SISTRI Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, oppure Sistema Incredibile (per) Spendere Tante Risorse Italiane?
di SILVANO DI ROSA Consulente Legale Ambientale.
E’ certamente da condividere l’accoglienza fatta al recente D.L. 31 agosto 2013, n. 101 – «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», con le parole d’esordio di una nota canzone di Lucio Battisti: «Ancora tu …. ma non dovevamo vederci più?».
D’altronde, nell’altalenante saga del SISTRI, dopo il D.M. 20 marzo 2013 «Termini di riavvio progressivo del Sistri» del Ministro Clini, sembrava esserci stata una battuta d’arresto, univocamente interpretabile come tale a seguito dell’esplicito esito di una articolata iniziativa adottata dall’attuale Ministro dell’Ambiente On. Andrea Orlando: la «consultazione delle organizzazioni delle imprese interessate dal SISTRI» dello scorso giugno 2013.
Iniziativa concertata al fine di acquisire il punto di vista più ampio e rappresentativo possibile delle predette organizzazioni, con esplicito incarico assegnato al senatore On. Edo Ronchi di relazionare al riguardo.
L’Onorevole Edo Ronchi, come noto ma non troppo!!!, in data 20 giugno 2013, ha ragguagliato il Ministro dell’Ambiente circa l’esito di tale“““plebiscito”””, evidenziando giustamente come, nel corso della apposita consultazione con le organizzazioni delle imprese, fra le altre cose, si sia fatto esplicito riferimento anche alla Relazione 28 febbraio 2013 sul SISTRI, rubricata «L’evoluzione normativa e le problematiche connesse alla sua attuazione», in quanto ritenuta un’indagine istituzionale recente ed accurata. Nello specifico riferisce il senatore Ronchi (così come si legge) nella sua missiva al Ministro Orlando, è stato tenuto conto di come, con la rammentata Relazione del febbraio u.s., sia stato constatato che: «il progetto (SISTRI), avviato fin dal 2007, ad oggi non ha avuto concreta applicazione e si sono susseguiti nel tempo una serie di interventi legislativi che ne hanno rinviato sistematicamente l’entrata in vigore». Anche su tale scorta viene riferito al Ministro che pur non potendola escludere in linea di principio soltanto con estrema precauzione potrebbe essere presa in considerazione una ulteriore proroga a tale sistema (SISTRI), in quanto c’è stato tutto il tempo per prepararlo, correggerlo e fornire tutte le precisazioni del caso (così è bene ribadirlo !! si legge nella comunicazione dell’On. Ronchi), senza ottenere alcun risultato (questo lo aggiungiamo noi !).
Fra le altre cose, viene riferito al Ministro che, con la predetta consultazione cui hanno preso parte 31 organizzazioni oltre all’ISPRA, ANGA, UNIONCAMERE, si è
1 – preso atto della preesistenza di svariate pregresse opposizioni da parte delle associazioni di categoria rispetto a tale sistema di tracciamento, essendone stata sottolineata l’inadeguatezza e la scarsa fruibilità da parte degli operatori, oltre all’ ingerenza da questo mostrata con i sistemi informatici già in uso
2 – inquadrato, come importante per tutti, l’obiettivo consistente nel dover registrare e documentare le ragioni reali e sostanziali di tali opposizioni, al fine di discuterle nel merito senza pregiudizi
3 – verificata la sussistenza di condizioni utili a raggiungere un possibile accordo con le associazioni
4 – evidenziato che il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti debba essere idoneo a rendere trasparenti le movimentazioni dei rifiuti, ma anche fruibile dalle imprese, senza eccessivi sovraccarichi organizzativi
5 – sottolineato come, a ben vedere, la Direttiva 98/2008/CE agli articoli 17 e 19.2 preveda la necessità di misure volte a garantire il controllo e la tracciabilità dei (soli) rifiuti pericolosi dal momento della loro produzione a quello della conseguente destinazione finale e che il trasporto degli stessi debba essere corredato da un documento, “eventualmente” (solo eventualmente e non obbligatoriamente!! Questo dice la Direttiva !!!) in formato elettronico, che riporti tutti i dati appropriati e necessari
6 – evidenziato, pertanto, come sia vero che la disciplina europea prevede una specifica forma di tracciabilità non necessariamente imposta in versione «informatizzata», oltre che, riferita (però !) ai soli rifiuti pericolosi, cui si collega anche l’obbligo di tenuta di registri di carico e scarico per i produttori di rifiuti pericolosi e per i gestori di rifiuti pericolosi e anche (ma limitatamente all’obbligo dei registri) di rifiuti non pericolosi
7 – acclarato, pertanto, come l’Italia, anche senza SISTRI, avendo già un pregresso sistema di tracciabilità, non fosse affatto inadempiente (una volta tanto !) rispetto alle direttive comunitarie, pur dovendo riconoscere come il sistema di tracciabilità preesistente per intendersi, quello del Decreto Ronchi del ’97 fosse “migliorabile” e dotabile di maggiore efficienza, anche grazie ad un processo di informatizzazione (questo voleva e doveva essere lo spirito con cui è stato creato il SISTRI: migliorare quanto già esistente, senza alcun obbligo pressante da parte della Unione Europea)
8 – raccolto un primo giro di pareri, cui è seguita una proposta di conclusione delle consultazioni, successivamente approvata.
In sintesi, dalla lettura delle «conclusioni» della consultazione di cui relaziona il senatore On. Edo Ronchi al Ministro emerge come la stessa sia stata caratterizzata da:
1°) una chiara condivisione sulla necessità ed utilità di avere un sistema di tracciabilità (anche informatizzato) idoneo a rendere trasparenti sia la gestione che la movimentazione dei rifiuti, allo scopo di migliorare quello (cartaceo) preesistente;
2°) la necessità che tale sistema sia, comunque, fruibile dalle imprese, senza eccessivi sovraccarichi organizzativi;
3°) una obiettiva presa d’atto che il SISTRI non risponde affatto a questi requisiti, ritenuti non scindibili l’uno dall’altro (ovvero….che vanno applicati insieme);
4°) la ammissione che il SISTRI è stato avviato come “modello unico” senza possibilità di reali comparazioni con altri (sistemi) più semplici, più flessibili e comportanti minori oneri organizzativi, mentre invece sarebbe stato necessario e comunque occorrerebbe ancora oggi poter scegliere tra le possibili soluzioni caratterizzate da minori sovraccarichi organizzativi per le imprese;
5°) la presa d’atto che il continuo rinvio della effettiva operatività del SISTRI costituisca prova (provata !) della non funzionalità operativa di questo sistema, causata proprio dal suo eccessivo sovraccarico organizzativo per le imprese, il quale (sovraccarico), quando, appunto, diventa eccessivo, ostacola l’operatività stessa del sistema e ne (auto) intralcia la relativa funzionalità (n.d.r.: una sorta di looping o di un continuo avvitamento in picchiata di un sistema rivelatosi, ogni volta, una catastrofe);
6°) la convinzione che il termine del 1° ottobre 2013 (fissato dal D.M. 20 marzo 2013), qualora fosse confermato (come decorrenza dell’effettiva operatività del sistema SISTRI), comporterebbe notevoli disagi delle diverse decine di migliaia di imprese e di operatori che “producono” e “gestiscono” rifiuti pericolosi, con conseguenti costi economici ed organizzativi di tale avvio impensabilmente rilevanti, se correlati ad un momento di crisi e di difficoltà come quello che attualmente viene vissuto dalle imprese;
7°) la inopportunità di utilizzare tale scadenza (del 1° ottobre 2013) anche solo come sperimentazione, sapendo già benissimo !! che il SISTRI è troppo oneroso ed avendo già acquisito sufficienti prove della sua non funzionalità;
8°) la presa d’atto che il SISTRI non è idoneo, perché comporta eccessivi sovraccarichi organizzativi e che va quindi abolito con un intervento legislativo, abrogando le norme che lo prevedono e sostituendolo con nuovi criteri da affidare poi a normativa secondaria mantenendo nel frattempo il sistema preesistente, con eventuali piccole integrazioni che ne garantiscano una maggiore efficacia, compreso l’aspetto sanzionatorio;
9°) la proposta di specifici indirizzi (volti al futuro) per un nuovo sistema di tracciabilità informatizzata:
a) il modello dei registri di carico e scarico e delle tipologie di soggetti che sono tenuti ad averli per la legislazione vigente, i cui dati siano trasmessi, in forma digitale, alle Agenzie Regionali per l’Ambiente; tali dati devono essere resi accessibili alle ARPA e agli organi di polizia, abolendo quindi il sistema delle chiavette USB con software standardizzati;
b) per il trasporto vengono abolite le chiavette USB con software standardizzati e le Black box, si utilizza il modello del formulario trasmesso in forma digitale all’Albo nazionale dei gestori ambientali, alle loro sezioni regionali e delle province autonome, in modo che ne possano verificare la destinazione;
c) solo per i rifiuti pericolosi, gli impianti di recupero e di smaltimento di tali rifiuti devono rendere accessibile in forma digitale la loro autorizzazione con la precisazione, secondo un format stabilito, delle tipologie e quantità che sono autorizzati a gestire, in modo che il produttore e i trasportatore di tali rifiuti verifichino, prima dell’invio e della consegna, che l’impianto destinatario sia idoneo;
d) è possibile che la tracciabilità sia assicurata anche da organizzazioni, tipo consorzi relativi ai rifiuti o organizzazioni di categoria, in particolare per le piccole imprese;
e) i dati dell’Albo relativi ai trasporti e quelli delle ARPA relativi alla produzione dei rifiuti, sono trasmessi ad un centro di elaborazione nazionale – che potrebbe utilizzare la dotazione informatica del SISTRI – che opera in collegamento con ISPRA, che elabora i dati, è accessibile alle autorità di polizia giudiziaria e che se riscontra anomalie le segnala agli organi competenti;
f) il sistema, prima di partire, sia idoneamente sperimentato;
g) dopo la sperimentazione si apportano gli aggiustamenti necessari;
h) se del caso la sperimentazione è ripetuta;
i) la progettazione e la sperimentazione siano coordinate con il coinvolgimento delle organizzazioni delle imprese;
j) il nuovo sistema entri in funzione solo dopo essere stato collaudato;
k) il nuovo sistema non dovrebbe comportare oneri aggiuntivi per le imprese e dovrà favorire, con misure di semplificazione, determinate categorie da individuare successivamente sulla base di esigenze obiettive.
Questa è la conclusione tratta da un consesso tanto nutrito, quanto rappresentativo e soprattutto “voluto” e “convocato” dalle Autorità competenti. Si tratta di una conclusione seria e caratterizzata da un’analisi, non solo critica ma anche dettagliatamente propositiva, approvata dall’unanimità dei rappresentanti delle 31 organizzazioni presenti, assieme a UNIONCAMERE, ISPRA e ANGA, all’incontro del 20 giugno 2013, che chiunque può leggere (al link http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Urbanistica-Territorio-Paesaggio/Documents/conclusioni%20consultazione%20tavolo%20Ronchi%20invio.pdf), ma che, per comodità, proviamo a riassumere con nostre parole: « Un sistema di tracciabilità che renda trasparenti sia la gestione che la movimentazione de i rifiuti serve sicuramente, ma a condizione che risulti essere fruibile dalle imprese, senza eccessivi sovraccarichi organizzativi, quando invece il SISTRI non risponde affatto a tali requisiti essendo stato avviato come modello unico, senza comparazioni con altri sistemi più
semplici, oltre che flessibili e meno onerosi. Il continuo rinvio della operatività di tale sistema è “prova” della sua non funzionalità operativa, dovuta proprio ad un eccessivo sovraccarico organizzativo: vero e proprio intralcio interno alla funzionalità del sistema stesso.
L’operatività del SISTRI dal 1° ottobre 2013 comporterebbe notevoli disagi, oltre che costi economici ed organizzativi insostenibili, per diverse decine di migliaia di imprese e di operatori che “producono” e “gestiscono” rifiuti pericolosi, così da dover ritenere
inopportuna tale scadenza anche solo pensandola quale inizio di una sperimentazione, essendo oramai notorio come il SISTRI sia troppo oneroso, non funzionante ed inidoneo, tanto da dover essere abolito, abrogandolo e sostituendolo con nuovi criteri, mantenendo, nelle more, il sistema preesistente, debitamente integrato a garanzia di una maggiore efficacia, compresa quella sanzionatoria».
In un Paese normale ed in condizioni normali, si dovrebbe essere “fieri” dell’unanimità risultante dall’iniziativa (la consultazione) voluta dal Dicastero competente in materia, tanto da dover ritenere del tutto normale il giungere a non confermare i termini del D.M. 20 marzo 2013, e ……… infatti, non essendo in un Paese normale e non essendo evidentemente in condizioni normali, oltre a non aver tenuto in minima considerazione l’esito della voluta consultazione, si è optato per la normale emanazione del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, alla cui pubblicazione in Gazzetta, il Ministro dell’Ambiente nel normale comunicato del 3 settembre 2013 sembra averdato rilievo a : «Non far pagare alle imprese il prezzo delle difficoltà di attuazione, rendere più efficace, anche in fase di conversione del decreto legge, il dialogo e il percorso condiviso con gli utenti, un confronto sulla modalità delle sanzioni, l’impegno ad estendere i collaudi informatici e a costanti modifiche e semplificazioni del sistema in corso d’opera…» precisando che: «Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 26 agosto ha introdotto una incisiva semplificazione prevedendo che alla prevista partenza del prossimo primo ottobre il Sistri venga utilizzato solo dalle aziende che gestiscono, trasportano e smaltiscono i rifiuti pericolosi. Dal 3 marzo 2014 il sistema sarà esteso anche ai produttori di rifiuti pericolosi. Questi sei mesi tra le due date saranno utilizzati per introdurre ulteriori semplificazioni e modifiche al sistema, con la possibilità di ulteriore proroga di sei mesi…»; potendo poi concludere il nostro breve riepilogo col fatto che : «Con il decreto legge approvato [così ha continuato il Ministro Orlando] abbiamo apportato al Sistri una robusta semplificazione e la mia presenza a questo incontro è il segnale di un impegno e di una volontà a gestire per quanto possibile collegialmente questa fase di avvio del sistema.»
Ma ….. la fase “collegiale” non è forse quella che c’era già stata a giugno 2013 e che da quanto sopra riportato si era conclusa in un modo diametralmente opposto a quello cristallizzato nel decreto legge oggi tanto elogiato?
Ci sfugge qualcosa, oppure è a qualcun altro che è sfuggito qualcosa?
A giugno, forse, non si sapeva già che il contratto con la Selex Management fosse problematico?
La domanda sorge spontanea visto che il Ministro, in data 3 settembre 2013, arriva ad affermare: «Dopo avere esplorato tutte le alternative, e non avendo alcuna possibilità di risolvere il contratto che impegna la pubblica amministrazione con la Selex, abbiamo assunto la decisione di evitare l’ipotesi di un ennesimo rinvio del Sistri» Stiamo parlando del SISTRI!!!
Stiamo parlando proprio di “quel sistema” che di normale ha ben poco, in quanto
1 – evoca l’inchiesta «I segreti di FINMECCANICA) è stato ricordato come: «Sistri: Reato di Stato ?»
2 – è stato chiaramente presentato, dalla giornalista Milena Gabanelli, nella puntata RAI3 di Report del 27 novembre 2011 (cui si fa rinvio, dal punto 01:05:00); viene descritto nello schematico, ma ricco, documento «Com’è andata a finire? SPAZZATOUR 2 » del giornalista di RAI3 Emilio Casalini
3 – ci è stato “raccontato”, nei minimi particolari, nel corso della imperdibile puntata di Report del 13 maggio 2012, introdotta sempre da Milena Gabanelli, nella quale si spazia da persone che si giravano i pollici ad altre che giocavano al calcio
4 – è stato ripreso nuovamente da Report, nella più recente puntata del 17 aprile 2013 «Report Extra. Sistri, alla fine chi pagher?»
5 – è noto come il sistema del “contratto svelato” dall’inchiesta di Repubblica: «Sistri, costi gonfiati e flop tecnologico. L’affare milionario di Finmeccanica»
6 – è giunto alle cronache come “scandalo senza fine”
7 – ha visto scottanti confessioni ed arresti domiciliari
8 – ha visto 22 persone indagate per associazione a delinquere
9 – viene da ultimo riassunto in NANNIMAGAZINE è ……quel SISTRI !!
E, ciononostante ……. non si ha alcuna possibilità di risolvere il contratto con la Selex Management?
Ciononostante, è preferibile lasciare che continuino a pagare i soliti noti, i quali, probabilmente, non avranno più il diritto a vedersi restituite le somme spese, per “godere” di un «non sistema» (o sistema non funzionante che dir si voglia), solo perché il 1°ottobre 2013 e poi il 4 marzo 2014, finalmente, si avrà, per la gioia di tutti, la tanto agognata “operatività del SISTRI”: vero e proprio Sistema Incredibile (per) Spendere Tante Risorse Italiane
Non vogliamo cambiare mestiere improvvisandosi giornalisti, oltretutto di seconda mano, ma un’idea più precisa di che cosa veramente stiamo parlando fa sempre comodo averla… no?
Se non altro, affinché non occorra più se mai ve ne fosse stato bisogno dimostrare che non siamo in un paese normale, dovendoci già accontentare di essere considerati abitanti di un territorio spesso additato come ibrido di risonanza fra un Paese dei Balocchi ed un Paese dei Furbetti; ma siamo sulla buona strada per essere consider ati veri e propri cittadini di un Paese dei Gonzi.
Quindi, al di là dei distinguo (o delle preferenze fra balocchi, furbetti e gonzi), di “normale” non c’è proprio niente, perché l’italiano medio in cuor suo non potrà mai considerare “normale” quanto sopra detto, in quanto è solo perché (notoriamente) … il giusto ne tocca per il peccatore…che siamo visti come il popolo dei ciclisti che normalmente vanno in doppia fila e degli automobilisti che normalmente parcheggiano in doppia fila (infischiandosene del Codice della strada), oppure che normalmente cercano di non pagare l’assicurazione RCA, così come di coloro che normalmente passano avanti quando ci sono le code agli sportelli o di quelli che – normalmente …… inutile continuare una lista nota a tutti, ma che non rappresenta la maggioranza degli italiani. I quali, però, diciamo che sono siamo ! così abituati a veder diventare tutto “normale” che grazie all’assuefazione è diventato normale anche il danno economico arrecato dal SISTRI alle aziende: prima, durante e a quanto pare, normalmente anche poi. Tutto qui!
Di conseguenza, a tutto ciò, in un certo qual modo, c’eravamo già tristemente abituati; ma è proprio questo che fa sorgere spontanea la domanda: «era proprio necessario che al dannosi aggiungesse labeffa?».
I fatti e le affermazioni di questi ultimi giorni ci fanno propendere per una risposta affermativa; se non altro perché le parole del Ministro Orlando: «Se avessi optato per una nuova sospensione mi sarei preso magari gli applausi ma sono convinto che se non si parte non saremo mai in grado di ottenere l’obiettivo che sta a cuore a tutti, dotare cioè il Paese di un efficace sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti», non possono far capire una cosa diversa.
Vorremmo forse sostenere e far credere agli italiani (che dovrebbero digerire anche questo) che……….. per avere un “efficace sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti” sia necessario e sia normale cominciare col dare attuazione proprio a “quel” SISTRIfallimentare di cui sopra, che non ha niente di normale?
Va bene che siamo italianima … a tutto c’è un limite !
Fosse uno scherzo, sarebbe certamente di cattivo gusto, ma trattandosi di testi aventi forza di legge, già pubblicati in Gazzetta Ufficiale, siamo più propensi (stavolta) ad escluderlo; residuando solo l’opzione della per quanto certamente involontaria beffa, che (dato che ci siamo) vale la pena analizzare fino in fondo, perlomeno per conoscerla bene, dedicando queste ultime righe al “ non accoglimento” dell’esito della premenzionata consultazione dello scorso giugno: perché l’articolo 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.», non è niente di più e niente di meno di un rigetto (ergo, di un mancato accoglimento) delle conclusioni prima viste.
E siccome non ci va giù che un rigetto venga anche presentato come un effettivo, concreto ed attuale «obiettivo di razionalizzazione» e «semplificazione», vediamo davvero che cosa, al momento (oggi !), prevede, ci dice o ci racconta tale articolo 11: al comma 2: recita: « Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professi onale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013»; al comma 6 lettera b): prevede l’abrogazione dell’articolo 1 del D.M. 20 marzo 2013, recante “Termini di riavvio progressivo del SISTRI”; al comma 10: tratta dei modi per “…assicurare la funzionalità del SISTRI senza soluzione di continuità …” rispetto a cosa ? Alla disfunzionalità preesistente ?
); al comma 11: ci rassicura, statuendo che in certi casi sarà anche possibile una sorta di offerta speciale, un … « violi 3 ,paghi 1»; al comma 12: è prevista l’introduzione del nuovo produttore; al comma 13: si determina l’abrogazione dell’art. 27 del D.M. n°52/2011, ecc. ecc.
Tale articolo, oggi, non può dirci di più , dal momento in cui il particolare più intrigante di quella (che oramai ci siamo presi la licenza di chiamare in senso bonario) beffa che, di fatto, si racchiude nel decreto legge “disemplificazione” e “di razionalizzazione” di cui trattasi è costituito dal fatto che, oltretutto, si tratta di norma sottoposta ad una sorta di condizione sospensiva , in considerazione del fatto che tutti gl i altri commi di tale articolo – a cominciare dal primo, terzo, quarto ed alcuni altri che, per via indiretta, a questi fanno riferimento continuano a richiamare soggetti o situazioni concernenti gli articoli 188-bis e 188-ter “del ” DLgs 152/2006, che invece, oggi , non esistono , in quanto non sono stati ancora introdotti nel D.Lgs. 152/2006
Incredibile !! Anche stavolta con riguardo all’errata citazione di tali articoli potremmo esclamare: “… ancora Tu!!!??. Ma …. non avevamo o meglio, il legislatore del D.Lgs. 205/2010, all’articolo 16, comma 2, non aveva detto…. che l’introduzione dell’articolo 188-bis e dell’articolo 188-ter nel D.Lgs. 152/2006 (prevista dal comma 1 di tale articolo 16) si sarebbe verificata solo con l’ operatività del SISTRI??
Se così è perché così è !!, a quanto pare, solo dal 1° ottobre 2013 (per alcuni) o a partire dal 3 marzo 2014 ( per altri), tali articoli andranno ad insediarsi nel testo del D.Lgs. 152/2006 e soltanto da tali date si potranno considerare operanti quelle sostituzioni e quant’altro previsto da quei commi, del citato articolo 11, che si riferiscono al 188- bis ed al 188-ter (che, al momento, risiedono nel corpo del D.Lgs. 205/2010 e non del D.Lgs. 152/2006): prima di allora no !
E, allora, se è così – perché …è così !!! per quale ragione, periodicamente e con una metodicità impr essionante, si continua a richiamare e modificare un articolo che non c’è ?
Non potremmo lasciare a Peter Pan il compito di operare su cose che “… non ci sono ancora… ”, relegando al solo mondo dei cartoni animati certe opzioni ?
Se non altro, per amore e rispetto del nostro “reale” ordinamento giuridico: che … c’è!
Se solo riuscissimo a non cedere alla forte tentazione di poter stare tranquillamente con la testa fra le nuvole e volessimo “alfieristicamente” avere piena consapevolezza della realtà, riusciremmo a sapere ……………. No ! Evidentemente non solo non sappi amo, ma neppure vogliamo sapere…. che cosa?
Se il SISTRI (grazie alla adattabilità degli acronimi) sia davvero un Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, oppure come predetto debba considerarsi solo e soltanto un Sistema Incredibile (per) Spendere Tante Risorse Italiane. Non ci interessa neppure sapere se il problema consiste per davvero nella adeguatezza o meno rispetto alla realtà del sistema in questione delle parole d’esordio del Lucio nazionale; così come non risulta esserci alcuna ferma volontà di sapere, con esattezza, “quanta” sia l’indubbia “incongruenza” esistente fra le conclusioni presentate dall’Edonazionale 27 (il 20 giugno 2013) ed il decreto legge del 31 agosto, tanto da volerlo qu alificare come “attuale” strumento “ di semplificazione” (corredato da offerte speciali), ma, di fatto, contraddistinto da una efficacia concretamente procrastinata al 1° ottobre 2013 (o dopo); sempre che, anche allora, si possa per davvero parlare di “semplificazione”. Questo per quanto concerne ciò che non si vuol sapere.
Quello che, viceversa, certamente sappiamo, è che, nel nostro – tanto Bello quanto strano Paese, evidentemente, è normale dire un SI dopo aver speso energie per acquisire un NO, è normale creare problemi con dei segreti che avrebbero avuto il compito di evitarli, è normale avere il coraggio di confidare nella collaborazione di coloro che sono stati sentiti ma anche immediatamente disattesi e smentiti, è normale dotarsi di un efficace sistema utile a perseguire un obiettivo di razionalizzazione co minciando con l’attuarne uno (di sistemi) dalla comprovata inefficienza manifestamente dimostrata da reiterate esperienze fallimentari, è normale statuire di voler garantire la funzionalità di un sistema assicurando che non vi sia soluzione di continuità con quello precedente che mai ha funzionato, è normale dire di non voler gravare gravando…. evidentemente, siamo fatti così !
Quindi non resta altro da fare che chiedere al Caro Lucio di aiutarci. Forse lui, che già nel 1972 normalmente cantava: …….. «Confusione, confusione, mi dispiace se sei figlia della solita illusione e se fai confusione, confusione tu vorresti imbalsamare anche l’ultima e più piccola emozione», probabilmente potrebbe fare qualcosa, dato che noi forse non comprendendo a fondo (neppure adesso) il significato della Sua canzone, Lo abbiamo ascoltato e di confusione ne abbiamo fatta così tanta che il problema più grosso è …… il non riuscire più a smettere.
Repetita iuvant
CONSULENTE LEGALE AMBIENTALE
Avvocato in Empoli (FI)
Membro dell’Associazione Giuristi Ambientali – Roma già Docente Master di II livello in Diritto dell’Ambiente Università degli Studi di Bergamo Facoltà Giurisprudenza.
Studio in Empoli, Via Antonio Ligabue, n. 2/a
avv.silvanodirosa@dirosambiente