La Sentenza della Corte di Cassazione 11 luglio 2013 n. 29727 ha posto nuovamente l’accento sulla responsabilità dei produttori di rifiuti nell’ambito delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti dei soggetti trasportatori e impianti di destino. E’ infatti stata confermata la condanna per quattro imprese che hanno affidato i rifiuti da esse prodotti a un impianto che non era autorizzato al ricevimento degli stessi, senza avere cura di verificare accuratamente le autorizzazioni all’esercizio.
La Sentenza richiama il principio secondo cui “colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che gli stessi siano debitamente autorizzati allo svolgimento di dette attività, con la conseguenza che l’inosservanza di tale elementare regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo.”.
In pratica e molto semplicemente, quando un Produttore decide di avviare a recupero o smaltimento i propri rifiuti, deve obbligatoriamente acquisire e verificare i titoli autorizzativi di trasportatore e impianto: il controllo prevede la verifica che tali soggetti siano in grado di gestire la specifica tipologia di rifiuto prodotta, considerando che, come recita la