SISTRI – una nuova partenza

Considerazioni iniziali

Un anno fa circa, il SISTRI rivelava all’intera nazione la sua incapacità di essere messo in opera e con la legge del 7 Agosto 2012 n. 134 il Ministero dell’Ambiente, allora presieduto dal Ministro Clini fu sospeso fino e non oltre il 30 Giugno 2013.

Con il decreto Ministeriale del 30 Marzo 2013 però il SISTRI è stato riesumato, a seguito della relazione conclusiva della commissione parlamentare che ha decretato:

“ Le numerose inchieste che la Commissione ha avuto modo di effettuare hanno dimostrato, senza ombra di dubbio, l’assoluta inadeguatezza della normativa attualmente vigente a fronteggiare traffici imponenti di rifiuti che, ormai, non coinvolgono solo le diverse regioni italiane ma che hanno assunto la connotazione della transnazionalità.
In un certo senso, l’approfondimento sul SISTRI nasce proprio dall’assoluta presa di consapevolezza che nessun serio ed efficace sistema normativo di contrasto alla criminalità ambientale può prescindere da un sistema di tracciabilità dei rifiuti idoneo a seguirne il percorso e, quindi, idoneo a consentire controlli puntuali, effettuabili in tempo reale.
Il sistema attuale di tracciamento dei rifiuti si può considerare
tamquam non esset, tanto agevole ne risulta l’elusione da parte degli operatori del settore….(omissis)…

Di una cosa bisogna prendere atto: non creare un sistema di tracciabilità dei rifiuti significa condannare l’Italia a diventare una sorta di Paese del terzo mondo, ove, in assenza di regole efficaci, chiunque può utilizzare a proprio piacimento il territorio nella consapevolezza dell’impunità.
I disastri ambientali ad oggi accertati in Italia sono innumerevoli e, sebbene in taluni casi siano cessate le condotte inquinanti, tuttavia, gli effetti dannosi per l’ambiente non solo permangono ma si prevede che si amplificheranno con il passare degli anni, per una serie di effetti a catena inarrestabili.

Il quadro, così come delineato, è, nella sua drammaticità, talmente nitido, da non consentire ulteriori «se e ma» da parte di chi ha il compito di individuare e dettare le regole del settore.

Qualunque inerzia o anche scarsa attività propositiva in merito non potrà essere giustificata. Chi, rivestendo ruoli istituzionali e disponendo dei necessari mezzi e competenze, non si attiverà in questo senso, porterà su di sé la responsabilità per i danni, talvolta incalcolabili, all’ambiente, alla salute e all’economia di questo Paese.”

Le conclusioni della commissione parlamentare sembrano andare nella

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Regolamento (UE) n. 487/2013. Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Per garantire che i fornitori di sostanze possano adeguarsi alle nuove disposizioni relative alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio introdotte dal presente regolamento, va previsto un periodo transitorio e l’applicazione del presente regolamento va differita. In tal modo si intende fornire la possibilità di applicare le disposizioni del presente regolamento su una base volontaria prima che termini il periodo transitorio.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea L149 del 1 giugno 2013, il Regolamento (UE) n. 487/2013 dell’8 maggio 2013 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

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Autorizzazione Unica Ambientale: ecco le semplificazioni

Il 13 Giugno 2013 segna la definitiva entrata in vigore del D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013 “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale AUA”, in attuazione a quanto previsto dal Decreto Legge 5/2012, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo”, convertito con modificazioni dalla Legge 35/2012.

Il presente Regolamento si prefigge lo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi in materia ambientale a carico delle piccole e medie imprese, nonché degli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale AIA. Fino ad oggi infatti la molteplicità di autorizzazioni ambientali e relativi rinnovi a cui le imprese sono soggette ha rappresentato un ostacolo non indifferente allo svolgimento dell’attività con conseguenti effetti sui costi di gestione. Le disposizioni del D.P.R. 59/2013 non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale.

L’AUA sostituisce ben sette diverse autorizzazioni (Art. 3 del D.P.R. n. 59/2013):

1. SCARICHI
Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2. ACQUE REFLUE
Comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle

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DISCARICA DI AMIANTO? NO, GRAZIE!

Apprendiamo dalla stampa che la Procura di Brescia ha ufficialmente chiesto all’assessore regionale Terzi la revoca definitiva dell’autorizzazione rilasciata a Profacta per la discarica di amianto di via Brocchi.

Da quattro anni il Comitato spontaneo contro le nocività si batte strenuamente contro la discarica di amianto Profacta di via Brocchi, in molti modi ed in tutte le sedi.
La relazione del consulente tecnico d’ufficio è categorica: quella discarica non rispetta le fondamentali prescrizioni per lo smaltimento di un materiale pericoloso come l’amianto.

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