Disciplina sanzionatoria rifiuti.

Ma davvero … basta leggerla ?

Discussione fra addetti ai lavori, mentre il Legislatore … resta a guardare: ancora sull’art. 258 D.Lgs. 152/2006.

(*) di SILVANO DI ROSA – Consulente Legale Ambientale

Due recentissimi contributi di esperti in materia di rifiuti destano nuovamente il nostro interesse verso la relativa «disciplina sanzionatoria», ma, nonostante la ricca – e in certi punti assolutamente condivisibile – riflessione che, con tali lavori, viene prospettata, non veniamo indotti a poter aderire certi presupposti su cui si fondano alcune conclusioni di tali autori, verso le quali continuiamo a non poter convergere. Non escludiamo che – a chi scrive – stia sfuggendo qualcosa, forse … a tutti, ma, soprattutto, al legislatore.
Come poter non condividere (!!) l’asserto introduttivo con cui si apre il secondo dei lavori sopra richiamati: « Il problema è grave e non di poco conto.
E riguarda l’esistenza o meno oggi di una sanzione per chi trasporta rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario incompleto o con dati inesatti, andando a coinvolgere tutto il settore del trasporto dei rifiuti pericolosi sotto un doppio profilo: da un lato, infatti, si incide in modo significativo sulle attività di prevenzione e repressione delle diffuse e perniciose attività illegali nel settore (particolarmente delicato proprio perché si tratta di rifiuti pericolosi), e dall’altro di conseguenza si incide in modo negativo sulla posizione dei trasportatori regolari (che rispettano la legge ed i dispositivi normativi) i quali si trovano a dover di fatto subire una concorrenza sleale da parte di chi le regole non le rispetta e nonostante questo non viene sanzionato… Oltretutto si crea una grande confusione presso gli organi di controllo.» Non solo deve considerarsi grave e vero, ma riguardante pure il trasporto dei rifiuti speciali (se solo si è dei soggetti diversi da coloro che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e che non aderiscono, su base volontaria, al SISTRI), oltre che

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GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI: RESPONSABILITA’ DEI PRODUTTORI

La Sentenza della Corte di Cassazione 11 luglio 2013 n. 29727 ha posto nuovamente l’accento sulla responsabilità dei produttori di rifiuti nell’ambito delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti dei soggetti trasportatori e impianti di destino. E’ infatti stata confermata la condanna per quattro imprese che hanno affidato i rifiuti da esse prodotti a un impianto che non era autorizzato al ricevimento degli stessi, senza avere cura di verificare accuratamente le autorizzazioni all’esercizio.

La Sentenza richiama il principio secondo cui “colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che gli stessi siano debitamente autorizzati allo svolgimento di dette attività, con la conseguenza che l’inosservanza di tale elementare regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo.”.

In pratica e molto semplicemente, quando un Produttore decide di avviare a recupero o smaltimento i propri rifiuti, deve obbligatoriamente acquisire e verificare i titoli autorizzativi di trasportatore e impianto: il controllo prevede la verifica che tali soggetti siano in grado di gestire la specifica tipologia di rifiuto prodotta, considerando che, come recita la

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Cassonetti intelligenti per i rifiuti elettronici.

Il 18 luglio la sperimentazione europea arriva Ferrara. In agosto a Casalecchio di Reno.
Continua in Emilia Romagna la fase test del progetto Identis WEEE promosso dal consorzio Ecolight e da Hera. In tre mesi con i cassonetti smart posti nelle aree commerciali raccolte 4 tonnellate di RAEE

Continua la sperimentazione del prototipo europeo; continua il viaggio del RAEEparking nell’area test in Emilia Romagna. Dopo la tappa a Ravenna, il cassonetto smart sviluppato dal consorzio Ecolight nell’ambito del progetto europeo Identis WEEE (Identification DEterminatioN Traceability Integrated System for WEEE), viene collocato domani 18 luglio a Ferrara per poi andare a Casalecchio di Reno (Bo). Ancora una volta, significativa è la collaborazione con le catene della grande distribuzione che si sono rese disponibili ad accogliere la sperimentazione europea nella raccolta dei rifiuti elettronici. A Ferrara il RAEEparking è presente dal 18 luglio all’8 agosto nell’area antistante il Media World, all’interno del parco commerciale Diamante (in via Mario Roffi). Dal 9 agosto e fino al 20 settembre, il prototipo sarà invece posizionato nell’area commerciale esterna al Leroy Merlin, in via Antonio de Curtis, a Casalecchio di Reno.
Il progetto Identis WEEE, cofinanziato dall’Unione Europea e inserito nel programma Life+, è realizzato dalla multiutility Hera, da Ecolight – consorzio per la gestione dei RAEE, delle pile e

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Le principali novità di ADR 2013.

Dal 1 luglio 2013 entrerà in vigore obbligatoriamente il regolamento ADR 2013. Vediamo in breve, le principali novità contenute nel nuovo regolamento.

Parte 1

Capitolo 1.4.2.1 – Responsabilità Dello Speditore

La normativa prevede che, lo SPEDITORE, deve fornire al trasportatore le informazioni e i dati in una maniera tracciabile, e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3.

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