater, e 21quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali > e prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare fissa con decreto <il nuovo termine per l’entrata in operatività del Sistema SISTRI ….>;

VISTA la Relazione Semestrale di “Verifica del funzionamento del sistema per la tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI” del 13 febbraio 2013, predisposta dall’Agenzia per l’Italia Digitale ai sensi degli artt. 1 e 2 del citato D.M. n.107 del 18 maggio 2012;

CONSIDERATO che con detta relazione l’Agenzia per l’Italia Digitale ritiene <….auspicabile un sollecito riavvio del sistema anche in considerazione del fatto che il perdurare della inoperatività provoca un progressivo disallineamento delle informazioni contenute nel sistema rispetto alla realtà rappresentata che continua ad evolvere, rendendo sempre più crescente lo sforzo necessario per il ripristino dell’operatività.> e sottolinea l’opportunità<…che il riavvio del sistema avvenga in modo graduale, in modo che una prima fase di esercizio, ristretta ad una porzione ridotta di utenti, consenta di verificare il comportamento in condizioni reali di utilizzo e sia l’occasione per consolidare le procedure di erogazione dei servizi e gli strumenti di diagnostica e monitoraggio, necessari per tenere sotto controllo il sistema nella fase di piena operatività”>;

RITENUTO, pertanto, di dover garantire il riavvio progressivo del SISTRI articolandolo in due distinte fasi, rispettivamente di riallineamento e di operatività, con riferimento a distinte categorie dei soggetti obbligati;

VALUTATE le osservazioni e i rilievi delle associazioni di categoria delle imprese obbligate all’iscrizione al SISTRI, acquisiti nel corso della riunione convocata presso il Ministero dello sviluppo economico in data 5 febbraio 2013

CONSIDERATO che, al fine di rendere più efficace l’operatività del sistema di controllo e gestione dei rifiuti, è necessario e opportuno garantire la partecipazione attiva delle imprese interessate sin dalla prima fase di riallineamento, anche attraverso il rinnovo dei componenti del Comitato di vigilanza e controllo di cui all’articolo 27 del DM n. 52 del 18 febbraio 2011, e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO, altresì, che sin dalla prima fase di riallineamento si rende necessario approfondire e individuare, ai predetti fini, le necessarie misure di razionalizzazione e di semplificazione del SISTRI, con particolare riferimento all’anagrafica e alle modalità di trasmissione dei dati, senza alterare le esigenze e le funzioni di controllo sulla produzione e gestione dei rifiuti in conformità alla disciplina comunitaria di settore;

TENUTO CONTO che, ai fini dell’operatività del SISTRI, la fase di riallineamento deve garantire anche un congruo periodo di tempo per la formazione degli addetti;

CONSIDERATO che, al fine di corrispondere a quanto indicato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, si ritiene opportuno che la “prima fase di esercizio, ristretta ad una porzione ridotta di utenti” sia limitata ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti e a tutti gli altri soggetti che compiono operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi, in quanto rappresentano una significativa categoria di utenti del sistema SISTRI;

TENUTO CONTO che la progressiva entrata in operatività del SISTRI comporta che per il medesimo periodo mantengono efficacia gli obblighi e gli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
VISTA la nota della SELEX – SEMA in data 14 marzo 2013, acquisita al protocollo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio nella medesima data con il n. 20860, con la quale detta società presta il proprio assenso alla sospensione del pagamento del contributo SISTRI per l’anno 2013 DECRETA

Articolo 1
(operatività del SISTRI)
1. Per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, individuati all’articolo 3 comma 1 lett. c), d), e), f) g), h), del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n.52, e successive modifiche ed integrazioni, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1 ottobre 2013
2. Per gli altri enti o imprese obbligati all’iscrizione al SISTRI il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014.
3. Gli enti e le imprese di cui al comma 2 possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria dal termine di operatività di cui al comma 1.
Articolo 2
(allineamento del sistema e iscrizioni)
1. Gli enti e le imprese già iscritti al SISTRI devono procedere alla verifica dell’attualità dei dati e delle informazioni trasmesse, e all’eventuale aggiornamento e riallineamento degli stessi.
2. Per gli enti e le imprese di cui al comma 1, dell’articolo 1, le procedure di verifica e allineamento devono essere avviate dal 30 aprile 2013 e devono essere concluse entro il 30 settembre 2013.
3. Per gli enti e le imprese di cui al comma 2, dell’articolo 1, le procedure di verifica e allineamento devono essere avviate dal 30 settembre 2013 e devono essere concluse entro il 28 febbraio 2014
4. Gli enti di cui ai commi 1 e 2, dell’articolo 1, soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI e non ancora iscritti, devono adempiere a tale obbligo entro il termine iniziale di operatività del SISTRI rispettivamente previsto.
Articolo 3
(regime transitorio)
1. Fino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di operatività del SISTRI prevista dal presente decreto per le diverse categorie di enti o imprese, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Articolo 4
(contributo SISTRI)
In accordo con SELEX‐SEMA, il versamento del contributo di iscrizione al SISTRI è sospeso per l’anno 2013 per gli enti e imprese già iscritti alla data del 30 aprile 2013.
Il presente decreto munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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