Decreto Legge 101/2013: “condizionato” e con offerta «violi 3, paghi 1»

SISTRI Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, oppure Sistema Incredibile (per) Spendere Tante Risorse Italiane?

di SILVANO DI ROSA Consulente Legale Ambientale.

E’ certamente da condividere l’accoglienza fatta al recente D.L. 31 agosto 2013, n. 101 – «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», con le parole d’esordio di una nota canzone di Lucio Battisti: «Ancora tu …. ma non dovevamo vederci più?».

D’altronde, nell’altalenante saga del SISTRI, dopo il D.M. 20 marzo 2013 «Termini di riavvio progressivo del Sistri» del Ministro Clini, sembrava esserci stata una battuta d’arresto, univocamente interpretabile come tale a seguito dell’esplicito esito di una articolata iniziativa adottata dall’attuale Ministro dell’Ambiente On. Andrea Orlando: la «consultazione delle organizzazioni delle imprese interessate dal SISTRI» dello scorso giugno 2013.
Iniziativa concertata al fine di acquisire il punto di vista più ampio e rappresentativo possibile delle predette organizzazioni, con esplicito incarico assegnato al senatore On. Edo Ronchi di relazionare al riguardo.

L’Onorevole Edo Ronchi, come noto ma non troppo!!!, in data 20 giugno 2013, ha ragguagliato il Ministro dell’Ambiente circa l’esito di tale“““plebiscito”””, evidenziando giustamente come, nel corso della apposita

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Decreto Legge 31 agosto 2013

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013 il Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013 – Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare il nostro interesse è all’Art. 11 – Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia.

DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013 N. 101

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Legge 06 Agosto 2013 n. 97

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2013.

In data 20 Agosto 2013 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 194 la Legge di cui in oggetto che entrerà in vigore a partire dal 04 Settembre 2013. L’art. 22 del capo V della Legge n. 97/2013 riporta alcune modifiche al Decreto legislativo n. 151 del 25 Luglio 2005 relativo alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Le modifiche apportate riguardano l’allegato 1B del Decreto Legislativo 151/2005. L’allegato riguarda gli esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini della raccolta RAEE ed in particolare: alla Categoria 1 – grandi elettrodomestici le parole “con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni” sono state soppresse; al punto 1.18 le parole “e per il condizionamento” sono state aggiunte. Infine alla categoria 8 Dispositivi Medici si è aggiunto il punto “8.9-bis Test di fecondazione”. Riassumendo, queste tipologie sopra indicate, dall’entrata in vigore della presente Legge, faranno parte della raccolta RAEE.

Sono state apportate delle modifiche per quanto riguarda il raggruppamento dei

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Disciplina sanzionatoria rifiuti.

Ma davvero … basta leggerla ?

Discussione fra addetti ai lavori, mentre il Legislatore … resta a guardare: ancora sull’art. 258 D.Lgs. 152/2006.

(*) di SILVANO DI ROSA – Consulente Legale Ambientale

Due recentissimi contributi di esperti in materia di rifiuti destano nuovamente il nostro interesse verso la relativa «disciplina sanzionatoria», ma, nonostante la ricca – e in certi punti assolutamente condivisibile – riflessione che, con tali lavori, viene prospettata, non veniamo indotti a poter aderire certi presupposti su cui si fondano alcune conclusioni di tali autori, verso le quali continuiamo a non poter convergere. Non escludiamo che – a chi scrive – stia sfuggendo qualcosa, forse … a tutti, ma, soprattutto, al legislatore.
Come poter non condividere (!!) l’asserto introduttivo con cui si apre il secondo dei lavori sopra richiamati: « Il problema è grave e non di poco conto.
E riguarda l’esistenza o meno oggi di una sanzione per chi trasporta rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario incompleto o con dati inesatti, andando a coinvolgere tutto il settore del trasporto dei rifiuti pericolosi sotto un doppio profilo: da un lato, infatti, si incide in modo significativo sulle attività di prevenzione e repressione delle diffuse e perniciose attività illegali nel settore (particolarmente delicato proprio perché si tratta di rifiuti pericolosi), e dall’altro di conseguenza si incide in modo negativo sulla posizione dei trasportatori regolari (che rispettano la legge ed i dispositivi normativi) i quali si trovano a dover di fatto subire una concorrenza sleale da parte di chi le regole non le rispetta e nonostante questo non viene sanzionato… Oltretutto si crea una grande confusione presso gli organi di controllo.» Non solo deve considerarsi grave e vero, ma riguardante pure il trasporto dei rifiuti speciali (se solo si è dei soggetti diversi da coloro che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e che non aderiscono, su base volontaria, al SISTRI), oltre che

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